Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e ... (751.100)
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Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto (del 12 marzo 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO - - d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di unificare i sistemi di finanziamento previsti dalle leggi sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere.

Commissioni regionali dei trasporti

Art. 2

1 Il Consiglio di Stato costituisce le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito CRT) quali organi operanti nei rispettivi comprensori.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce, per regolamento, la loro competenza territoriale e materiale, le modalità di nomina e di funzionamento nonché il numero dei membri da designare da parte degli enti interessati.

Piano cantonale dei trasporti

Art. 3

1 Il PCT è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti, garantendo il coordinamento e l'integrazione con le procedure speciali.
2 Il PCT può essere elaborato ed approvato a tappe per singoli comprensori regionali.

Componenti

Art. 4

Il PCT indica: a) b) c) d) e) f) g)

Procedura di approvazione

Art. 5

1 Il PCT è allestito dal Consiglio di Stato, il quale può delegarne l'elaborazione alle CRT, nei singoli comprensori regionali.
2 I comuni, le imprese di trasporto e gli enti interessati devono essere preventivamente informati.
3 Il Dipartimento assicura il coordinamento del progetto a livello interregionale.

Partecipazione

Art. 6

Il PCT viene trasmesso ai comuni, alle imprese di trasporto ed agli enti interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di due mesi.

Adozione

Art. 7

Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla legge cantonale sulla pianificazione del territorio.

Modificazione

Art. 8

1 Il PCT può essere modificato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua adozione.
2 Modiche di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato, previa consultazione della CRT; gli interessati sono tempestivamente informati.

CRT: spese

Art. 9

1 Le spese di funzionamento delle CRT sono a carico dei comuni membri che se le ripartiscono consensualmente.
2 In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.

Finanziamento

Art. 10

1 Le spese per l'elaborazione del PCT e per la realizzazione delle opere sono assunte dal Cantone, dedotti gli eventuali sussidi della Confederazione e le partecipazioni di terzi.
2 I comuni dei comprensori interessati sono tenuti a contribuire a tali spese fino ad un massimo del
50%.

Ripartizione dei costi

Art. 11

1 Il Consiglio di Stato, sentite le CRT, stabilisce la quota globale del contributo a carico dei comuni, in funzione dei loro interessi e della loro capacità finanziaria.
2 I comuni, coordinati dalle CRT, stabiliscono consensualmente il riparto interno della loro quota globale di partecipazione.
3 In caso di mancato accordo, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato in base ai vantaggi, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.
4 Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 1 Art. 12 ... 2

Norme transitorie

Art. 13

1 Le Commissioni regionali dei trasporti già costituite rimangono in funzione ai sensi della presente legge.
2 I Piani dei trasporti già adottati dal Consiglio di Stato costituiscono il PCT per il rispettivo comprensorio regionale.

Entrata in vigore

Art. 14

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato di modifica di leggi, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 3 Pubblicata nel BU 1997 , 183.
1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
2 Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
3 Entrata in vigore: 25 aprile 1997 - BU 1997, 183.
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