Legge per lo stato di necessità (1.4.1.2)
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Legge per lo stato di necessità

Legge per lo stato di necessità (del 15 aprile 1996) IL GRAN CONSIGLIO - visto il messaggio 28 marzo 1995 n. 4400 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 29 marzo 1996 n. 4400 R della Commissione della legislazione; - richiamata la legge federale su gli organi direttivi e il Consiglio di difesa del 27 giugno 1969 (RS 501), Capitolo I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

1 La presente legge ha per scopo, verificandosi uno stato di necessità, di: a) cantonale e locale; b) assicurare un intervento coordinato e tempestivo a favore di persone e cose.
2 A tal fine, essa in particolare: a) disciplina i preparativi per lo stato di necessità; b) predispone le necessarie misure per un adeguato coordinamento degli interventi fra gli enti pubblici e privati, la Protezione civile, l’Esercito e i Corpi pompieri; c)

Stato di necessità

a) definizione

Art. 2

È dato stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico, come pure la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.

b) dichiarazione

Art. 3

1 Lo stato di necessità è dichiarato rispettivamente revocato: a) dal Consiglio di Stato per l’intero territorio cantonale o per parte di questo; b) dal Municipio sul territorio comunale.
2 L’autorità che dichiara lo stato di necessità informa tempestivamente la popolazione sulla situazione; informa inoltre il rispettivo organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare.
3 Restano riservate le competenze stabilite dal diritto federale. Capitolo II Organizzazione cantonale di condotta Sezione 1

Consiglio di Stato

Art. 4

1 Il Consiglio di Stato provvede all’organizzazione per lo stato di necessità.
2 Esso è coadiuvato dallo Stato maggiore di condotta (SMC) e in particolare dal nucleo operativo di catastrofe (NOC).

Preparativi

Art. 5

1 Il Consiglio di Stato attende ai preparativi per lo stato di necessità; in particolare: a) predispone e coordina l’organizzazione cantonale di condotta; b) assicura l’istruzione e la formazione, anche degli organi locali di condotta.
2 Le autorità locali e i titolari di impianti che comportano un elevato rischio di esercizio sono tenuti a

Stato maggiore di condotta (SMC)

Art. 6
1 Lo SMC è l’organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la composizione, l’organizzazione e il funzionamento.
2 Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e coordinamento ed esegue le sue decisioni.
3 La sua messa in funzione è decisa dal Consiglio di Stato o, in caso di impedimento di questo e in successione, dal suo Presidente, da uno dei suoi membri o dal capo del NOC secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

Nucleo operativo di catastrofe (NOC)

Art. 7

Il NOC è un organismo permanente interno allo SMC, direttamente subordinato al Consiglio di Stato.
2 Esso è competente, prima della dichiarazione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. a) e qualora le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d’urgenza e di assistenza; tali misure, qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica. Sezione 2 Mezzi e obblighi nella fase di preparazione

Servizi coordinati

Art. 8

Il Consiglio di Stato emana le norme per l’organizzazione dei servizi coordinati previsti dal diritto federale, che hanno per scopo quello di assicurare nei vari settori tecnici l’impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della Protezione civile necessari per far fronte allo stato di necessità.

Installazioni

Art. 9

1 e installazioni idonei.
2 Nei limiti previsti dal diritto federale si può far capo ai locali e installazioni della Protezione civile.

Servizio

a) principio

Art. 10

Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell’organizzazione di condotta e dei servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione: a) le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato; b) i dipendenti dell’amministrazione cantonale; c) le persone particolarmente qualificate astrette al servizio di protezione civile che sono messe a disposizione a tale scopo; d) in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all’art. 11.

b) casi eccezionali

Art. 11

1 dettati da eminenti interessi generali e solo nel caso in cui sia prevedibile che la collaborazione delle persone di cui alle lett. a), b) e c) non permetterebbe di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di organizzazione cantonale di condotta, vale limitatamente per i servizi coordinati.
2 Non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o abbiano più di 60 anni e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.
3 L’obbligo di servizio non può estendersi oltre 12 giorni sull’arco di 5 anni.

c) rimunerazione

Art. 12

1 Coloro che prestano servizio hanno diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.
2 Le persone di cui all’art. 10 lett. d) hanno diritto ad un’indennità, calcolata sulla base dei parametri previsti dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.
3 Le ulteriori modalità di impiego sono definite nell’apposito regolamento. Sezione 3 Competenze nel caso di stato di necessità

Art. 13

1 Dichiarato lo stato di necessità, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie, in particolare: a) convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell’intervento; per le condizioni di indennizzo vale quanto stabilito dall’art. 12; b) requisire i mezzi e i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla requisizione.
2 Le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie di approvazione, autorizzazione, concessione, aggiudicazione e simili. Esse devono comunque rispettare il principio della proporzionalità e, per quanto possibile, salvaguardare gli interessi privati. Organizzazioni locali di condotta

Comuni

Art. 14

1 Il Municipio provvede all’organizzazione e all’istruzione per lo stato di necessità per il caso di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b).
2 Esso si dota di un’organizzazione di condotta, secondo le direttive del Consiglio di Stato. Sono applicabili per analogia gli artt. 9 a 12.
3 L’organizzazione a livello comunale è disciplinata per regolamento, sottoposto all’approvazione del Consiglio di Stato.

Collaborazione e coordinazione intercomunale

Art. 15

1 I comuni si devono reciproco aiuto e collaborano fra di loro.
2 Per l’organizzazione di condotta possono essere adottate soluzioni intercomunali nella forma volontaria o, per decisione del Consiglio di Stato, nella forma coattiva.
3 L’organizzazione di condotta locale deve essere coordinata con quella cantonale e con l’organizzazione regionale della Protezione civile. Capitolo IV Finanziamento

Spese di preparazione

Art. 16

1 Le spese di preparazione, segnatamente per l’organizzazione, l’istruzione e l’esercitazione degli organi di condotta cantonali e locali, sono a carico del Cantone e dei comuni secondo le rispettive competenze (artt. 4 e 14).
2 Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori sono a carico del Cantone.

Spese di intervento

Art. 17

Dati gli estremi dello stato di necessità, è applicabile la procedura di urgenza di cui all’art. 26 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato rispettivamente 165 cpv. 3 della Legge organica comunale.
1)
2 Il Consiglio di Stato rispettivamente il Municipio coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro finanziamento.
3 Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti dalla legislazione ordinaria. Capitolo V Disposizioni particolari

Tutela del segreto

Art. 18

1 Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all’obbligo del segreto in relazione ai luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.
2 Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Ricorsi

Art. 19

1 Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale.
2 Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.
3 Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
1

Disposizioni penali

Art. 20

Riservata l’applicazione delle norme del Codice penale svizzero, le infrazioni alla presente legge sono punite con una multa fino a fr. 5000.--. È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni. Capitolo VI Disposizioni finali

Disposizione abrogativa

Art. 21

La legge sullo stato straordinario di necessità e d’urgenza del 4 ottobre 1982 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 22

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore. Pubblicato nel BU 1999 , 121. Note:
1) Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
2) Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 387.
3) Entrata in vigore: 1.7.1999 - BU 1999, 124.
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