Legge sulla pianificazione cantonale
                            Legge  sulla pianificazione cantonale  (del 10 dicembre 1980)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 11 luglio 1980 n. 2460 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  I. FINALITÀ
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle  associazioni  economiche,  professionali  e  culturali,  attua  una  politica  di  pianificazione  indicativa  dello  sviluppo  economico-sociale  e  della  spesa  pubblica,  e  una  politica  di  pianificazione  del  territorio, fra di loro coordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
Art. 2
                            Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti:  a)  b)  c)  d)  e)  II. COMPETENZE
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 3
                            Il Consiglio di Stato:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ;  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Gran Consiglio
Art. 4
                            Il Gran Consiglio:  a)  b)  2  c)  III. STRUMENTI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett. modificata dalla L 23.5.1990; in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990,
                        
                        
                    
                    
                    
                365.
Art. 5
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto  sugli  indirizzi  di  sviluppo  socio-economico,  di  politica  finanziaria  e  di  organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi  di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  rapporto  sugli  indirizzi  è  elaborato  dal  Consiglio  di  Stato  e  trasmesso  per  discussione  al  Gran  Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  può  modificare  il  rapporto  sugli  indirizzi  di  propria  iniziativa.  È  applicabile  la  stessa procedura prevista per l’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano direttore cantonale
Art. 6
                            Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito  secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Linee direttive e piano finanziario quadriennale
Art. 7
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni  politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione  del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono  trasmessi  per  discussione  al  Gran  Consiglio  con  il  primo  preventivo  dopo  il  rinnovo  dei  poteri  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  può  apportare  modifiche  alle  linee  direttive  e  al  piano  finanziario  di  propria  iniziativa,  presentandole  al  Gran  Consiglio  con  il  preventivo.  È  applicabile  la  stessa  procedura  prevista per la loro adozione.  IV. DISPOSIZIONI FINALI
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione abrogativa
Art. 8
                            È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto  sulle  linee  direttive  della  politica  del  Consiglio  di  Stato  e  del  piano  finanziario,  del  20  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1973.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni esecutive
Art. 9
                            Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicata nel BU  1982  , 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 15 giugno 1982 - BU 1982, 129.