Decreto esecutivo circa la strutturazione dei Dipartimenti e della Cancelleria del... (2.5.2.1.1)
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Decreto esecutivo circa la strutturazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

2.5.2.1.1 Decreto esecutivo circa la strutturazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato (dell’11 novembre 2003) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO vista la Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928; visto il Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione del 26 aprile
2001; d e c r e t a : Art. 1
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1 La Cancelleria dello Stato comprende: - lo Studio del Cancelliere; - la Segreteria del Consiglio di Stato; - i Servizi del Gran Consiglio; - l’Area della comunicazione elettronica e della documentazione, che comprende: - l’ufficio della comunicazione elettron ica; - l’ufficio della documentazione; - l’ufficio della legislazione e delle pari opportunità.
2 Sono attribuiti amministrativamente alla Cancelleria dello Stato: - il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; - la Consulenza giuridica del Consiglio di Stato; - la Segreteria della cooperazione transfrontaliera; - il Delegato e segreteria per i rapporti con la Confederazione ed i Cantoni; - il Responsabile della protezione dati. Art. 2 Il Dipartimento delle istituzioni comprende: - la Segreteria generale; - la Divisione degli interni; - la Divisione della giustizia; - la Polizia Cantonale. Art. 3 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità comprende: - la Segreteria genera le; - l’Istituto delle assicurazioni sociali; - la Divisione della salute pubblica; - la Divisione dell’azione sociale.
2 Le competenze attribuite dalle leggi, di decreti e dai regolamenti al Dipartimento delle opere sociali passano al Dipartimento della sa nità e della socialità. Art. 4 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport comprende: - Direzione e segreteria generale, - Divisione della scuola, - Divisione della formazione pro fessionale, - Divisione della cultura e degli studi universitari.
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2 Le competenze attribuite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti al Dipartimento dell’istruzione e della cultura passano al Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport.

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Art. modificato dal DE 29.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 400.

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Cpv. modificato dal DE 30.3.2004; in vigore dal 2.4.2004 - BU 2004, 160.
partimento del territorio Art. 5
3 Il Dipartimento del territorio comprende: - i Servizi generali; - la Divisione dell’ambiente; - la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità; - la Divisione delle costruzioni. dell’economia Art. 6 1 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comprende: - la Divisione delle risorse; - la Divisione delle contribuzioni; - la Divisione dell’economia.
2 ...
4 Art. 7
1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bol lettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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2 Sono abrogati: - Il decreto esecutivo circa la strutturazione della Cancelleria dello Stato del 10 luglio 2001; - Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dip artimento delle istituzioni, del 25 marzo
1992; - Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle opere sociali, del 23 aprile
1996; - Il decreto esecutivo concernente l’istituzione del Dipartimento della sanità e della socialità e dell ’Istituto cantonale di microbiologia, del 12 marzo 2002. - Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento dell’istruzione e della cultura del
25 marzo 1992; - Il decreto esecutivo concernente l’istituzione del Dipartimento dell’educazione, d ella cultura e dello sport, del 9 luglio 2002; - Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento del territorio, del 25 marzo 1992; - Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle finanze e dell’economia, del
25 marzo 19 92. Pubblicato nel BU 2003 , 315.

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Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006. 178.

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Cpv. abrogato dal DE 7.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 571; precedente modifica: BU
2005, 15 0.

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Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 315.
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