Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione
1 Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione (del 14 gennaio 1998) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre
1997; richiamate: - - d e c r e t a : I Composizione Art. 1 Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.
Composizione
Art. 2
1 Sono membri delle commissioni tripartite: a) b) c) d)
2 La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale. II Compiti e competenze
Compiti e competenze
Art. 3
1 Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’art. 85c LADI quelli previsti dall’art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.
2 Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni.
3 Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv.
2 lett. i) LADI.
4 Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC. III Organizzazione
Organizzazione
Art. 4
1 I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.
2 Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.
3 Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.
4 Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale.
5 Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale. IV Rapporto
Rapporto
2
Art. 5
Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e all’autorità cantonale un rapporto sulla loro attività. V Segreto d’ufficio
Segreto d’ufficio
Art. 6
1 I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni.
2 Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe. VI Indennità
Indennità
Art. 7
1 I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio.
2 Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. 1
3 Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC. VII Entrata in vigore
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998. Pubblicato nel BU 1998 , 42.
1 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.
Feedback