Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
                            Legge  sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di  infrastrutture e di servizi di trasporto  (del 12 marzo 1997)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge ha lo scopo di unificare i sistemi di finanziamento previsti dalle leggi  sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di  elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni regionali dei trasporti
Art. 2
                            1  Il Consiglio di Stato costituisce le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito CRT)  quali organi operanti nei rispettivi comprensori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce,  per  regolamento,  la  loro  competenza  territoriale  e  materiale,  le  modalità di nomina e di funzionamento nonché il numero dei membri da designare da parte degli  enti interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano cantonale dei trasporti
Art. 3
                            1  Il PCT è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti,  garantendo il coordinamento e l'integrazione con le procedure speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il PCT può essere elaborato ed approvato a tappe per singoli comprensori regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Componenti
Art. 4
                            Il PCT indica:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di approvazione
Art. 5
                            1  Il PCT è allestito dal Consiglio di Stato, il quale può delegarne l'elaborazione alle CRT,  nei singoli comprensori regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I comuni, le imprese di trasporto e gli enti interessati devono essere preventivamente informati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Dipartimento assicura il coordinamento del progetto a livello interregionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione
Art. 6
                            Il PCT viene trasmesso ai comuni, alle imprese di trasporto ed agli enti interessati che  possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di due mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adozione
Art. 7
                            Il  PCT  è  adottato  dal  Consiglio  di  Stato  che  lo  integra  nel  Piano  direttore  cantonale  secondo la procedura definita dalla legge cantonale sulla pianificazione del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modificazione
Art. 8
                            1  Il  PCT  può  essere  modificato  in  ogni  tempo  con  la  procedura  prevista  per  la  sua  adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modiche di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato, previa consultazione della  CRT; gli interessati sono tempestivamente informati.
                        
                        
                    
                    
                    
                CRT: spese
Art. 9
                            1  Le  spese  di  funzionamento  delle  CRT  sono  a  carico  dei  comuni  membri  che  se  le  ripartiscono consensualmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 10
                            1  Le  spese  per  l'elaborazione  del  PCT  e  per  la  realizzazione  delle  opere  sono  assunte  dal Cantone, dedotti gli eventuali sussidi della Confederazione e le partecipazioni di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I comuni dei comprensori interessati sono tenuti a contribuire a tali spese fino ad un massimo del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione dei costi
Art. 11
                            1  Il Consiglio di Stato, sentite le CRT, stabilisce la quota globale del contributo a carico  dei comuni, in funzione dei loro interessi e della loro capacità finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni,  coordinati  dalle  CRT,  stabiliscono  consensualmente  il  riparto  interno  della  loro  quota  globale di partecipazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  mancato  accordo,  la  ripartizione  è  stabilita  dal  Consiglio  di  Stato  in  base  ai  vantaggi,  alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è  applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  1  Art. 12  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
Art. 13
                            1  Le  Commissioni  regionali  dei  trasporti  già  costituite  rimangono  in  funzione  ai  sensi  della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Piani  dei  trasporti  già  adottati  dal  Consiglio  di  Stato  costituiscono  il  PCT  per  il  rispettivo  comprensorio regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 14
                            Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata,  unitamente al suo allegato di modifica di leggi, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  3  Pubblicata nel BU  1997  , 183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 25 aprile 1997 - BU 1997, 183.