Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino
                            Legge  sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino  (del 14 aprile 1997)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visti:  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione, personalità giuridica
Art. 1
                            1  La  Chiesa  evangelica  riformata  nel  Cantone  Ticino  è  una  corporazione  di  diritto  pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità  regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autonomia
Art. 2
                            1  La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente  legge esse:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuti
Art. 3
                            1  L'organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Chiesa  cantonale  e  delle  Comunità  regionali sono stabiliti negli statuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  statuti  devono  in  particolare  definire  gli  organi,  disciplinare  le  loro  competenze  e  il  loro  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  statuti  devono  essere  conformi  alla  Costituzione  e  alle  leggi  ed  entrano  in  vigore  con  la  loro  approvazione da parte del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Membri
a) appartenenza
Art. 4
                            Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente  alla Chiesa cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) diritto di voto e di eleggibilità
Art. 5
                            Ogni  appartenente  alla  Chiesa  cantonale  ed  alle  Comunità  regionali  di  sedici  anni  compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.  Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di notifica di un procedimento penale
                            Art. 5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  procuratore  pubblico  notifica  al  presidente  del  Consiglio  sinodale,  entro  tre  mesi  dall’apertura  dell’istruzione,  l’esistenza  di  un  procedimento  penale  a  carico  di  un  pastore  o  un  diacono quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 6
                            1  Lo  statuto  della  Chiesa  cantonale  stabilisce  i  rimedi  di  diritto  contro  le  decisioni  dei  suoi organi e delle Comunità regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni dell’ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la  legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
                            1    Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            La  Chiesa  cantonale  e  le  Comunità  regionali  esistenti  sono  tenute  a  conformarsi  alla  presente legge entro il 31 dicembre 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            1  Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.  3  Pubblicata nel BU  1997  , 437.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.