Regolamento cantonale posteggi privati
                            7.1.1.1.5  Regolamento  IL CONSIGLIO DI STATO  visto  l'articolo  31a  della  legge  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale  sulla  pianificazione del territorio del 23  maggio 1990,  d  e  c  r  e  t  a  :  Capitolo I  Disposizioni introduttive
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  caso  di  nuove  edificazioni,  come  pure  di  riattazioni  importanti  e  di  cambiamenti  di  destinazione che comportano un cambiamento  sostanziale dei parametri di riferimento per il  calcolo del fabbisogno dei  posteggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti
                            Art.  2                  Il  Regolamento  definisce  il  fabbisogno  massimo  di  riferimento  e  i  posteggi  necessari per tutti gli edifici, ad  eccezione di quelli a contenuto residenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo d'applicazione  territoriale  Art. 3  Il Regolamento  inquinamento  che beneficiano di una buona offerta di trasporto pubblico, elencati  nell'Allegato  a questo Regolamento.  Essi  sono  suddivisi  in  Categoria  1    e  Categoria 2  , a   seconda dell'importanza dei problemi di  traffico  e ambiente e di un'applicazione geograficamente coerente del Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
Art. 4
                            a)    Posteg  gi   privati                Ai  fini  di  questo  Regolamento  sono  edificio o impianto  caratterizzato da contenuti definiti. Tali posteggi possono essere di uso  esclusivo  b)    Fabbisogno  massimo di riferimento         Il fabbisogno massimo di riferimento  corrisponde al fabbisogno di posteggi di un edificio o  di  una  zona,  tenuto  conto  dei  loro  contenuti,  se  questi  sono  serviti  unicamente  dai  trasporti  individuali motorizzati.  c)    Posteggi  necessari                Il  numero  di  posteggi  necessari  corrisponde  all'offerta  di  posteggi  da  mettere  a  disposizione  dell'utente  tenuto  conto  dell'offerta  di  trasporto  pubblico,  come  pure  di  condizioni  locali  particolari  che  ne  possono  imporre  una  limitazione.  Esso  è  inferiore  o  uguale  fabbisogno massimo di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuti industriali e  artigianali  Art. 5  Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti  industriali e artigianali  Destinazione dei posteggi  Fabbisogno  massimo di  riferimento  Ospiti -  Clienti - Personale  1  posteggio/100 mq SUL oppure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.6  posteggi/posto lavoro  è  determinante il criterio che  conduce al fabbisogno più  elevato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ai posti di lavoro se questi sono conosciuti. Per il calcolo  svolto in base ai posti di lavoro è  determinante  la  media  di  persone  contemporaneamente  presenti,  nel  computo  delle  quali  vanno  considerate  tutte  le  particolarità  del  caso  (addetti  a  tempo  parziale,  lavoro  a  turno,  lavoro fuori  sede, ...).  Eventuali  posteggi  per  veicoli  di  servizio  e  fornitori  sono  da  prevedere  separatamente  secondo  le  reali  necessità;  l'uso  di  tali  posteggi  è  da  limitare  allo  scopo  previsto  tramite  apposite demarcazioni.  Per grandi stabilimenti con  per gli  ospiti e/o clienti va stabilito in base ad approfondite valutazioni del singolo  caso.  I valori indicati nella  tabella possono essere ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi  contenuti  dell'edificazione  che  possono  determinare  una  sovrapposizione  d'uso  dei posteggi  da parte della clientela.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti amministrativi
Art. 6
                            Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti  amministrativi  Destinazione dei posteggi  Fabbisogno  massimo  di  riferimento  Ospiti - Clienti - Personale  2.5 posteggi/100 mq SUL  I valori indicati nella  tabella devono es  sere ridotti tenuto conto di quelle  sinergie fra i diversi  contenuti  dell'edificazione  che  possono  determinare  una  sovrapposizione d'uso dei posteggi  da parte della clientela.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti commerciali
Art. 7
                            Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti  commerciali (vendita)  Tipo di superficie  Fabbisogno  massimo di  riferimento  Negozi singoli  (SUL  500 mq)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 posteggi/100  mq SUL  Negozi singoli e piccoli  centri commerciali  (500 mq  < SUL  5000 mq)  Generi alimentari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 posteggi/100  mq SUL  Altri generi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 posteggi/100  mq SUL  Grandi negozi o centri commerciali  (SUL > 5000 mq)  Necessario  studio  specifico  Le superfici per contenuti  -      superficie utile lorda  500 mq:  negozi singoli  -      500 mq < superficie utile lorda  centri commerciali  -      superficie utile lorda > 5000 mq:  grandi negozi o centri commerciali  I valori indicati nella  tabella vanno ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi contenuti  dell'edificazione  che  possono  determinare  una  sovrapposizione  d'uso  dei  posteggi  da  parte  della clientela.  Eventuali  posteggi  per  veicoli  di  servizio  e  fornitori  sono  da  prevedere  separatamente  secondo  le  tramite  apposite demarcazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altri contenuti
                            Art.  8  [1]              Per  altri edifici del settore alberghiero e della ristorazione, stabilimenti per il  tempo libero, edifici pubblici, attrezzature sportive e installazioni di  trasporto turistiche fanno  stato  le  disposizioni  contenute  nell'allegato  della  norma  SN  640  281  dell'Unione  dei  professionisti svizzeri della strada (VSS).  Capitolo III  Determinazione dei posteggi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualità del servizio di  trasporto pubblico  Art. 9  Per la  seguenti criteri:  a)    la categoria della fermata del trasporto  pubblico  b)    il livello di qualità del servizio di  Le fermate del trasporto  pubblico sono suddivise dalla Sezione della mobilità in categorie da I  a V a  seconda del tipo di trasporto pubblico che ne assicura il servizio e  dell'intervallo tra una
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Ai  Comuni  viene  fornito  l'elenco  delle  fermate  di  trasporto  pubblico  con  le  rispettive  categorie.  La qualità del servizio di  trasporto pubblico a disposizione di un determinato edificio o di una  zona  edificabile è classificata in livelli da A a D in base alla raggiungibilità  della fermata e alla  categoria della fermata da I a V secondo la seguente  I Municipi, in  collaborazione con la Sezione della mobilità, possono allestire un piano  tecnico  che  suddivida  il  territorio  comunale  in  settori  a  seconda  del  livello  di  qualità  di  trasporto  pubblico.  Il  piano  tecnico  è  allestito  sulla  base  della  seguente  tabella,  tenuto  conto  di  un  margine di apprezzamento, in particolare  del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Livello di qualità del  servizio di trasporto pubblico  Categoria  di fermata  Raggiungibilità  della fermata (distanza in metri)  < 250 m  501-750 m  751-1000 m  I  livello A  livello B  livello C  II  livello A  livello C  livello D  III  livello B  livello D  - *)  IV  livello C  - *)  - *)  V  livello D  - *)  - *)  sufficiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione del numero  di posteggi necessari  Art. 10  Il numero di  seguente al fabbisogno massimo di riferimento.  Posteggi necessari in % rispetto al fabbisogno  massimo di riferimento  Comune Categoria 1  Livello di qualità  del  servizio di trasporto  pubblico  necessari / fabbisogno  max riferimento  %  livello A  40  livello B  50  livello C  60  livello D  70  Qualità TP  non sufficiente  100  Comune Categoria 2  Livello di qualità  del  servizio trasporto  pubblico  Posteggi  necessari / fabbisogno  %  min  livello A  40  50  livello B  50  60  livello C  60  80  livello D  70  100  Qualità TP  non sufficiente  100  100  Resta riservata la  competenza del Comune di adottare norme più restrittive volte alla tutela  del
                        
