Legge sui trasporti pubblici (752.100)
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Legge sui trasporti pubblici

Legge sui trasporti pubblici (LTPub) 1 (del 6 dicembre 1994) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: - federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957; - sul servizio delle poste del 2 ottobre 1924;
2 - federale sul trasporto pubblico del 4 ottobre 1985; visti il messaggio 28 settembre 1993 n. 4162 del Consiglio di Stato e il rapporto 10 novembre 1994
n. 4162 R della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: TITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 Scopo della legge è di permettere la realizzazione di una rete integrata di trasporto pubblico al servizio dei passeggeri, al fine di: a) alla popolazione un’adeguata mobilità su tutto il territorio cantonale; b) il rapporto tra l’uso del trasporto pubblico e quello individuale motorizzato.

Definizioni:

a) trasporto pubblico Art. 2 Il trasporto pubblico di persone comprende ogni servizio su strada, rotaia, funivia, funicolare e sui laghi esercitato in proprio dalla Confederazione o da altre imprese titolari di una concessione federale o di un’autorizzazione cantonale.
b) linee d’importanza cantonale e locale Art. 3 3 1 Sono d’importanza cantonale le linee regionali secondo le normative federali o quelle che servono località periferiche o servizi centrali, le linee transfrontaliere, le linee urbane d’interesse regionale e le linee che servono i posteggi di corrispondenza per utenti provenienti prevalentemente dall’esterno (impianti Park and Ride).
2 Sono linee d’importanza locale quelle che lo scopo prioritario di servire capillarmente singoli quartieri o quelle che costituiscono un servizio supplementare rispetto alle di importanza cantonale.
Competenze cantonali e comunali Art. 4 1 Gli interventi del Cantone concernono le linee ed i servizi di trasporto che rivestono un’importanza cantonale e non sono destinati prevalentemente al traffico turistico.
2 Gli interventi dei Comuni concernono le linee ed i servizi d’importanza locale.
Commissioni regionali dei trasporti Art. 5 4 Le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito Commissioni regionali), istituite dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, operano anche nel settore dei trasporti pubblici. TITOLO Ia 5 Trasporto di viaggiatori su strada
Competenza per autorizzazioni, tasse e sorveglianza
1 Titolo modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 322.
2 Ora L sulle poste del 30 aprile 1997; RS 783.0
3 Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
4 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 25.4.1997 - BU 1997, 185.
5 Titolo introdotto dalla L 10.3.1998; in vigore dal 1.5.1998 - BU 1998, 155.
Art. 5a
6
1 In applicazione della legislazione federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada, il Consiglio di Stato rilascia le autorizzazioni che conferiscono il diritto di trasportare regolarmente ed a titolo professionale viaggiatori su strada, che non sono sottoposte a concessione o autorizzazione federale.
2 A tal fine riscuote delle tasse comprese tra fr. 250.-- e fr. 1’000.--, che possono essere adeguate all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 Il Consiglio di Stato esercita inoltre la sorveglianza sul trasporto pubblico e sulle autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori su strada. TITOLO II Pianificazione cantonale dei trasporti pubblici

Scopo

Art. 6 7 La pianificazione cantonale dei trasporti (in seguito Pianificazione cantonale), prevista dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, è lo strumento per promuovere ed organizzare anche la politica cantonale dei servizi di trasporto pubblico. Art. 7-8 ... 8 TITOLO III Attuazione degli interventi CAPITOLO I Offerta di trasporto per le linee d’importanza cantonale

Offerta:

a) scopo e contenuto Art. 9 1 L’offerta di trasporto concreta gli indirizzi della Pianificazione cantonale.
2 Essa indica in particolare: a) delle linee e le fermate; b) d’interconnessione con il traffico individuale e le relative infrastrutture; c) d’esercizio, in particolare la frequenza dei collegamenti; d) tariffale; e) e la loro ripartizione tra Cantone e Comuni e fra i Comuni medesimi.
b) allestimento Art. 10 1 Il Consiglio di Stato, su proposta delle Commissioni regionali ed in collaborazione con i Municipi e le imprese interessate, allestisce l’offerta di trasporto per ciascun comprensorio regionale, la coordina per l’intero Cantone e ne verifica periodicamente l’efficacia.
2 Il Consiglio di Stato procede autonomamente all’allestimento dell’offerta se le Commissioni regionali non provvedono a formulare le loro proposte nei termini stabiliti.
c) adozione, intimazione e opposizioni Art. 11 1 L’offerta di trasporto è poi adottata dal Consiglio di Stato ed intimata ai Comuni interessati ed alle persone private, a carico delle quali è previsto il prelievo di una tassa di collegamento (art. 35).
2 I Comuni possono presentare opposizione al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
d) approvazione e decisione sulle opposizioni dei Comuni Art. 12
1 Il Gran Consiglio approva l’offerta di trasporto, vota i crediti necessari alla sua esecuzione e decide le opposizioni dei Comuni.
2 Il Consiglio di Stato è competente ad approvare l’offerta di trasporto nei limiti fissati dall’art. 26 ed a decidere definitivamente sulle eventuali opposizioni dei Comuni.
e) modifiche
6 Art. introdotto dalla L 10.3.1998; in vigore dal 1.5.1998 - BU 1998, 155.
7 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 25.4.1997 - BU 1997, 185.
8 Art. abrogati dalla L 12.3.1997; in vigore dal 25.4.1997 - BU 1997, 185.
Art. 13 1 Per la modifica sostanziale dell’offerta di trasporto valgono le norme per la sua approvazione.
2 Modifiche non sostanziali sono decise dal Consiglio di Stato. CAPITOLO II Offerta di trasporto per le linee d’importanza locale

