Legge sul cinema
                            Legge  sul cinema  (del 9 novembre 2005)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge ha lo scopo di promuovere la cultura e l’offerta cinematografica e di  definire i principi relativi alla libertà di proiezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozione della cultura cinematografica
Art. 2
                            1  Il Cantone promuove la cultura cinematografica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare esso può:  1  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozione dell’offerta
Art. 3
                            1  Il  Cantone  sostiene  e  favorisce  le  proiezioni,  assegnando  contributi  alle  imprese  di  proiezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare esso può:  2  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Imposta sugli spettacoli cinematografici
Art. 4
                            3  Conformemente  agli  articoli  34  e  35  della  legge  sull’imposta  di  bollo  e  sugli  spettacoli  cinematografici  del  20  ottobre  1986,  sul  prodotto  lordo  degli  spettacoli  cinematografici  viene  prelevata un’imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Libertà di proiezione.
Proiezioni pubbliche ai minori
Art. 5
                            1  Ai minori di sedici anni compiuti è vietato assistere alla proiezione pubblica di film con  un   contenuto   tale   da   poter   esercitare   un’influenza   traumatizzante   o   pericolosa   sulla   loro  educazione:  in  particolare  sono  ritenuti  tali  i  film  che  esaltano  la  violenza,  offendono  la  dignità  umana, invogliano a compiere reati, e dove hanno una parte rilevante la pornografia, il razzismo,  la giustificazione delle droghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  competente  stabilisce  quali  sono  i  film  compresi  dal  divieto  di  cui  al  capoverso  precedente, con possibilità di fissare un’età minima inferiore per assistere alla proiezione pubblica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o di elevarla a diciotto anni compiuti quando il pericolo di un’influenza negativa è particolarmente  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  le  proiezioni  accessibili  anche  ai  minori  di  sedici  anni  è  vietato  presentare  spezzoni  di  film ed esporre in sala e nei vani d’aspetto e di disimpegno, immagini o scritti pubblicitari con un  contenuto che rientra nei divieti di cui ai capoversi 1 e 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione dell’età
Art. 6
                            4  La  direzione  dell’impresa  di  proiezione  risponde  del  mancato  rispetto  da  parte  degli  spettatori dei requisiti d’età previsti dalla legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare  l’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sorveglianza
Art. 7
                            Secondo le modalità fissate dal regolamento, possono essere effettuati dei controlli del  programma mensile di proiezione e può essere richiesta la visione preventiva di un film.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 8
                            Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni
Art. 9
                            Il   Consiglio   di   Stato   istituisce   una   Commissione   film   giovani;   può   istituire   altre  commissioni  con  il  compito  di  preavvisare  le  domande  di  sussidiamento  e  ne  stabilisce  la  composizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 10
                            1  Chi contravviene alle norme della presente legge e del regolamento d’applicazione è  punito  con  una  multa  fino  a  fr.  10'000.--  secondo  la  legge  del  20  aprile  2010  di  procedura  per  le  contravvenzioni.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 11
                            6  1  Contro le decisioni dell’autorità competente è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti il Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 12
                            È abrogata la legge sui cinematografi del 26 maggio 1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.  7  Pubblicata nel BU  2006  , 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Entrata in vigore: 1° marzo 2006 - BU 2006, 37.