Risoluzione concernente il gioco della tombola con cartelle fornite dallo Stato (11.1.3.3)
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Risoluzione concernente il gioco della tombola con cartelle fornite dallo Stato

11.1.3.3 Risoluzione concernente il gioco della tombola con cartelle fornite dallo Stato IL DIPARTIMENTO DI P OLIZIA ric hiamato l’ art. 12 del Regolamento conc ernente le lotterie e giochi d’azzardo dell’ 11 dicembre 1986
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Istanze

Art. 1

Le istanze di autorizzazione di tombol e devono essere inoltrate dall’ ente organizzatore e sottoscritte dalle persone che per statuto p ossono validamente impegnare l’ ente stesso nei confronti dei terzi.

Cartelle

a) spedizione

Art. 2

La spedi zione delle cartelle avviene di regola contro rimborso.

b) invendute

Art. 3

Per le cartelle invendute e non più utilizzabili si può chiedere al Dipartimento la retrocessione proporzionale della tassa, consegnando i blocchetti interi solo tra il 15 e 30 se ttembre di ogni anno.

Acquisto cartelle

Art. 4

Nessun giocatore può essere obbligato ad acquistare più di una cartella per giro. È assolutamente vietato subordinare la consegna del p remio, in caso di vincita, all’ acquisto di più cartelle (per esempio: ser ie). Ogni singola cartella partecipa alla vincita.

Colore delle cartelle e procedura

Art. 5

1 In ogni singolo giro di tombola il colore delle cartelle distribuite deve essere uguale. Nel successivo giro il colore delle cartelle deve essere mutato.
2 L’ organizzatore deve staccare la cartella dal blocchetto all a presenza del giocatore ed all' inizio di ogni giro.

Numeri estratti

Art. 6

I numeri estratti devono essere segnati sulle cartelle con la penna o la matita.

Distruzione della cartella

Art. 7

La cartella usata dovrà essere distrutta dal giocatore dopo ogni giro. L’organi zzatore è corresponsabile dell’ eventuale mancata distruzione.

Premi

Art. 8

Qualora più concorrenti conseguano c ontemporaneamente il premio, l’ organizzatore è tenuto a procedere pe r estrazione a sorte, salvo che i vincitori non dispongano diversamente. È fatto espresso divieto di trasformare il premio in denaro.

Pubblicità

Art. 9

Nel caso in cui la tombola debitamente autorizzata venisse annunc iata mediante pubblicità, nell’ annunci o, di qualsiasi forma esso sia, devono figura re in modo chiaro il nome dell’ ente organizzatore e gli eventuali scopi benefici.

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Pubblicata nel FU 1986, 4620.
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Responsabilità e contravvenzione

Art. 10

Le società sono responsabili della corretta tenuta delle tombole autorizzate. Il Dipart imento punirà i contravventori con una multa sino a fr. 1’ 000. - riservata l’ azione penale.

Norme particolari

Art. 11

Gli organizzatori di tombole devono inoltre ottemperare alle disposizioni della Regìa federale degli alcool in base alle quali ogni bevand a distillata (grappe, distillati esteri, aperitivi, liquori, ecc.) che venga messa in palio quale premio deve essere stata preventivamente assoggettata, secondo la legislazione federale sulle bevande distillate, alle imposte se l’ origine del prodotto è naz ionale e alle tasse di monopolio se di provenienza estera. Eventuali contravvenzioni a queste norme verranno perseguite dai funzionari della Regìa federale degli alcool.

Abrogazione

Art. 12

È abrogata la risoluzione concernente il giuoco della tombola con cartelle fornite dallo Stato del 27 agosto 1953.

Entrata in vigore

Art. 13

La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale ed entra immediatamente in vigore
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Entra ta in vigore: 23 dicembre 1986.
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