Convenzione intercantonale concernente il finanziamento della formazione delle professioni sanitarie (professioni mediche escluse)
                            Convenzione intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  2)  concernente il finanziamento della formazione  delle professioni sanitarie (professioni mediche escluse)  Per iniziativa della Conferenza romanda in materia sanitaria e sociale, i Cantoni Berna, Friborgo, Ginevra,  Neuchâtel, Ticino, Vallese e Vaud sottoscrivono la seguente convenzione:
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’ applicazione
Art. 1
                            1  Questa convenzione riguarda le scuole che formano il personale sanitario e che hanno sede nei  Cantoni firmatari, a condizione che le stesse siano riconosciute in conformità alla legislazione o ad una  decisione dell’ Autorità cantonale competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il domicilio degli allievi preso in considerazione è quello valido, ai sensi del Codice civile svizzero, al  momento del deposito dei documenti richiesti per la candidatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elenco delle scuole
Art. 2
                            1  I Cantoni firmatari (di seguito i Cantoni) allestiscono un elenco delle scuole, con sede nel loro  Cantone, che aderiscono a questa convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Cantoni allestiscono inoltre l’ elenco delle scuole, con sede negli altri Cantoni firmatari, nelle quali i loro  giovani possono ricevere una formazione con garanzia del finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli elenchi possono essere modificati in ogni momento ma con un preavviso di sei mesi. Tuttavia per gli  allievi ammessi o in formazione al momento della modifica, gli impegni reciproci dei Cantoni restano in  vigore fino alla fine della loro formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzia di accettazione
Art. 3
                            1  I Cantoni si impegnano a far sì che le scuole di cui all’ art. 2 cpv. 1 accolgano, in proporzioni  ragionevoli, gli allievi provenienti dagli altri Cantoni firmatari e diano loro la precedenza su quelli provenienti  dai Cantoni non firmatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Cantone di domicilio degli allievi mette, di regola, a disposizione delle scuole luoghi di formazione pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organismo esecutivo cantonale
Art. 4
                            Ogni Cantone designa un organo esecutivo che svolge i compiti assegnatigli dalla presente  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organismo intercantonale di coordinamento
Art. 5
                            1  È istituito un organismo intercantonale di coordinamento comprendente un rappresentante dell’  organismo di ogni Cantone firmatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ organismo intercantonale esamina tutti i problemi posti dall’ applicazione della presente convenzione.  Dà il suo preavviso sulle misure di pianificazione della formazione e sul coordinamento dell’ informazione.  Redige un rapporto annuale all’ intenzione della Conferenza romanda in materia sanitaria e sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Copertura degli oneri
Art. 6
                            della formazione acquisita in una scuola con sede fuori Cantone e che figura nell’ elenco di cui all’ art. 2  cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi d’ esercizio
Art. 7
                            1  Nell’ ambito della presente convezione sono presi in considerazione solo i costi derivanti  direttamente dall’ esercizio della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non entrano nel calcolo del costo considerato:  -  i costi relativi agli edifici delle scuole (investimenti e affitti)  -  le indennità versate agli allievi (Gr. 36 del piano contabile)  -  le prestazioni dei servizi di stage (Gr. 62 del piano contabile).
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo dei costi assunti
Art. 8
                            1  intercantonale di coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il costo di formazione riconosciuto è calcolato per ogni gruppo di programmi; esso si ottiene facendo la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tuttavia, se il costo di formazione di una scuola è inferiore al costo medio definito al cpv. 2, è il costo  minore ad essere preso in considerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allievi provenienti da Cantoni non firmatari
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  di  formazione  per  gli  allievi  provenienti  da  Cantoni  non  firmatari  di  questa  convenzione, o provenienti da Cantoni firmatari ma non richiedenti, ai sensi dell’ art. 2 cpv. 2, il programma  seguito, o provenienti dall’ estero, sono calcolate secondo i principi indicati all’ art. 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Cantoni  di  Berna  e  del  Vallese  si  riservano  la  possibilità  di  concludere  altri  accordi  allo  scopo  di  accogliere degli allievi provenienti da Cantoni svizzero tedeschi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni
Art. 10
                            A richiesta, la contabilità della scuola e ogni altro elemento utile sono messi a disposizione degli  organismi esecutivi cantonali di cui all’ art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fatturazioni
Art. 11
                            1  L’ organismo esecutivo intercantonale determina i costi applicabili sulla base dei preventivi e dei  consuntivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ organismo esecutivo intercantonale calcola e trasmette annualmente le fatture agli altri Cantoni sulla  base dei preventivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ eventuale residuo sarà regolato l’ anno seguente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Relazione tra scuole e Cantoni
Art. 12
                            1  Le scuole trattano con l’ organismo esecutivo del loro Cantone tutti i problemi concernenti l’  applicazione della convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  scuole  trattano  con  l’  organismo  esecutivo  del  loro  Cantone  ogni  modifica  di  struttura  o  di  organizzazione suscettibile di modificare le spese d’ esercizio. Gli altri Cantoni sono informati per il tramite  dell’ organismo intercantonale di coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  delegato  dell’  organismo  esecutivo  cantonale  può  assistere  alle  sedute  delle  commissioni  di  ammissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controversie tra Cantoni
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  controversie  tra  Cantoni  nell’  applicazione  della  convenzione,  l’  organismo  intercantonale di coordinamento tenta la conciliazione delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  controversie  per  le  quali  una  conciliazione  non  è  raggiunta  sono  sottoposte  alla  mediazione  della  Conferenza romanda in materia sanitaria e sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimane riservato il ricorso ai normali rimedi legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata della convenzione
Art. 14
                            Questa convenzione è conclusa per una durata indeterminata ed è rescindibile per la fine di ogni  anno, con un anno di preavviso. Gli impegni finanziari di ogni Cantone a favore dei suoi allievi restano  comunque in vigore fino alla fine della loro formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
Art. 15
                            L’ applicazione degli effetti economici della convenzione si farà per livelli progressivi: l’ importo  dovuto da un Cantone a un altro è al minimo quello che avrebbe pagato un’ applicazione delle convenzioni  in vigore nel 1987, aumentato della differenza tra questo importo e quello risultante dall’ applicazione della  presente convenzione in ragione di:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/3 della differenza per il 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2/3 della differenza per il 1989  il totale dell’ importo dal 1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ratifiche legali
Art. 17
                            Sono riservate le procedure di approvazione o di ratifica di ogni Cantone.  Pubblicata nel BU  88  , 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Adesione del Cantone Ticino con DL 20.6.1988 - BU 88, 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Testo originale in lingua francese v. Messaggio 8 marzo 1988 n. 3283.