Decreto esecutivo concernente la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici
5.5.1.3.2: DE conc. la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici - 2 marzo 1994
5.5.1.3.2 concernente la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici (del 2 marzo 1994) IL CONSIGLIO DI STATO richiamato l’ art. 35 cpv. 2 e 3 della Legge sull’ imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (legge sul bollo);
Suddivisione del fondo cantonale
Art. 1
Il fondo cantonale di cui all’ art. 35 cpv. 1 della legge sul bollo è così suddiviso: - 60% dell’ importo al promovimento della produzione di film; - 40% dell’ importo quale aiuto alle sale cinematografiche.
Definizione di film
Art. 2 Per il film si intende una sequenza di immagini registrate e destinate alla riproduzione, sonorizzazione o meno, che in fase di proiezione suscita un’ impressione di movimento.
Promovimento della produzione di film:
a) principio;
Art. 3
1 realizzati da produttori che hanno sede nel Cantone.
2 Possono inoltre essere finanziati i film che: a) sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone; b) sono ambientati nel Cantone; c) rivestono importanza per il Cantone.
3 Per questi film possono pure essere finanziate le spese derivanti dalla sovrimpressione di didascalie o di doppiaggio.
4 Il sussidio massimo è, di regola, del 30% delle spese sostenute.
b) procedura;
Art. 4
[1] Le istanze, documentate, devono essere presentate al Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura; esse sono esaminate e preavvisate dalla Commissione culturale.
c) decisione; competenza
Art. 4a [2]
1 La Divisione della cultura è competente ad assegnare contributi sino a fr. 50’000.--
2 Per contributi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.
Aiuto alle sale cinematografiche:
a) principio;
Art. 5
1 I contributi possono essere assegnati alle imprese di proiezione che: a) si trovano in difficoltà economiche tali da compromettere la continuazione dell’ attività; b) impiegano capitali volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici.
2 I contributi possono pure essere assegnati per attività promozionali riguardanti l’ esercizio cinematografico ticinese nel suo insieme.
3 L’ aiuto contemplato dal cpv. 1 è concesso: - per quanto concerne la lett. a), a copertura dell’ eventuale disavanzo; - per quanto concerne la lett. b), nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.
b) procedura;
Art. 6
[3]
1
La Divisione della cultura può chiedere un esame e un preavviso alla Commissione cantonale di cinematografia.
c) decisione; competenza
Art. 6a La Divisione della cultura è competente ad assegnare contributi sino a fr. 50'000.--. [4] Per contributi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.
Abrogazione
Art. 7 È abrogato il Regolamento per la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici del 7 giugno 1989.
Entrata in vigore
Art. 8 vigore [5] immediatamente. Pubblicato nel BU 1994 , 86.
[1]
Art. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedente modifica: BU 1997, 227.
[2]
Art. introdotto dal DE 14.5.1997; in vigore dal 16.5.1997 - BU 1997, 227.
[3]
Art. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedenti modifiche: BU 1997, 227;
BU 1998, 432; BU 2000, 209.
[4]
Cpv. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedenti modifiche: BU 1997,
227; BU 1998, 432.
[5]
Entrata in vigore: 18 marzo 1994 - BU 1994, 86.
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