Regolamento concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche
1 Regolamento concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche (del 29 aprile 2005) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :
Principio
Art. 1
Per l’esercizio dei servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche è necessaria l’autorizzazione.
Campo d’applicazione
Art. 2
Questo regolamento disciplina i requisiti logistici (impianti e attrezzature), l’organizzazione interna dei servizi, nonché il ruolo e le qualifiche professionali dei responsabili e del personale curante dei servizi di urgenza medica.
Competenze
a) Consiglio di Stato
Art. 3
Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.
b) Dipartimento
Art. 4
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) è competente per l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.
2 Esso si avvale della collaborazione scientifica e tecnica della Commissione di cui all’art. 6 del presente regolamento.
c) Medico cantonale
Art. 5
1 Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui servizi di urgenza medica secondo le modalità stabilite dalle direttive dipartimentali.
2 Esso si avvale della collaborazione dei pertinenti servizi del Dipartimento.
d) Commissione
Art. 6
1 Il Dipartimento nomina ogni 4 anni una Commissione tecnica (in seguito: Commissione).
2 Essa si compone di 7 membri, di cui: - - - - - - -
3 Fra i medici specializzati FMH, almeno uno deve essere in possesso dell’attestato di formazione complementare in medicina d’urgenza.
4 La Commissione propone la definizione e l’adeguamento dei requisiti per l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio e funge quale organo consultivo del Dipartimento.
Servizi di urgenza medica:
definizione e categorie
2
Art. 7
1 Per servizi di urgenza medica si intendono unità organizzative situate all’interno di momento e in maniera efficace, appropriata ed economica: a) b)
2 I servizi di urgenza medica sono divisi in due categorie: a) b)
«Emergenza e pronto soccorso»
Art. 8
Sono servizi di categoria A i servizi che cumulativamente: a) b) c) d)
«Pronto soccorso»
Art. 9
1 Sono servizi di categoria B i servizi che: a) b)
2 Il Consiglio di Stato può concedere l’autorizzazione d’esercizio ad un servizio di categoria B in una o più discipline mediche, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento e dalle direttive dipartimentali.
Requisiti di qualità
Art. 10
1 Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i requisiti strutturali, organizzativi e tecnici dei servizi di urgenza medica mediante apposite direttive.
2 I requisiti concernono segnatamente: - - - - - - - - -
Medico responsabile
Art. 11
1 Il medico responsabile di un servizio di categoria A deve: a) b) c)
2 Per ogni disciplina esercitata in un servizio di categoria B, il medico titolare dev’essere in possesso del corrispondente titolo FMH (o titolo equipollente).
3 Il medico responsabile di un servizio di categoria A o B, e il suo sostituto, devono essere chiaramente definiti.
4 I servizi di categoria B multidisciplinari definiscono tra i medici specialisti il medico responsabile.
5 Il grado di occupazione del medico responsabile di un servizio di categoria A deve essere adeguato al volume d’attività, ma non essere inferiore al 50%.
3
6 Il grado di occupazione del medico responsabile di un servizio di categoria B deve essere
Personale infermieristico
Art. 12
1 Il personale infermieristico dei servizi di categoria A e B dev’essere in possesso di un diploma d’infermiere CRS (o titolo equipollente).
2 I servizi di categoria A garantiscono la presenza 24 ore su 24 di almeno un infermiere in possesso di una formazione post-diploma in cure urgenti e pronto soccorso (o titolo equipollente).
3 I servizi di categoria B garantiscono la presenza 24 ore su 24, o a tempo determinato, di almeno un infermiere.
Istanza di autorizzazione
Art. 13
L’ospedale o la clinica deve presentare l’istanza di autorizzazione al Consiglio di Stato per il tramite dell’Ufficio di sanità secondo le modalità previste dalle direttive dipartimentali.
Avviso all’utenza
Art. 14
1 Le denominazioni «Emergenza e Pronto Soccorso» e «Pronto soccorso» possono essere utilizzate unicamente dai servizi d’urgenza medica per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione d’esercizio.
2 L’aggiunta di specialità mediche alla denominazione di "Pronto soccorso" è regolata dalle direttive dipartimentali.
Norma transitoria
Art. 15
1 Gli ospedali e le cliniche con servizi di urgenza medica già in funzione possono continuare ad esercitare tali servizi se entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento presentano la domanda di autorizzazione.
2 Se non sono adempiuti tutti i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, il Consiglio di Stato può rilasciare un’autorizzazione provvisoria allo scopo di consentire ai servizi di urgenza medica (categoria A e B) di provvedere agli adeguamenti indicati. Art. 16 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore 1 immediatamente. Pubblicato nel BU 2005 , 151.
1 Entrata in vigore: 3 maggio 2005 - BU 2005, 151.
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