Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario
Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) (del 3 dicembre 2002) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge autoambulanze, d e c r e t a :
Campo d’applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della Legge autoambulanze e stabilisce i criteri di organizzazione e le modalità di finanziamento del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (di seguito soccorso sanitario).
Dipartimento competente
Art. 2
Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.
Comprensori regionali
Art. 3
Il Cantone è suddiviso in 5 comprensori delimitati come segue: - - - - -
Requisiti
Art. 4
1 Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i criteri organizzativi e di qualità dei servizi di soccorso sanitario mediante apposite direttive.
2 Essi concernono segnatamente: - - - - - - - - -
3 Il Dipartimento si avvale della consulenza tecnica della Federazione cantonale ticinese servizi autolettiga (di seguito Federazione).
Riconoscimento
Art. 5
1 Il Dipartimento è competente per l’approvazione dei regolamenti comunali e consortili (per i Servizi gestiti direttamente dagli enti pubblici interessati) e delle convenzioni nei casi previsti dall’art. 10 della Legge. La relativa istanza deve essere corredata da: - - - - -
2 Il Dipartimento verifica la conformità dei Servizi ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla
Tariffe
Art. 6
1 Le tariffe praticate come pure gli accordi tariffali stipulati con enti assicurativi o altri istituti devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento.
2 Le negoziazioni tariffali con gli enti assicurativi sono di competenza della Federazione (art. 15 cpv. 2 lett. c Legge).
3 La Federazione emette delle raccomandazioni (linee guida) per la fatturazione di prestazioni che non rientrano nella LAMal.
Sussidi all’esercizio
Art. 7
1 I costi riconosciuti per il computo dei sussidi di esercizio sono quelli derivanti dall’applicazione dei criteri giusta l’art. 4 (requisiti) e calcolati sulla base della contabilità analitica e finanziaria.
2 Il calcolo del pro-capite cantonale, riferito alla popolazione legale permanente più recente, avviene in base alla formula seguente: Costi totali riconosciuti
./. ricavi da prestazioni
./. sussidi cantonali = pro-capite teorico cantonale
./. altri contributi e ricavi da altre attività = pro-capite regionale.
3 I conti preventivi dei servizi devono essere trasmessi, per approvazione del dipartimento, entro fine ottobre corredati da: - - -
4 Il Consiglio di Stato determina i sussidi sulla base dei conti consuntivi, che devono essere presentati, entro fine giugno corredati dalla documentazione di cui al cpv. 3.
Sussidi agli investimenti
Art. 8
1 Le domande di sussidio agli investimenti sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.
2 La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento. 1
3 L’acquisto è subordinato all’autorizzazione dell’autorità competente per la concessione del sussidio.
4 Sono ammesse al beneficio del sussidio i veicoli, le relative attrezzature ed i sistemi di comunicazione che rientrano nei limiti dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento. I sussidi sono versati ad acquisto avvenuto e comprovato.
Sussidi alla formazione
Art. 9
1 Le domande di sussidio per i corsi di formazione sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.
2 La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento. 2
3 Prima dell’inizio del corso deve essere chiesta l’autorizzazione all’autorità competente per la concessione del sussidio, presentando il programma di formazione ed il preventivo di spesa.
4 La concessione del sussidio può essere subordinata ad ulteriori condizioni particolari.
Centrale di allarme
Art. 10
1 La centrale cantonale di allarme, Ticino Soccorso 144, riceve le chiamate, le distribuisce e coordina gli interventi di soccorso sanitario.
2 A questo scopo, tutti i servizi e gli enti coinvolti in operazioni di soccorso, informano tempestivamente la centrale Ticino Soccorso 144 delle richieste di soccorso sanitario loro pervenute.
1
Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
2 Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
Incidenti maggiori
Art. 11
Il Consiglio di Stato stipula una convenzione con la Federazione alfine di disciplinare l’organizzazione e le modalità di funzionamento della condotta sanitaria nell’ambito del dispositivo incidente maggiore (DIM).
Aggiornamento degli enti
Art. 12
Le domande degli enti, intese ad ottenere dilazioni per l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti dalla Legge autoambulanze, sono sottoposte per avviso alla Federazione.
Norme transitorie
Art. 13
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Federazione deve presentare gli statuti per l’approvazione del Consiglio di Stato.
Abrogazione
Art. 14
È abrogato il regolamento di applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autolettiga del 24 maggio 1977 (del 7 aprile 1978).
Entrata in vigore
Art. 15
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 2003. Pubblicato nel BU 2002 , 435.
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