Decreto legislativo concernente l’esenzione delle riserve di crisi dell’economia privata dalle imposte cantonali e comunali
10.2.2.2 Decreto legislativo concernente l’ esenzio ne delle riserve di crisi dell’ economia privata dalle imposte cantonali e comunali IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 28 dicembre 1951, n. 335 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Alle aziende della economia privata che assegnano parte dei loro utili netti alla costituzione di riserve di crisi ai sensi della legge federale 3 ottobre 1951 è concessa, nei limiti del presente decreto, la deduzione de gli importi accantonati dall’ utile imponibile per le imposte cantonali e comunali. Art. 2 L’ utile imponibile non potrà tuttavia esser e inferiore, per il fatto dell’ accantonamento, alla media degli utili imponibili realizzati negli anni 1948/1951 dalla med esima azienda. Art. 3 La deduzione sarà revocata in tutto o in parte e la differenza di imposta cantona le e comunale sarà dovuta dall’ azienda senza intervento di prescrizione, qualora non si verifichino le condizioni che la legge federale pone per la r est ituzione della differenza d’ imposta federa le. Le decisioni relative dell’ autorità federale saranno applicate per analogia alle imposte cantonali e comunali. Art. 4 L’ eventuale futuro dovuto pagamento della differenza per le imposte cantonali e comunali do vrà essere garantito in modo adeguato. L’ ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni, in rappresentanza anche dei comuni stipulerà a tale scopo, in forma scritta e caso per caso, le convenzioni relative con gli interessati. Art. 5 Il presente decreto avrà la medesima validità e durata della Legge federale 3 ottobre 1951
1 e si applicherà ai medesimi anni o periodi fiscali. Art. 6 esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del le leggi e degli atti esecutivi. Il Consigl io di Stato fissa la data dell’ entrata in vigore e emana le norme di applicazione. Data dell’ entrata in vigore: 1° giugno 1952. Pubblicato nel BU 19 52 , 67.
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RU 1952, 13.
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