Regolamento concernente i comprensori di frequenza dei licei cantonali (5.1.7.3)
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Regolamento concernente i comprensori di frequenza dei licei cantonali

5.1.7.3 Regolamento concernente i comprensori di frequenza dei licei cantonali (del 5 maggio 2009) IL DIPARTIMENTO DELL ’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELL O SPORT richiamati: - l’art. 16 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e gli art. 11, 15, 27 della Legge delle scuole medie supe riori del 26 maggio 1982; - il Regolamento degli st udi liceali del 24 giugno 1997; - il Regolamento degli studi liceali del 25 giugno 2008; - il Regolamento sulle deleghe di competenza deci sionali, del 24 agosto 1994; ris olve: Art. 1 1 I comprensori dei licei cantonali sono così composti: a) Liceo di Bellinzona - Comuni dei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina. b) Liceo di Locarno - Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia (con la riserva d i cui all’art. 2). c) Liceo di Mendrisio - Comuni del distretto di Mendrisio. d) Liceo di Lugano 1 - Comune di Lugano, esclusi i quartieri di Besso e Bre ganzona; - Comuni di Canobbio, Cimadera, Sonvico, Cadro, Agno, Vernate, Aranno, Novaggio, Miglieglia; - Comuni del Circolo del Ceresio (con la riserva di cui all’art. 2); - Comuni dei Circoli di Carona, Magliasina, Sessa. e) Liceo di Lugano 2 - Comune di Lugano, quartieri di Besso e di Breganzona; - Comuni di Bioggio, Cademario, Muzzano, Certara, Bogno, Val colla, Alto Malcantone ; - Comuni del Circolo di Vezia escluso Canobbio; - Comuni del Circolo di Capriasca; - Comuni del Circolo di Taverne.
2 Qualora l’esigenza di formazione di classi lo richiedesse, il Dipartimento competente può obbligare gli allievi di un comune a frequentare un liceo di un altro comprensorio. Art. 2
1 Gli allievi del Circolo del Ceresio possono scegliere liberamente, il primo anno, fra Lugano 1 e Mendrisio.
2 Gli allievi del Circolo del Gambarogno possono scegliere liberame nte, il primo anno, fra Locarno e Bellinzona.
3 La scelta operata il primo anno è vincolante per gli anni successivi. Art. 3 Quando l’insegnamento delle discipline greco e/o spagnolo in prima non è organizzato in un liceo, gli allievi che intendono seguire una delle due discipline possono chiedere di iscriversi in un liceo di un altro comprensorio all’Ufficio dell’insegnamento medio superiore che decide sentito il parere delle direzioni interessate; è data facoltà di reclamo allo stesso ufficio. partenenza Art. 4 1 L’appartenenza a un dato comprensorio è determinata dal domicilio o dalla residenza delle famiglie dell’allievo; in casi speciali è possibile l’ammissione alla sede di un altro compren sorio.
2 La richiesta deve ess ere presentata all’Ufficio dell’insegnamento superiore che decide, per delega del Dipartimento, sentito il parere delle direzioni interessate; è data facoltà di re clamo allo stesso ufficio. toria
Art. 5 Gli allievi che hanno frequentato uno de i cinque licei nell’anno scolastico 2008/2009 completano il loro ciclo di studi nella stessa sede in cui erano iscritti. Art. 6 La presente risoluzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l’anno scolastico 2009/2010, per le prime classi, in seguito per le seconde nell’anno 2010/2011, per le terze nel 2011/2012 e per le quarte nel 2012/2013. Art. 7
1 Il Regolamento concernente i comprensori di frequenza dei licei cantonali, del 5 marzo
1999 resta in vigore per le seconde, terze e quarte nell’anno scolastico 2009/2010, per le terze e quarte nell’anno 2010/2011, per le quarte nel 2011/2012.
2 A partire dall’anno scolastico 2012/2013 è abrogato. Pubblicato nel BU 2009 , 206.
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