Legge per lo stato di necessità
                            Legge  per lo stato di necessità  (del 15 aprile 1996)  IL GRAN CONSIGLIO  -  visto il messaggio 28 marzo 1995 n. 4400 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 29 marzo 1996 n. 4400 R della Commissione della legislazione;  -  richiamata la legge federale su gli organi direttivi e il Consiglio di difesa del 27 giugno 1969 (RS 501),  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La presente legge ha per scopo, verificandosi uno stato di necessità, di:  a)  cantonale e locale;  b)  assicurare un intervento coordinato e tempestivo a favore di persone e cose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A tal fine, essa in particolare:  a)  disciplina i preparativi per lo stato di necessità;  b)  predispone le necessarie misure per un adeguato coordinamento degli interventi fra gli enti pubblici e  privati, la Protezione civile, l’Esercito e i Corpi pompieri;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato di necessità
a) definizione
Art. 2
                            È  dato  stato  di  necessità  quando,  a  seguito  di  catastrofi,  conflitti  armati  o  altre  situazioni  d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile  garantire  con  i  mezzi  ordinari  l’attività  amministrativa  o  i  servizi  d’interesse  pubblico,  come  pure  la  protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) dichiarazione
Art. 3
                            1  Lo stato di necessità è dichiarato rispettivamente revocato:  a)  dal Consiglio di Stato per l’intero territorio cantonale o per parte di questo;  b)  dal Municipio sul territorio comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  che  dichiara  lo  stato  di  necessità  informa  tempestivamente  la  popolazione  sulla  situazione;  informa  inoltre  il  rispettivo  organo  legislativo  sulle  misure  prese  non  appena  questo  sia  in  grado  di  funzionare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano riservate le competenze stabilite dal diritto federale.  Capitolo II  Organizzazione cantonale di condotta  Sezione 1
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 4
                            1  Il Consiglio di Stato provvede all’organizzazione per lo stato di necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è  coadiuvato  dallo  Stato  maggiore  di  condotta  (SMC)  e  in  particolare  dal  nucleo  operativo  di  catastrofe (NOC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Preparativi
Art. 5
                            1  Il Consiglio di Stato attende ai preparativi per lo stato di necessità; in particolare:  a)  predispone e coordina l’organizzazione cantonale di condotta;  b)  assicura l’istruzione e la formazione, anche degli organi locali di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  autorità  locali  e  i  titolari  di  impianti  che  comportano  un  elevato  rischio  di  esercizio  sono  tenuti  a
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore di condotta (SMC)
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  SMC  è  l’organo  cantonale  di  condotta  del  Consiglio  di  Stato,  che  ne  definisce  la  composizione, l’organizzazione e il funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  elabora  le  basi  decisionali  per  il  Consiglio  di  Stato,  lo  coadiuva  nelle  funzioni  di  direzione  e  coordinamento ed esegue le sue decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  sua  messa  in  funzione  è  decisa  dal  Consiglio  di  Stato  o,  in  caso  di  impedimento  di  questo  e  in  successione, dal suo Presidente, da uno dei suoi membri o dal capo del NOC secondo le modalità stabilite  dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nucleo operativo di catastrofe (NOC)
Art. 7
                            Il NOC è un organismo permanente interno allo SMC, direttamente subordinato al Consiglio di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è  competente,  prima  della  dichiarazione  di  cui  all’art.  3  cpv.  1  lett.  a)  e  qualora  le  circostanze  lo  esigono,  per  predisporre  e  coordinare,  in  collaborazione  con  le  autorità  locali,  le  necessarie  misure  d’urgenza e di assistenza; tali misure, qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte al  Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.  Sezione 2  Mezzi e obblighi nella fase di preparazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi coordinati
Art. 8
                            Il Consiglio di Stato emana le norme per l’organizzazione dei servizi coordinati previsti dal diritto  federale, che hanno per scopo quello di assicurare nei vari settori tecnici l’impiego efficace del personale,  del materiale, delle installazioni civili, militari e della Protezione civile necessari per far fronte allo stato di  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Installazioni
Art. 9
                            1  e installazioni idonei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei limiti previsti dal diritto federale si può far capo ai locali e installazioni della Protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizio
a) principio
Art. 10
                            Il  Consiglio  di  Stato  può  chiamare  a  far  parte  dell’organizzazione  di  condotta  e  dei  servizi  coordinati, come pure per la relativa istruzione:  a)  le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato;  b)  i dipendenti dell’amministrazione cantonale;  c)  le  persone  particolarmente  qualificate  astrette  al  servizio  di  protezione  civile  che  sono  messe  a  disposizione a tale scopo;  d)  in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all’art. 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) casi eccezionali
