Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari
1 Regolamento d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari (del 24 settembre 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 5 cpv. 2 della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 d e c r e t a :
Campo d’applicazione
Art. 1
1 Sono impianti pubblicitari, ai sensi dell’art. 2 della Legge, tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall’area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente: a) b) c) d)
2 Non sono impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 2 della Legge: a) b)
Autorità competenti
Art. 2
1 L’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni (in seguito: ASCo) a) b) c) d) e) f) g)
2 Il Municipio a) b) c) d)
Domanda di autorizzazione
Art. 3
1 La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto pubblicitario va inoltrata in doppia copia al Municipio, tramite il formulario ufficiale, corredata da: a) b) c) d)
2 La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto luminoso deve inoltre essere accompagnata da una relazione tecnica relativa all’intensità della luminosità dell’impianto e agli orari di funzionamento.
3 Per gli impianti che soggiacciono alla procedura di rilascio della licenza edilizia, la domanda deve essere inoltrata unitamente alla domanda di costruzione.
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Preavviso
1 domande di competenza cantonale accompagnate dal proprio preavviso.
2 Prima di rilasciare l’autorizzazione per la posa di un impianto, il Municipio può avvalersi della consulenza tecnica dell’ASCo.
Decisione
Art. 5
1 Il Municipio trasmette un esemplare della propria decisione all’ASCo.
2 Copia dell’autorizzazione cantonale viene trasmessa al Municipio.
Condizioni di autorizzazione
Art. 6
1 Gli impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 devono essere collocati ad una distanza di almeno 50 metri dalle intersezioni principali.
2 Le scritte o espressioni in lingua straniera sono ammesse soltanto se risultano d’uso corrente.
3 In ogni caso non sono ammessi gli irraggiamenti di luce artificiale che si disperdono al di fuori delle aree e dei soggetti a cui l’impianto pubblicitario è funzionalmente dedicato (radiazioni orientate e disperse verso l’ambiente circostante e verso l’alta atmosfera).
4 L’autorità può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad ulteriori condizioni od oneri.
Vigilanza
Art. 7
1 L’ASCo può intervenire d’ufficio per imporre al Municipio l’applicazione della Legge e del presente Regolamento.
2 In caso di omissione essa può, previa diffida, sostituirsi nelle competenze del Municipio.
3 Sono riservate le misure previste dalla Legge organica comunale, dalla Legge edilizia e l’azione penale.
Norma abrogativa
Art. 8
Il Regolamento d’esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 giugno 2001 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 9
Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore 1 . Pubblicato nel BU 2008 , 565.
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Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 565.
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