Legge sulle pubblicazioni ufficiali
                            Legge  sulle pubblicazioni ufficiali  (LPU)  (del 22 settembre 2014)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 11 febbraio 2014 n. 6908 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e oggetto
Art. 1
                            Questa  legge  definisce  e  disciplina  gli  organi  di  pubblicazione  ufficiali  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi di pubblicazione
Art. 2
                            1  Gli organi di pubblicazione ufficiali sono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.  Capitolo secondo  Bollettino ufficiale delle leggi
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
Art. 3
                            1  Il  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  è  l’organo  di  pubblicazione  cronologica  degli  atti  normativi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  può  disporre  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  di  altri  atti  normativi.  Capitolo terzo  Raccolta delle leggi
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
Art. 4
                            1  La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Correzioni formali
Art. 5
                            La  Cancelleria  dello  Stato  corregge  gli  errori  ortografici,  grammaticali  e  tipografici  che  non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le  abbreviazioni.  Capitolo quarto  Foglio ufficiale
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
Art. 6
                            1  Nel Foglio ufficiale sono pubblicati:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffe
Art. 7
                            La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione.  Capitolo quinto  Norme comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione ordinaria
Art. 8
                            La  pubblicazione  ordinaria  degli  atti  normativi  e  degli  accordi  intercantonali  viene  effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione straordinaria
Art. 9
                            1  In caso di particolare urgenza, per assicurarne l’efficacia o in presenza di circostanze  straordinarie,   la   pubblicazione   può   essere   effettuata   tramite   internet,   media   o   altri   mezzi  appropriati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma della pubblicazione
Art. 10
                            1  Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versione determinante degli atti normativi
Art. 11
                            1  La   versione  determinante   degli  atti   normativi   cantonali   è  quella   pubblicata   nel  Bollettino ufficiale delle leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   versione   determinante   degli   accordi   e   degli   atti   di   diritto   intercantonale   e   di   diritto  internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione dei dati
Art. 12
                            1  Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali  meritevoli  di  particolare  protezione  secondo  la  legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  del  9  marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali  meritevoli di particolare protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione
Art. 13
                            1  Le   pubblicazioni   ufficiali   possono   essere   consultate   gratuitamente   presso   la  Cancelleria dello Stato e presso i Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
Art. 14
                            La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali.  Capitolo sesto  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 15
                            Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti  del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  questa  legge  è  pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.  1  Pubblicata nel BU  2014  , 544.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2014, 544.