Legge sugli impianti pubblicitari
                            Legge  sugli impianti pubblicitari  (del 26 febbraio 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Norme generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La  presente  legge  ha  per  scopo  di  regolare  la  posa  e  l’esposizione  di  impianti  pubblicitari,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  traffico  motorizzato  e  pedonale,  il  rispetto  delle  bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica, la moralità  e l’uso della lingua italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            1  Soggiacciono  alla  presente  legge  tutti  gli  impianti  pubblicitari  percettibili  dall’area  pubblica, situati su fondi pubblici o privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La legge non si applica:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi  pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È fatta salva in particolare l’applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.  TITOLO II  Autorizzazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
Art. 3
                            1  L’apposizione,  l’installazione,  l’utilizzo  o  la  modifica  di  un  impianto  pubblicitario  soggiace  al  rilascio  di  un’autorizzazione.  La  stessa  è  di  competenza  del  Municipio  del  luogo  di  situazione  per  gli  impianti  situati  all’interno  delle  zone  edificabili  definite  dai  piani  regolatori  comunali.  Per  gli  impianti  situati  all’esterno  delle  zone  edificabili  l’autorizzazione  compete  al  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  impianti  esposti  in  occasioni  straordinarie  quali  in  particolare  sagre,  manifestazioni  politiche,  religiose  e  sportive,  feste,  fiere  e  mercati,  per  periodi  non  superiori  a  30  giorni  sottostanno  a  semplice comunicazione al Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  autorizzazioni  possono  essere  modificate  o  revocate  in  ogni  tempo  per  motivi  di  interesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni  cittadino  domiciliato  nel  Comune  in  cui  è  installato  l’impianto  pubblicitario  e  ogni  altra  persona  che  dimostri  un  interesse  degno  di  protezione  può  chiedere  all’autorità  competente  secondo l’art. 3 cpv. 1 che l’autorizzazione sia revocata qualora gli impianti pubblicitari non siano  conformi all’art. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri di autorizzazione
Art. 4
                            3  1  L’impianto  pubblicitario,  conformemente  all’art.  1,  non  deve  portare  pregiudizio  alla  sicurezza  del  traffico  motorizzato  e  pedonale  e  rispettare  le  bellezze  naturali,  i  beni  culturali  e  il  paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica e la moralità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 223.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono vietati gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica che pubblicizzano il consumo di  allo  Stato,  ai  Comuni  e  agli  enti  o  fondazioni  di  diritto  pubblico.  L’autorità  competente  può  concedere  in  via  eccezionale  deroghe  per  la  sponsorizzazione  di  manifestazioni  temporanee,  escluse quelle sportive e per minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le scritte pubblicitarie devono essere in lingua italiana. La traduzione in altre lingue è ammessa,  purché non a caratteri superiori o più appariscenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni  mediante  regolamenti  speciali  o  norme  di  attuazione  del  Piano  regolatore  comunale  possono  definire  limitazioni  e  restrizioni,  criteri  di  sobrietà  e  di  uniformità,  se  del  caso  distinti  per  zona.  TITOLO III  Disposizioni esecutive e tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione d’esecuzione
Art. 5
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  esercita  la  vigilanza  sull’osservanza  della  presente  legge,  presta  la consulenza ai Comuni, emana direttive e cura i rapporti con l’autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso emana il regolamento di applicazione e disciplina segnatamente modalità e contenuti della  domanda di autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 6
                            1  Per ogni decisione di rilascio dell’autorizzazione o di rigetto della domanda è prelevata  una tassa da fr. 50.-- a fr. 2’500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese per l’esecuzione di perizie e altre prestazioni sono poste a carico del richiedente.  TITOLO IV  Misure amministrative, contravvenzioni e rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure amministrative
Art. 7
                            1  In  caso  di  violazione  alla  presente  legge  ed  al  suo  regolamento  di  applicazione,  l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può ordinare le seguenti misure:  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 8
                            Le  contravvenzioni  alla  presente  legge  ed  al  suo  regolamento  di  applicazione  sono  punite  dall’autorità  competente  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  con  una  multa  da  fr.  100.--  a  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 9
                            1  Contro  le  decisioni  del  Municipio  e  del  Dipartimento  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.  TITOLO V  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 10
                            La Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 11
                            Gli  impianti  esistenti  in  contrasto  con  le  nuove  norme  dovranno  essere  adattati  o  rimossi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
4
                            Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pubblicata nel BU  2007  , 135.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 20 aprile 2007 - BU 2007, 135.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.B.   La delega al Dipartimento e le vie di ricorso contro le decisioni del medesimo saranno stabilite nel