Legge di procedura per le contravvenzioni
Legge di procedura per le contravvenzioni (del 20 aprile 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :
Campo di applicazione
Art. 1
1 La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.
2 La procedura davanti all’autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
3 Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali.
Tassa di giustizia
Art. 2
Al condannato è applicata, per l’emanazione del decreto d’accusa, una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 2000.--; le spese cagionate dal procedimento vengono addossate conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.
Applicazione del diritto federale
Art. 3
1 Il codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) si applica alla prescrizione dell’azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali.
2 È pure applicabile l’art. 107 CP concernente il lavoro di pubblica utilità.
Esazione della multa
a. Termine di pagamento
Art. 4
L’autorità amministrativa che ha emanato il decreto d’accusa fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.
b. Pagamento a rate e proroga dei termini
Art. 5
L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e prorogare i termini.
c. Incasso delle multe
Art. 6
1 In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe.
2 L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all’opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale. Art. 7 1 L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.
2 Se il contravventore appare solvibile, essa procede all’incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
e. Commutazione
Art. 8
1 La multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata.
2 Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CP.
3 Se l’autorità amministrativa emana un atto di accusa, la commutazione è decisa dal giudice dell’applicazione della pena, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo davanti alla Corte di appello e di revisione penale.
Condono
1 o in parte una multa cresciuta in giudicato, le tasse e le spese. 1
2 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
Autorità legittimate a ricorrere
Art. 10
2 Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.
Rappresentanza
Art. 11
3 Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l’imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all’albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati. Pubblicata nel BU 2010 , 253. Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 253.
1 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489.
2
Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.
3 Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.
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