Legge sulle pubblicazioni ufficiali
Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU) (del 22 settembre 2014) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 11 febbraio 2014 n. 6908 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e oggetto
Art. 1
Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
Organi di pubblicazione
Art. 2
1 Gli organi di pubblicazione ufficiali sono: a) b) c)
2 La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione. Capitolo secondo Bollettino ufficiale delle leggi
Contenuto
Art. 3
1 Il Bollettino ufficiale delle leggi è l’organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino.
2 Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati: a) b) c) d)
3 Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi. Capitolo terzo Raccolta delle leggi
Contenuto
Art. 4
1 La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore.
2 Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.
Correzioni formali
Art. 5
La Cancelleria dello Stato corregge gli errori ortografici, grammaticali e tipografici che non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le abbreviazioni. Capitolo quarto Foglio ufficiale
Contenuto
Art. 6
1 Nel Foglio ufficiale sono pubblicati: a) b)
c)
2 Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.
Tariffe
Art. 7
La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione. Capitolo quinto Norme comuni
Pubblicazione ordinaria
Art. 8
La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali viene effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
Pubblicazione straordinaria
Art. 9
1 In caso di particolare urgenza, per assicurarne l’efficacia o in presenza di circostanze straordinarie, la pubblicazione può essere effettuata tramite internet, media o altri mezzi appropriati.
2 La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.
Forma della pubblicazione
Art. 10
1 Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato.
2 Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.
Versione determinante degli atti normativi
Art. 11
1 La versione determinante degli atti normativi cantonali è quella pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 La versione determinante degli accordi e degli atti di diritto intercantonale e di diritto internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.
Protezione dei dati
Art. 12
1 Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali meritevoli di particolare protezione secondo la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali meritevoli di particolare protezione.
Consultazione
Art. 13
1 Le pubblicazioni ufficiali possono essere consultate gratuitamente presso la Cancelleria dello Stato e presso i Comuni.
2 La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.
Emolumenti
Art. 14
La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali. Capitolo sesto Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 15
Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 16
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2014 , 544.
1 Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2014, 544.
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