Decreto esecutivo concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori
                            3.3.2.1.3: DE concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori  finali e fornitori - 7 ottobre 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.2.1.3  concernente gli uffici di conciliazione per le controversie  derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori  (del 7 ottobre 1986)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’art. 418a) cpv. 2 del Codice di procedura civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Uffici di conciliazione:
a) sede e recapito
Art. 1
                            Per le azioni, di valore fino a fr. 20'000.--, relative a controversie derivanti da contratti tra  consumatori  finali  e  fornitori  è  istituito  in  ogni  Distretto  un  ufficio  di  conciliazione.  Tutti  gli  uffici  di  conciliazione hanno la loro sede nel capoluogo del Distretto, mentre il recapito si trova a Bellinzona presso  il Dipartimento delle istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Composizione
                            Art.  2  consumatrici  della  Svizzera  italiana  e  di  un  rappresentante  della  Camera  di  commercio  dell’industria  e  dell’artigianato del Cantone Ticino o di altre organizzazioni che tutelano analoghi interessi, ciascuno con un  supplente.  Il supplente sostituisce il titolare nei casi di esclusione, ricusazione, malattia o altro grave impedimento.  Il supplente deve condurre a termine ogni procedura da lui iniziata anche se venisse a cadere il motivo di  sostituzione del titolare.  L’esclusione e la ricusazione sono rette per analogia dagli art. 26 segg. CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Nomina
Art. 3
                            Il presidente ed i membri degli uffici nonchè i loro supplenti sono nominati dal Consiglio di Stato  e sono rieleggibili.  Il periodo di carica è di due anni e scade il 31 dicembre; la prima volta esso viene a scadere il 31 dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987.  In caso di vacanza il Consiglio di Stato provvede alla nomina complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Segretariato
Art. 4
                            [2]   cura i lavori di segretariato di tutti gli uffici di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) Pubblicazione
Art. 5
Spese indennità
Art. 6
                            Le spese per il funzionamento degli uffici sono integralmente assunte dal Cantone.  Al presidente, ai membri ed ai supplenti degli uffici spettano le retribuzioni e le indennità calcolate sulla  base  delle  disposizioni  previste  dal  Regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e  le  rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.  [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
                            Art.  7  succintamente  motivata,  per  il  tramite  del  Dipartimento  delle  istituzioni  [4]  documenti che ritenesse utili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Udienza
Art. 8
                            Il presidente fissa il giorno e l’ora dell’udienza in calce o a tergo dell’istanza e procede alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’udienza dovrà essere indetta non prima di cinque e non oltre venti giorni dalla notificazione dell’atto.  Le parti vengono rese attente con la citazione che eventuali altri documenti devono essere prodotti a tale  udienza.  Altri mezzi di prova non sono ammessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 9
                            Le parti sono tenute a comparire personalmente all’udienza.  È applicabile l’art. 359 CPC.  Per quanto riguarda la rappresentanza processuale fanno stato gli art. 64 e rel. CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Transazione
Art. 10
                            L’ufficio stabilisce i punti di vertenza e cerca di conciliare le parti.  Se una transazione diretta non fosse possibile, l’ufficio formula alle parti una proposta conciliativa, sulla  quale esse devono di regola pronunciarsi seduta stante oppure entro il termine di cinque giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale
                            Art.  11  Il  segretario  tiene  un  verbale,  in  cui  devono  essere  indicati  il  giorno  dell’udienza,  la  composizione  dell’ufficio,  le  parti  ed  i  loro  patrocinatori,  i  punti  di  vertenza,  l’eventuale  transazione  o  la  mancata intesa.  Il verbale, firmato dalle parti o dai loro patrocinatori, dal presidente e dal segretario, viene in ogni caso  intimato alle parti.  La transazione pone fine alla controversia ed ha forza di cosa giudicata.  Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e  fallimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gratuità della procedura
Art. 12
                            La procedura è gratuita e non possono essere previste indennità alle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Arbitrato
Art. 13
                            Le parti possono, mediante accordo scritto, riconoscere l’ufficio come tribunale arbitrale.  L’arbitrato è retto dalle norme del relativo Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969, ritenuto che se la  procedura non fosse stata stabilita per accordo tra le parti, sono applicabili per analogia gli art. 291 segg.  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 14
                            Per la vigilanza sugli uffici di conciliazione e per le misure disciplinari nei confronti dei membri  dei medesimi, si applicano gli art. 74-88 della Legge sull’organizzazione giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Transazione mancata
Art. 15
                            Se la procedura di conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta, quando il valore  non superi i fr. 2000.--, al Giudice di pace, e quando è superiore al Pretore.  [6]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [7]
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            vigore il 1° novembre 1986.  Pubblicato nel BU  1986  , 242.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Art. modificato dal DE 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU 2007, 503.
[2]
Denominazione modificata in «Dipartimento delle istituzioni» DE del 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU
2007, 503.
[3]
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2