Statuti dell’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino
                            Statuti  dell’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino  (dell’11 maggio 2006)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Costituzione, denominazione, scopi e organi  Art. 1  1  L’Ordine  dei  veterinari  del  Canton  Ticino  (OVT),  una  sezione  regionale  della  Società  delle  Veterinarie  e  dei  Veterinari  Svizzeri  (SVS)  è  una  corporazione  di  diritto  pubblico,  istituita  a  norma dell’articolo 30 capoverso 2 lettera d della Legge sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ordine è costituito per una durata indeterminata. L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ordine ha sede presso il suo presidente.  Art. 2  Gli scopi dell’Ordine sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Art. 3  Gli organi dell’Ordine sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. L’assemblea generale, le sue competenze  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Ordine e si riunisce annualmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblea generale è convocata dal comitato mediante circolare con l’elenco delle trattande a  tutti  i  membri  dell’Ordine,  con  un  anticipo  di  almeno  10  giorni.  Eventuali  assemblee  straordinarie  possono  esser  convocate  indicando  l’elenco  delle  trattande  su  richiesta  scritta  e  motivata  di  almeno 3 membri o qualora il comitato lo reputasse necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea generale è presieduta dal presidente o in caso di impedimento dal vicepresidente.  Art. 5  1  L’assemblea generale è considerata valida se almeno 1/3 dei membri è presente. Se il  numero dei membri è insufficiente l’assemblea si riconvoca un’ora dopo nello stesso locale e con  lo  stesso  ordine  del  giorno  e  le  sue  decisioni  sono  considerate  valide  indipendentemente  dal  numero dei presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  assemblea  decide  del  metodo  di  votazione  a  maggioranza  di  voti;  a  parità  di  voti  il  presidente ha voto preponderante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  assemblee  si  discutono  unicamente  le  trattande  all’ordine  del  giorno.  Se  vi  sono  nuove  proposte  di  trattande  che  non  sono  urgenti,  queste  sono  sottoposte  al  comitato  per  esame  e  preavviso e, se del caso, discusse all’assemblea successiva.  Art. 6  L’assemblea generale ha le seguenti competenze:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  designazione di delegati ufficiali all’assemblea generale della SVS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  nomina  di  commissioni  e  delegazioni  ad  hoc  per  temi  particolari  o  a  scopo  di  consulenza  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Il comitato, la Commissione di revisione dei conti, le loro competenze  Art. 7  1  Il comitato è composto da 5 membri:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 presidente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 vice-presidente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 cassiere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 segretario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente e il segretario impegnano validamente l’Ordine di fronte a terzi con firma collettiva a  due.  Art. 8  Il Comitato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  autorizza il ricorso a periti in circostanze particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  nomina quadriennale del delegato presso l’Unione dei contadini ticinesi.  Art. 9  1  La Commissione di revisione dei conti è composta da 2 membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa deve presentare un rapporto annuale all’assemblea generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Membri, statuti, obblighi, dimissioni  Art. 10  1  Tutti  i  veterinari  diplomati,  membri  della  SVS,  domiciliati  nel  cantone  o  autorizzati  al  libero  esercizio  nel  cantone  possono  divenire  membri  attivi  dell’Ordine  ai  sensi  dell’art.  5  degli  Statuti SVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  divenire  membri  ospiti  le  persone  che  mostrano  un  interesse  particolare  per  la  professione e la scienza nel campo della veterinaria ai sensi dell’art. 11 degli Statuti SVS.  Art. 11  Ogni  membro  dell’Ordine  è  tenuto  a  sostenere  i  miglioramenti  professionali,  rispettare  gli statuti e le disposizioni deontologiche.  Art. 12  1  Le  dimissioni  dell’Ordine  devono  essere  presentate  al  presidente  in  forma  scritta  ed  hanno effetto dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state comunicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  dimissionari  sono  tenuti  a  pagare  il  contributo  per  tutto  l’anno  corrente  e  non  hanno  alcun diritto sugli averi dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Responsabile per la deontologia, Commissione ricorsi animali da compagnia,  Commissione ricorsi animali da reddito  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni veterinario può denunciare al responsabile per la deontologia una violazione del  codice deontologico della SVS da parte di uno o più colleghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In primo luogo il responsabile per la deontologia effettua un tentativo di conciliazione fra le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  fallimento  del  tentativo  di  conciliazione  il  responsabile  per  la  deontologia  trasmette  il  Art. 14  1  La Commissione ricorsi animali da compagnia è costituita da 3 membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  cliente  può  denunciare  una  violazione  del  codice  deontologico  della  SVS  da  parte  di  un  veterinario  membro  dell’Ordine  alla  Commissione  ricorsi  piccoli  animali.  In  primo  luogo  la  commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  fallimento  del  tentativo  di  conciliazione  la  commissione  trasmette  il  suo  preavviso  al  comitato.  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commissione ricorsi animali da reddito è costituita da 3 membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  cliente  può  denunciare  una  violazione  del  codice  deontologico  della  SVS  da  parte  di  un  veterinario  membro  dell’Ordine  alla  Commissione  ricorsi  grossi  animali.  In  primo  luogo  la  commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  fallimento  del  tentativo  di  conciliazione  la  commissione  trasmette  il  suo  preavviso  al  comitato.  Art. 16  Le  sanzioni  che  possono  essere  pronunciate  contro  membri  dell’Ordine  che  non  si  attengono al codice deontologico SVS sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Finanze  Art. 17  Il  contributo  annuo  è  fissato  dall’assemblea  generale.  Il  cassiere  presenta  i  conti  all’assemblea generale.  Art. 18  I  membri  del  comitato  e  i  delegati  hanno  diritto  all’indennità  di  presenza,  inclusa  la  trasferta ferroviaria in Ia classe ogni qualvolta devono recarsi fuori cantone per conto dell’Ordine.  Art. 19  L’assemblea  generale  decide  la  destinazione  del  capitale  dell’Ordine  nel  caso  di  scioglimento dello stesso. In nessun caso verrà suddiviso tra i membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Disposizioni finali  Art. 20  I  membri  dell’Ordine  sono  esentati  da  qualsiasi  responsabilità  personale  nei  confronti  delle finanze dell’Ordine.  Art. 21  I presenti statuti sono stati ratificati dall’assemblea generale dell’11 maggio 2006, dalla  SVS  e  dal  Consiglio  di  Stato  ai  sensi  dell’art.  22  cpv.  1  lett.  e  della  Legge  sanitaria.  Entrano  in  vigore da subito e sostituiscono e abrogano gli statuti in vigore fino a questo giorno.  Pubblicato nel BU  2009  , 512, 529.