Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse
                            1  Decreto esecutivo  concernente il regolamento delle canalizzazioni,  i contributi e le tasse  (del 3 febbraio 1977)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  richiamate:  la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);  l’Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (Ogen);  la  legge  d’applicazione  della  legge  federale  contro  l’inquinamento  delle  acque  del  2  aprile  1975  (LALIA), segnatamente gli art. 94 e ss.  1  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento delle canalizzazioni
a) adozione ed approvazione
Art. 1
                            Il  regolamento  delle  canalizzazioni  previsto  all’art.  94  LALIA  è  adottato  dai  Comuni  secondo le norme della Legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) contenuto
Art. 2
                            Oltre a quanto previsto dall’art. 94 LALIA il regolamento deve segnatamente prevedere:  a)  la procedura per l’allacciamento ed il collaudo degli impianti;  b)  l’organizzazione  per  il  controllo  dell’esecuzione,  dell’esercizio  e  della  manutenzione  degli  impianti;  c)  l’ammontare della tassa d’allacciamento;  d)  l’ammontare della tassa d’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione e manutenzione degli impianti
Art. 3
                            Gli  impianti  devono  essere  progettati,  eseguiti  e  mantenuti  secondo  le  regole  dell’arte.  Devono  in  particolare  essere  osservate  le  norme  emanate  dalla  Società  svizzera  degli  ingegneri  e  degli  architetti  (SIA)  e  dell’Associazione  svizzera  dei  professionisti  della  depurazione  delle  acque  (ASPEE), nonché le direttive tecniche del dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Catasto degli impianti
Art. 4
                            I Comuni devono allestire e tenere aggiornato il catasto degli impianti privati esistenti nel  loro territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi di costruzione
a) delimitazione del comprensorio
Art. 5
                            Il Comprensorio d’imposizione dei contributi giusta l’art. 98 LALIA comprende:  -  la zona delimitata dal progetto generale delle canalizzazioni (PGC);  -  le costruzioni e le attrezzature situate fuori del medesimo conformemente all’art. 46 LALIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) soggetti all’imposizione
Art. 6
                            Sono soggetti all’imposizione giusta l’art. 97 LALIA:  a)  entro il PGC, i proprietari dei fondi serviti o che possono essere serviti dagli impianti o i titolari di  diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti;  b)  fuori del PGC, i proprietari di costruzioni che devono essere allacciate agli impianti o i titolari di  diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) aumento e diminuzione
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                Ingresso modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286.
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Art. 7
                            1  Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza  dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  deve  in  particolare  tenere  conto  dell’intensità  dell’uso  e  del  grado  di  inquinamento  delle  acque  immesse negli impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In questo caso il contributo può superare il limite massimo del 3% del valore di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) prospetto
Art. 8
                            1  Ai  fini  del  prelevamento  dei  contributi  dev’essere  pubblicato  il  prospetto  dei  contributi  giusta l’art. 101 LALIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prospetto dei contributi deve in particolare contenere:  a)  il comprensorio d’imposizione;  b)  l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;  c)  gli importi dei singoli contributi;  d)  il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo, se si tratta di contributi  definitivi;  e)  i termini di pagamento;  f)  il termine di reclamo al municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in  fasi successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) revisione generale dei valori di stima
Art. 9
                            2  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  costruzione,  provvisori  e  definitivi,  fanno  stato  i  valori  di  stima  in  vigore  dopo  l'ultima  revisione  generale  delle  stime  di  cui  all'art.  6  della  Legge  sulla  stima  ufficiale  della  sostanza  immobiliare  del  13  novembre  1996,  riservati  eventuali  aggiornamenti  intermedi e particolari (art. 7 e 8 legge stima).
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa di allacciamento
Art. 10
                            La  tassa  di  allacciamento  è  dovuta  al  momento  in  cui  viene  effettuato  l’allacciamento  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa d’uso
Art. 11
                            1  La  tassa  d’uso  giusta  l’art.  110  LALIA  è  stabilita  dal  Comune  tenendo  conto  della  copertura integrale dei costi di esercizio degli impianti comunali o della quota a carico del Comune di  quelli degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare  della  tassa  è  stabilito  secondo  la  quantità  d’acqua  consumata  oppure,  dove  questa  non  è  definibile,  secondo  il  valore  di  stima,  la  superficie  dell’elemento  allacciato  o  in  percentuale  sulla  tassa  di  consumo  dell’acqua  potabile.  Il  regolamento  delle  canalizzazioni  può  prevedere  una  combinazione tra i diversi criteri.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 2 e l’intensità dell’uso  degli impianti, la tassa dev’essere proporzionalmente aumentata o diminuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  tassa  è  dovuta  dal  momento  in  cui  viene  concesso  il  permesso  d’abitabilità  o  d’agibilità  dell’edificio, indipendentemente dall’occupazione effettiva dell’edificio stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una tassa base minima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
                            1  Il regolamento dev’essere adottato o aggiornato:  a)  entro il 31 dicembre 1977 se esistono canalizzazioni comunali;  b)  prima dell’inizio dei lavori di costruzione, se non esistono canalizzazioni comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro  il  31  dicembre  1977  il  Comune  deve  in  ogni  caso  emanare  un  regolamento  concernente  l’esecuzione, la manutenzione, la pulizia e la vigilanza comunale degli impianti privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il presente decreto entra in vigore  4  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi dopo l’approvazione del Consiglio federale.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal DE 10.11.2009; in vigore dal 13.11.2009 - BU 2009, 491.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286; precedente modifica: BU
1984, 97.
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                Entrata in vigore: 22 marzo 1977 - BU 1977, 108.
                            3  Pubblicato nel BU  1977  , 108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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