Decreto esecutivo concernente gli uffici di conciliazione per le controversie deri... (3.3.2.1.3)
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Decreto esecutivo concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori

3.3.2.1.3: DE concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori - 7 ottobre 1986
3.3.2.1.3 concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori (del 7 ottobre 1986) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 418a) cpv. 2 del Codice di procedura civile

Uffici di conciliazione:

a) sede e recapito

Art. 1

Per le azioni, di valore fino a fr. 20'000.--, relative a controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori è istituito in ogni Distretto un ufficio di conciliazione. Tutti gli uffici di conciliazione hanno la loro sede nel capoluogo del Distretto, mentre il recapito si trova a Bellinzona presso il Dipartimento delle istituzioni.

b) Composizione

Art. 2 consumatrici della Svizzera italiana e di un rappresentante della Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino o di altre organizzazioni che tutelano analoghi interessi, ciascuno con un supplente. Il supplente sostituisce il titolare nei casi di esclusione, ricusazione, malattia o altro grave impedimento. Il supplente deve condurre a termine ogni procedura da lui iniziata anche se venisse a cadere il motivo di sostituzione del titolare. L’esclusione e la ricusazione sono rette per analogia dagli art. 26 segg. CPC.

c) Nomina

Art. 3

Il presidente ed i membri degli uffici nonchè i loro supplenti sono nominati dal Consiglio di Stato e sono rieleggibili. Il periodo di carica è di due anni e scade il 31 dicembre; la prima volta esso viene a scadere il 31 dicembre
1987. In caso di vacanza il Consiglio di Stato provvede alla nomina complementare.

d) Segretariato

Art. 4

[2] cura i lavori di segretariato di tutti gli uffici di conciliazione.

e) Pubblicazione

Art. 5

Spese indennità

Art. 6

Le spese per il funzionamento degli uffici sono integralmente assunte dal Cantone. Al presidente, ai membri ed ai supplenti degli uffici spettano le retribuzioni e le indennità calcolate sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. [3]

Istanza

Art. 7 succintamente motivata, per il tramite del Dipartimento delle istituzioni [4] documenti che ritenesse utili.

Udienza

Art. 8

Il presidente fissa il giorno e l’ora dell’udienza in calce o a tergo dell’istanza e procede alla
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L’udienza dovrà essere indetta non prima di cinque e non oltre venti giorni dalla notificazione dell’atto. Le parti vengono rese attente con la citazione che eventuali altri documenti devono essere prodotti a tale udienza. Altri mezzi di prova non sono ammessi.

Composizione

Art. 9

Le parti sono tenute a comparire personalmente all’udienza. È applicabile l’art. 359 CPC. Per quanto riguarda la rappresentanza processuale fanno stato gli art. 64 e rel. CPC.

Transazione

Art. 10

L’ufficio stabilisce i punti di vertenza e cerca di conciliare le parti. Se una transazione diretta non fosse possibile, l’ufficio formula alle parti una proposta conciliativa, sulla quale esse devono di regola pronunciarsi seduta stante oppure entro il termine di cinque giorni.

Verbale

Art. 11 Il segretario tiene un verbale, in cui devono essere indicati il giorno dell’udienza, la composizione dell’ufficio, le parti ed i loro patrocinatori, i punti di vertenza, l’eventuale transazione o la mancata intesa. Il verbale, firmato dalle parti o dai loro patrocinatori, dal presidente e dal segretario, viene in ogni caso intimato alle parti. La transazione pone fine alla controversia ed ha forza di cosa giudicata. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e fallimenti.

Gratuità della procedura

Art. 12

La procedura è gratuita e non possono essere previste indennità alle parti.

Arbitrato

Art. 13

Le parti possono, mediante accordo scritto, riconoscere l’ufficio come tribunale arbitrale. L’arbitrato è retto dalle norme del relativo Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969, ritenuto che se la procedura non fosse stata stabilita per accordo tra le parti, sono applicabili per analogia gli art. 291 segg. CPC.

Vigilanza

Art. 14

Per la vigilanza sugli uffici di conciliazione e per le misure disciplinari nei confronti dei membri dei medesimi, si applicano gli art. 74-88 della Legge sull’organizzazione giudiziaria.

Transazione mancata

Art. 15

Se la procedura di conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta, quando il valore non superi i fr. 2000.--, al Giudice di pace, e quando è superiore al Pretore. [6]
... [7]

Entrata in vigore

Art. 16

vigore il 1° novembre 1986. Pubblicato nel BU 1986 , 242.

[1]

Art. modificato dal DE 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU 2007, 503.

[2]

Denominazione modificata in «Dipartimento delle istituzioni» DE del 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU

2007, 503.

[3]

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[4]

Denominazione modificata in «Dipartimento delle istituzioni» DE del 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU

2007, 503.

[5]

Art. modificato dal DE 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU 2007, 503.

[6]

Cpv. modificato dal DE 14.1.1998; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1998, 14.

[7]

Cpv. abrogato dal DE 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU 2007, 503.

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