Decreto esecutivo concernente la proroga della convenzione FTAM-FCTSA del 17 mar... (6.3.4.1.2.1)
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Decreto esecutivo concernente la proroga della convenzione FTAM-FCTSA del 17 marzo 1998

6.3.4.1.2.1 Decreto esecutivo concernente la proroga della convenzione FTAM - FCTSA del 17 marzo 1998 (del 18 dicembre 2001) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti gli ar t. 47 e 53 LAMal, 26 e 27 OPre, 68 LCAMal, 50 LPA e 14 LSPr; richiamato il DE 19 maggio 1998 con cui questo Governo cantonale ha approvato la convenzione
17 marzo 1998 stipulata tra la Federazione ticinese degli assicuratori malattia (FTAM) e la Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze (FCTSA); preso att o della disdetta del predetto accordo convenzionale da parte della FTAM in data 26 marzo
2001 per il 31 dicembre 2001; richiamate le istanze delle parti del 3 dicembre 2001 (FTAM) e del 4 dicembre 2001 (FCTSA) con le quali le stesse chiedono al Consiglio d i Stato di definire il più presto p ossibile, in applicazione dell’ art. 47 LAMal, le tariffe in regime aconvenzionale valide a far tempo del 1° gennaio 2002, considerato come nel frattempo le parti non siano giunte ad un nuovo accordo convenzionale; preso a tto del fatto che i punti di vista divergenti tra le parti si fondano in parti colare su un’ analisi e un paragone intercantonale dei costi tra loro discordanti, che necessitano di ulteriori approfondimenti e chiarimenti al fine di poter disporre di dati con solidati; considerato che una proroga del precedente regime convenzionale , concordato dalle parti con l’ adozione prudenziale di tariffe corrispondenti allora a ca. il 75% dei costi effettivi rilevati per mezzo della contabilità analitica e applicato per qu attro anni, consente alle stesse di consolidare e analizzare i dati suscettibili di approfondimento al fine di raggiungere un nuovo assetto tariffale concordato tra le parti; considerata la comunicazione 13 dicembre 2001 del Sorvegliante dei prezzi; sentit e le parti e preso atto delle rispettive dichiarazioni (scritti 17 dicembre 2001 FTAM e 14 dicembre 2001 FCTSA); d e c r e t a : Art. 1
1 La convenzione 17 marzo 1998 sottoscritta per una parte dalla FTAM (dal 1° gennaio
2002: santésuisse Ticino) in rappresentanza degli assicura tori malattie aderenti e per l’ altra parte dalla F CTSA è prorogata ai sensi dell’ art. 47 cpv. 3 LAMal.
2 Resta salva la stipulazione di una nuova convenzione tra le parti prima di tale scadenza; in tal caso la convenzione conclusa il 17 marzo 1998 decadrà al momento in cui il nuovo accordo verrà approvato dal Governo cantonale. Art. 2
1 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Consiglio federale entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA).
2 Ai ricorsi viene tolto l’ effetto sospensivo (art. 55 cpv. 2 LPA). Art. 3 1 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Esso entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2002. Pubblicato nel BU 2001 , 402.
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