Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
1 Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica (del 28 febbraio 2018) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste – – – d e c r e t a :
Campo di applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell’Ufficio di statistica (in seguito Ufficio), che comprendono: a) b) c) d)
Tasse
Art. 2
1 Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse: a) b) c) – –
2 Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.
Spese
Art. 3
Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui all’art. 1 secondo i seguenti criteri: a) b)
Incasso, fatturazione e preventivo
Art. 4
1 L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.
2 In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.
3 L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.
4 In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.
Esenzione e riduzione delle tasse e spese
Art. 5
Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.
Citazione della fonte
Art. 6
Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione.
Abrogazione
2
Art. 7
Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1° aprile 1998 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente 1 Pubblicato nel BU 2018 , 85. Allegato Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese
1.
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3.
4. Tipo di prestazione Pubblicazioni su carta Elaborazione di risultati statistici Analisi speciali, ricerche Perizie e consulenza approfondita
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1 Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.
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