Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista (813.650)
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Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista

Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista (del 5 luglio 1995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario aprile 1989 (Legge sanitaria); decreta: Definizione
1 L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste delle seguenti prestazioni: drenaggio linfatico a fini estetici; epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; estrazione dei grani di miglio; trucco permanente, semi-permanente e simili; 1 microblading; 2 microneedling; 3 utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni). 4 Qualifiche professionali: a) estetista diplomato/a (maestria)
2 5 Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono i seguenti titoli, diplomi e corsi: a) drenaggio linfatico a fini estetici; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente b) epilazione e/o elettrocoagulazione; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente c) estrazione dei grani di miglio; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC d) trucco permanente, semi- permanente e simili (introduzione a fini di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma); Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente e) microblading; Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente f) microneedling; Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» Estetista AFC con corso AESI o equivalente g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro
30 giorni); Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente Estetista AFC con corso AESI o equivalente
6 Autorizzazione
3 L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della di estetista dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio dall’art. 2 di questo regolamento.
1 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
2 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
3 Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU
2018, 292.
4 Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
5 Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
Domanda di autorizzazione
4 7 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti: attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2; estratto del casellario giudiziale; certificato medico di idoneità psico-fisica; per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni. Locali
5 1 Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli
2 L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli di apertura al pubblico. Istituto di estetista
6 Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità. Denominazione
7 All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome responsabile. Norma transitoria
8 1 L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.
2 L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018
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1 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui
1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.
2 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o
9 Entrata in vigore
9 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
10 nel BU 1995 , 328.
7 Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
8 Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
9 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
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