                        
                    
                    
                    
                Situazioni conflittuali
Art. 11
                            a)    è superata la capacità delle strade di  accesso con congestione della rete stradale,  b)        sono  superati  i  valori  di  immissione  delle  ordinanze  sulla  protezione  dell'aria  e  sulla  protezione contro il rumore,  c)    si creano situazioni di pericolo, oppure  d)        sono  presenti  siti  o  monumenti  definiti  Cantone o della Confederazione,  fanno stato le riduzioni e le condizioni stabilite  dalle rispettive leggi applicabili, dalle ordinanze  sulla   protezione  dell'ambiente,  dalle  norme  VSS  in  materia  e  da  altre  disposizioni  amministrative di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Realizzazione di posteggi indipendenti da edifici
o impianti e uso comune
                            Art.  12  Possono  essere  autorizzati  solo  posteggi  al  servizio  di  edifici  o  impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Deve  essere  verificata  la  possibilità di utilizzare altri posteggi già esistenti nelle immediate  vicinanze, come pure la possibilità di un'utilizzazione comune di posteggi da  parte di clienti di  attività diverse o impianti vicini.  Capitolo IV  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale  delle leggi e degli atti  esecutivi ed entra in vigore il 01.01.2006.  Allegato  Categoria 1  Categoria 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Distretto di Mendrisio  Balerna  Chiasso  Coldrerio  Mendrisio  Morbio Inferiore  Distretto di Lugano  Agno  Bioggio  Cadempino  Canobbio  Caslano  Collina d'Oro  Grancia  Lamone  Lugano  Magliaso  Manno  Massagno  Muzzano  Paradiso  Ponte Tresa  Porza  Pura  Savosa  Sorengo  Vezia  Distretto di Locarno  Contone  Locarno  Losone  Magadino  Minusio  Muralto  Tenero-Contra  Distretto  di  Bellinzona  Arbedo-Castione  Bellinzona  Cadenazzo  Camorino  Giubiasco  S.Antonino  Distretto  di  Mendrisio  Capolago  Genestrerio  Ligornetto  Maroggia  Melano  Novazzano  Rancate  Riva San Vitale  Stabio  Vacallo  Distretto di Lugano  Barbengo  Bedano  Carabbia  Comano  Cureglia  Gravesano  Melide  Mezzovico-Vira  Rivera  Sigirino  Torricella-Taverne  Distretto di Locarno  Ascona  Brione s/Minusio  Brissago  Cugnasco  Gerra Verzasca  Gordola  Lavertezzo  Orselina  Ronco s/Ascona  Distretto  di  Bellinzona  Gudo  Monte Carasso  Sementina  Distretto  della  Riviera  Biasca  Claro  Cresciano  Osogna  Categoria 1  Categoria 2  Pubblicato   nel BU  2005  , 193.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato dal R 13.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 212.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [2]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco