Regolamento sulle guardie della natura (9.3.1.2)
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Regolamento sulle guardie della natura

9.3.1.2 Regolamento sulle guardie della natura (del 1° luglio 2003) IL CONSIGLIO DI STATO v i s t i : - la Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 ed in particolare l'art. 30; - il Regolamento sulla protezione della flora e della fauna del 1° luglio 1975 ed in particolare l'art. 8;

Definizione

Art. 1

Il volontario, collaborano con il Dipartimento del territorio (in seguito: sensibilizzazione della popolazione in merito alla tutela delle componenti naturali del Cantone. Le guardie della natura (in seguito: Guardie) vigilano inoltre sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti la natura e del paesaggio.

Requisiti

Art. 2

Le Guardie devono adempiere i seguenti requisiti: a) aver compiuto l'età di diciotto anni; b) essere cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone e godere dell'esercizio dei diritti civili; c) essere incensurati e di condotta Le persone interessate ad esercitare la mansione di guardia della natura si annunciano all'Ufficio natura e paesaggio.

Designazione

Art. 3

Le Guardie sono designate dal Dipartimento dopo aver seguito un corso di formazione e superato un esame di idoneità. Esse prestano il giuramento o la promessa davanti al capo dello stesso. Le guardie ricevono una tessera di legittimazione della validità di tre anni. Il rinnovo della tessera subordinato ad una verifica da parte dell'Ufficio natura e paesaggio delle attività svolte e dell'aggiornamento delle conoscenze in materia di protezione della natura e del paesaggio. [2]
Prestazioni dell'Ufficio protezione della natura Art. 4 natura e paesaggio organizza le attività delle Guardie in funzione delle mansioni a loro assegnate. Esso provvede affinché le Guardie ricevano: a) una tessera di legittimazione; b) buste affrancate per la corrispondenza; c) le leggi e i regolamenti necessari; d) materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio; e) le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati. L'Ufficio natura e paesaggio provvede all'istruzione delle guardie, in particolare organizzando giornate di formazione e di aggiornamento. La partecipazione ai [4] Esso organizza inoltre almeno una giornata d'incontro l'anno tra tutte le Guardie.

Servizio

Art. 5

Le guardie svolgono le loro attività sotto la direzione e per conto dell'Ufficio natura e paesaggio. [5] Le Guardie devono prestare almeno 50 ore di servizio all'anno e partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento. Nell'ambito delle loro mansioni si attengono al principio dell'oggettività, della correttezza e del comportamento diligente. Le Guardie devono osservare il segreto professionale. Nell'esercizio dei loro compiti, le Guardie si legittimano con la tessera ufficiale, che deve
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essere sempre presentata prima di ogni intervento. Le guardie svolgono la loro funzione gratuitamente. In casi particolari l'Ufficio natura e paesaggio potrà riconoscere un rimborso per spese direttamente legate all'attività svolta o all'acquisto di materiale. [6]

Compiti

Art. 6

paesaggio e delle sue componenti naturali, sui motivi e le modalità della loro tutela, nonché sulle relative norme giuridiche. Le guardie effettuano un servizio di sorveglianza territoriale e di controllo dello stato conservazione dei biotopi e delle aree protette. Esse sono tenute a e paesaggio ogni intervento non conforme alla [7] Le Guardie vigilano sull'applicazione delle norme riguardanti la protezione della flora, della fauna e dei funghi, nonché sulle disposizioni concernenti la raccolta di rocce, minerali e fossili. Nell'ambito delle mansioni le Guardie possono collaborare con i comuni, con i servizi cantonali nonché con la polizia cantonale e comunale.
Sorveglianza dei biotopi Art. 7 Ogni sorvegliare almeno due biotopi d'importanza nazionale o cantonale. [8] I biotopi devono essere visitati regolarmente. Per ogni visita dovrà essere compilato un apposito formulario. Le Guardie collaborano con i comuni per la tutela dei biotopi d'importanza locale.
Resoconto dell'attività svolta Art. 8 Le guardie sono tenute a rendere conto all'Ufficio natura e paesaggio dell'attività svolta. [9] Esse redigono un diario, indicando in forma schematica la data, il luogo, la durata e l'esito ogni intervento. Le guardie compilano un rapporto annuale che, unitamente al diario, deve essere consegnato all'Ufficio natura e paesaggio entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

Coordinatori regionali

Art. 9

[11] Il coordinamento delle attività su scala regionale può essere assunto da una guardia designata dall'Ufficio natura e paesaggio. Il coordinatore aiuta le guardie nell'esercizio dei loro compiti, crea occasioni di incontro e di formazione, funge da contatto
Fine del rapporto di servizio Art. 10 Il mancato servizio. Ogni guardia può interrompere il rapporto di servizio inoltrando le proprie dimissioni all'Ufficio natura e paesaggio. Il Dipartimento ratifica le dimissioni. La guardia che non adempie coscienziosamente ai propri doveri o che contravviene alle disposizioni di Legge e di regolamento può essere sospesa dalle sue funzioni dall'Ufficio natura e paesaggio e destituita dal Dipartimento. [13] La cessazione del rapporto di servizio comporta l'obbligo di restituzione della tessera di legittimazione e delle buste affrancate per la corrispondenza.

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. [14] È abrogato il regolamento sulle guardie volontarie della natura e del paesaggio del 21 giugno
1983. Pubblicato nel BU 2003 , 227.
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Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.

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Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.

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Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.

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Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.

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Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.

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Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.

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