Art. 11
                            1  dettati  da  eminenti  interessi  generali  e  solo  nel  caso  in  cui  sia  prevedibile  che  la  collaborazione  delle  persone di cui alle lett. a), b) e c) non permetterebbe di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di  formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di organizzazione cantonale di condotta, vale  limitatamente per i servizi coordinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o abbiano più di 60 anni e  coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’obbligo di servizio non può estendersi oltre 12 giorni sull’arco di 5 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) rimunerazione
Art. 12
                            1  Coloro che prestano servizio hanno diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le persone di cui all’art. 10 lett. d) hanno diritto ad un’indennità, calcolata sulla base dei parametri previsti  dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare  o di protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le ulteriori modalità di impiego sono definite nell’apposito regolamento.  Sezione 3  Competenze nel caso di stato di necessità
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Dichiarato lo stato di necessità, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adottare tutte le misure  necessarie, in particolare:  a)  convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell’intervento; per le condizioni di indennizzo  vale quanto stabilito dall’art. 12;  b)  requisire i mezzi e i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla requisizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie di approvazione,  autorizzazione,  concessione,  aggiudicazione  e  simili.  Esse  devono  comunque  rispettare  il  principio  della  proporzionalità e, per quanto possibile, salvaguardare gli interessi privati.  Organizzazioni locali di condotta
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
Art. 14
                            1  Il Municipio provvede all’organizzazione e all’istruzione per lo stato di necessità per il caso di cui  all’art. 3 cpv. 1 lett. b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso si dota di un’organizzazione di condotta, secondo le direttive del Consiglio di Stato. Sono applicabili  per analogia gli artt. 9 a 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione  a  livello  comunale  è  disciplinata  per  regolamento,  sottoposto  all’approvazione  del  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione e coordinazione intercomunale
Art. 15
                            1  I comuni si devono reciproco aiuto e collaborano fra di loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per l’organizzazione di condotta possono essere adottate soluzioni intercomunali nella forma volontaria o,  per decisione del Consiglio di Stato, nella forma coattiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione di condotta locale deve essere coordinata con quella cantonale e con l’organizzazione  regionale della Protezione civile.  Capitolo IV  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese di preparazione
Art. 16
                            1  Le spese di preparazione, segnatamente per l’organizzazione, l’istruzione e l’esercitazione degli  organi  di  condotta  cantonali  e  locali,  sono  a  carico  del  Cantone  e  dei  comuni  secondo  le  rispettive  competenze (artt. 4 e 14).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori sono a carico del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese di intervento
Art. 17
                            Dati gli estremi dello stato di necessità, è applicabile la procedura di urgenza di cui all’art. 26  della  Legge  sulla  gestione  e  sul  controllo  finanziario  dello  Stato  rispettivamente  165  cpv.  3  della  Legge  organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato rispettivamente il Municipio coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per  il loro finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti dalla legislazione ordinaria.  Capitolo V  Disposizioni particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Tutela del segreto
Art. 18
                            1  Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all’obbligo del segreto in relazione  ai luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 19
                            1  Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni  sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause  amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dichiarato  lo  stato  di  necessità,  tutte  le  decisioni  sono  immediatamente  esecutive;  eventuali  ricorsi  non  hanno effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni penali
Art. 20
                            Riservata  l’applicazione  delle  norme  del  Codice  penale  svizzero,  le  infrazioni  alla  presente  legge  sono  punite  con  una  multa  fino  a  fr.  5000.--.  È  applicabile  la  Legge  di  procedura  per  le  contravvenzioni.  Capitolo VI  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione abrogativa
Art. 21
                            La legge sullo stato straordinario di necessità e d’urgenza del 4 ottobre 1982 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 22
                            1  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.  Pubblicato nel BU  1999  , 121.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Entrata in vigore: 1.7.1999 - BU 1999, 124.