Regolamento delle Preture
Regolamento delle Preture (dell’11 novembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Sezione 1 Norme generali
Funzionamento dell’ufficio della Pretura
Art. 1
1 La Pretura è diretta dal Pretore. Egli è responsabile del buon funzionamento dell’ufficio.
2 L’aggiornamento delle cause è stabilito dal Pretore, il quale provvede che le stesse si svolgano e siano definite il più sollecitamente possibile nei termini fissati dalla legge.
Organizzazione degli incarti
a) Registrazione informatica
Art. 2
1 Le petizioni e le istanze, appena giunte, vengono registrate nell’apposito supporto informatico, secondo le indicazioni della Divisione della giustizia.
2 Vengono immediatamente cancellate le petizioni o istanze decise o tolte per desistenza, transazione o compromesso, o per mancato anticipo delle spese.
b) Timbratura e numerazione degli atti di causa
Art. 3
1 Gli atti e i documenti prodotti sono timbrati con la data di ricezione (giorno, mese, anno) dalla Pretura, la quale provvede pure ad indicare su di essi, l’incarto al quale appartengono.
2 I documenti degli interventi sono numerati con le cifre romane. Negli incidenti conservano la serie del merito. Art. 4 ... 1
Atti
a) Estratti e copie
Art. 5
La Pretura, entro 5 giorni, rilascia alle parti che non la dispensano espressamente, copia delle perizie e dei verbali, che non fossero già stati consegnati al termine dell’udienza. E` vietato consegnare gli originali.
b) Custodia
Art. 6
1 La Pretura è responsabile della custodia dei documenti e degli atti di causa.
2 Nessun atto o documento può essere ritirato senza la firma di persona autorizzata al ritiro.
3 La consegna delle copie degli allegati destinate alla Pretura è vietata.
c) Restituzione
Art. 7
Terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro otto giorni dalla crescita in giudicato, la Pretura deve rimetterli a chi di diritto, a mezzo raccomandata, ed è sciolta da ogni responsabilità.
Rendiconto
Art. 8
1 Alla fine di ogni anno il Pretore rassegna alla Divisione della giustizia un rendiconto del movimento delle cause ed un rapporto sull’andamento generale della Pretura.
2 Nel corso dell’anno la Divisione della giustizia potrà inoltre ingiungere alle Preture l’allestimento di rendiconti straordinari, intesi a dimostrare il lavoro compiuto e l’osservanza dei termini, segnatamente nelle procedure sommarie e accelerate. Sezione 2 Organizzazione della Pretura di Lugano
1 Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
Ripartizione delle cause tra le Sezioni
Art. 9
1 La Pretura del Distretto di Lugano è suddivisa in sei Sezioni. Ciascun Pretore dirige una Sezione.
2 Le cause sono ripartite tra le Sezioni nel modo seguente: 2 a) Loreto e Molino Nuovo del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6; 3 b) nonché nei Comuni dei Circoli della Magliasina, di Agno, di Sessa, di Sonvico, di Vezia tranne i Comuni di Sorengo e Massagno, di Breno, di Capriasca e di Taverne, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6; c) Carabbia, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6; d) e) f)
3 Le cause in materia di diritto di famiglia sono attribuite dal Presidente alternativamente alle Sezioni 4 e 6. I procedimenti cautelari e di merito sul medesimo oggetto devono essere attribuiti alla stessa Sezione.
4 Le cause di competenza della Pretura a seguito di una proroga convenzionale della giurisdizione sono attribuite dal Presidente alle Sezioni 1, 2 e 3, secondo il loro ordine di entrata.
5 Alla ripartizione prevista dai cpv. 2 a 4 può essere derogato su decisione del Presidente qualora la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre Sezioni o la suddivisione equitativa del lavoro lo giustifichino.
Assegnazione delle Sezioni
Art. 10
1 I Pretori designano i singoli magistrati preposti alle sei Sezioni, garantito il diritto preferenziale di opzione dei magistrati in base all’ordine di anzianità di carica.
2 Il Presidente provvede alla relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale.
Impedimento legale del Pretore
Art. 11
In caso di impedimento legale del Pretore e del Pretore aggiunto competenti la causa è devoluta ad altro Pretore o Pretore aggiunto nel modo seguente: 4 a)
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510; precedente modifica: BU
2004, 162.
3
Lett. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 162.
4 Frase modificata dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
b) c) d) e) f) Art. 12 ... 5
Competenza per la ripartizione delle cause
Art. 13
La ripartizione delle cause in entrata fra i sei Pretori è effettuata dal presidente sulla base dell’art. 1 del presente Regolamento, il quale fa apporre in calce o a tergo della petizione o dell’istanza l’indicazione della Sezione competente.
Primo atto di causa e successivi
Art. 14
Il primo atto di causa va genericamente indirizzato alla Pretura del Distretto di Lugano, mentre i successivi atti devono essere presentati alla Sezione competente. Art. 15 ... 6
Entrata in vigore
Art. 16
1 Sono abrogati: a) b)
2 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente. 7 Pubblicato nel BU 2003 , 322.
5 Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
6
Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
7 Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 322.
Feedback