Legge sulla pianificazione cantonale
Legge sulla pianificazione cantonale (del 10 dicembre 1980) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 11 luglio 1980 n. 2460 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : I. FINALITÀ
Scopo
Art. 1
Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del territorio, fra di loro coordinate.
Obiettivi
Art. 2
Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti: a) b) c) d) e) II. COMPETENZE
Consiglio di Stato
Art. 3
Il Consiglio di Stato: a) b)
1 ; c) d) e)
Gran Consiglio
Art. 4
Il Gran Consiglio: a) b) 2 c) III. STRUMENTI
1 Lett. modificata dalla L 23.5.1990; in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.
2 Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990,
365.
Art. 5
3
1 Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.
2 Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.
3 Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.
4 Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la stessa procedura prevista per l’adozione.
Piano direttore cantonale
Art. 6
Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.
Linee direttive e piano finanziario quadriennale
Art. 7
4
1 Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.
2 Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali.
3 Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura prevista per la loro adozione. IV. DISPOSIZIONI FINALI
Disposizione abrogativa
Art. 8
È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre
1973.
Disposizioni esecutive
Art. 9
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.
Entrata in vigore
Art. 10
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore
5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicata nel BU 1982 , 129.
3 Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
4 Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
5 Entrata in vigore: 15 giugno 1982 - BU 1982, 129.
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