Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata
1 Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata (del 10 novembre 1992) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 9 luglio 1992 n. 3967 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Contenuto Art. 1 Il presente decreto regola il prelievo di un’imposta di culto da parte delle Parrocchie della Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino per la copertura del fabbisogno per le spese di culto. Base di calcolo Art. 2 L’imposta di culto è basata: a) sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati; b) sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati come pure dei fondi di investimento immobiliare. Calcolo dell’imposta Art. 3 L’imposta di culto è prelevata in percento dell’imposta cantonale ordinaria del medesimo anno. L’aliquota è determinata in base al fabbisogno votato dall’Assemblea parrocchiale, rispettivamente dall’Assemblea della Comunità evangelica regionale. Modalità di prelievo; rimedi giuridici Art. 4 1 Per la procedura di determinazione, di notifica, di riscossione dell’imposta e per i rimedi giuridici sono applicabili le norme previste per l’imposta comunale. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di calcolo e di riparto dell’imposta di culto nel caso in cui i coniugi o i partner registrati appartengono a chiese nazionali diverse. Nel caso di imponibilità di un solo coniuge o partner registrato, la quota attribuibile a ogni singolo coniuge o partner registrato corrisponde al 50% dell’imposta cantonale ordinaria. Assoggettamento Art. 5 All’imposta sono assoggettate tutte le persone iscritte all’inizio dell’anno civile nel catalogo tributario della Parrocchia, rispettivamente della Comunità evangelica regionale. Catalogo tributario Art. 6 Il catalogo tributario attesta i soggetti all’imposta di culto; ossia: a) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale, appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o che hanno aderito alla Chiesa evangelica riformata, che non avranno dichiarato l’esenzione; b) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale non appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o per adesione alla Chiesa evangelica riformata, che hanno dichiarato la volontà di assoggettarsi all’imposta; c) le persone giuridiche che risultano contribuenti nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale in forza delle disposizioni e nelle proporzioni del
1 Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
2 riparto intercomunale dell’imposta ordinaria cantonale, se non avranno dichiarato l’esenzione. Tenuta e pubblicazione del catalogo tributario Art. 7 1 Il Consiglio parrocchiale, rispettivamente il Consiglio di Chiesa, allestisce e aggiorna il catalogo tributario. La decisione di iscrizione nel catalogo tributario va intimata per iscritto a ogni contribuente entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento. Terminata la procedura di allestimento, il catalogo viene pubblicato per la durata di un mese presso la sede della Parrocchia, rispettivamente del Consiglio di Chiesa.
2 Le cancellerie comunali devono fornire ai Consigli parrocchiali, rispettivamente al Consiglio di Chiesa, le informazioni necessarie all’allestimento del catalogo tributario, in particolare l’elenco dei contribuenti assoggettati nel Comune. Dichiarazione di esenzione o di assoggettamento Art. 8 Le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare, il primo anno entro un mese dall’intimazione della decisione d’iscrizione nel catalogo tributario, a valere per l’anno stesso, ed in seguito in ogni tempo, a valere per l’anno civile successivo, l’esenzione dall’imposta, rispettivamente l’assoggettamento, giusta l’art. 5 attraverso istanza scritta da inoltrare al Consiglio Parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa. Applicazione Art. 9 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione del presente decreto. Entrata in vigore Art. 10 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
1993. Abrogazione Art. 11 Con l’entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l’art. 273 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 e relativa modifica del 25 febbraio 1992 che rimane in vigore limitatamente alle imposte di culto dovute per gli anni precedenti il 1993. Pubblicato nel BU 1992 , 417.
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