Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera
Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (del 14 settembre 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (in seguito SICL).
Competenza
Art. 2
1 L’esecuzione dell’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento).
2 Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.
Compiti
Art. 3
1 Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall’OQL.
2 Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.
Commissione di vigilanza
Art. 4
1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.
2 La Commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.
3 La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.
4 La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.
Obbligo di informare
Art. 5
1 Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.
2 Il SICL informa l’Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l’azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l’irregolarità denunciata.
3 Il SICL informa l’Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell’effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizoozie.
Finanziamento
Art. 6
Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l’ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell’anno precedente come pure dal preventivo dell’anno per cui si chiede il sussidio.
Tasse
Art. 7
1 Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.
2 Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.
3 Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall’articolo 123 del Regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.
Misure amministrative
Art. 8
In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall’OQL.
Ricorsi
Art. 9
1 Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.
2 Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.
Abrogazione
Art. 10
Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera del 16 settembre 1997.
Entrata in vigore
Art. 11
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2004 , 327.
1 Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.
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