Offerta:

a) contenuti Art. 14 L’offerta di trasporto per le linee ed i servizi d’importanza locale, i cui contenuti sono analoghi a quelli indicati dall’art. 9, è coordinata con la rete dei servizi d’importanza cantonale.
b) allestimento, informazione ed approvazione Art. 15 1 L’offerta di trasporto è allestita dal Municipio previa informazione della popolazione.
2 Essa è poi adottata dal legislativo comunale. CAPITOLO III Mandato di prestazioni e comunità tariffali A. Linee d’importanza cantonale
Mandato di prestazione Art. 16 I mandati di prestazione sono contratti di diritto pubblico stipulati dal Consiglio di Stato con le imprese conformemente all’offerta di trasporto.
Comunità tariffali Art. 17 1 La comunità tariffale è un sistema uniformato di tariffe applicate in un determinato comprensorio.
2 Essa permette gli spostamenti sulle linee del comprensorio definito con un unico titolo di trasporto.
3 Gli studi e le proposte relative alla costituzione di comunità tariffali sono promossi e coordinati dal Dipartimento competente d’intesa con le Commissioni regionali, i Municipi e le imprese di trasporto.
4 La comunità tariffale, se non è inclusa nel mandato di prestazioni, è stipulata contrattualmente dal Consiglio di Stato con le imprese interessate.
Facilitazioni tariffali Art. 18 Il Cantone può adottare facilitazioni tariffali finalizzate all’acquisizione di utenti regolari. Art. 18a 9 Il Consiglio di Stato può decidere e finanziare facilitazioni tariffali, che possono andare sino alla gratuità dei trasporti pubblici, in caso d’inquinamento molto forte in una regione, principalmente nei giorni feriali. B. Linee d’importanza locale
Mandati di prestazione e contratti tariffali Art. 19 I mandati di prestazione ed i contratti relativi a misure tariffali sono stipulati dal Municipio e ratificati dal Legislativo comunale. CAPITOLO IV Altri provvedimenti comuni
Infrastrutture stradali e gestione della circolazione Art. 20 1 Il Cantone ed i Comuni, conformemente all’offerta di trasporto approvata, adottano i provvedimenti opportuni per favorire la circolazione dei veicoli addetti al servizio di trasporto pubblico ed agevolarne l’uso da parte degli utenti.
2 Tali provvedimenti riguardano interventi infrastrutturali sulle rispettive reti stradali, come corsie riservate per i servizi di linea, aree attrezzate per le fermate, posteggi per gli utenti dei trasporti pubblici e, nei limiti riservati dalla legislazione federale sulla circolazione stradale, misure di disciplinamento della circolazione.
9 Art. introdotto dalla L 11.5.2004; in vigore dal 2.7.2004 - BU 2004, 271.
3 Per interventi infrastrutturali che modificano il sedime stradale, il finanziamento è disciplinato dalle rispettive norme della legge sulle strade; per interventi a favore di linee d’importanza cantonale su strade comunali, il finanziamento avviene in base all’articolo 30. 10
Studi, ricerche, promozione Art. 21 1 Il Cantone collabora con le imprese nello svolgimento di rilievi dell’utenza e pubblica periodicamente un rapporto sull’evoluzione dei servizi.
2 Può eseguire o contribuire all’allestimento di studi, ricerche ed alla sperimentazione di nuove tecniche o servizi che perseguono un miglioramento delle prestazioni, una razionalizzazione dell’esercizio o la riduzione dell’impatto ambientale.
3 Può partecipare con le Commissioni regionali, i Comuni e le imprese di trasporto ad interventi di carattere promozionale ed informativo. TITOLO IV Finanziamento CAPITOLO I Generalità
Campo d’applicazione:
a) in generale Art. 22
11 Il Cantone e i Comuni, per attuare l’offerta di trasporto approvata, accordano alle imprese di trasporto o ad altri enti pubblici o privati, contributi finanziari per gli investimenti e la gestione attraverso la sottoscrizione di un mandato di prestazioni.
b) investimenti e spese di gestione Art. 23
12
1 Sono considerati investimenti: a) di infrastrutture per aumentare la capacità e razionalizzare l’esercizio della rete regionale e per migliorarne la sicurezza e/o l’accessibilità agli utenti; b) di punti di interscambio, piazze di giro e fermate; c) di posteggi per i veicoli a motore e/o le biciclette destinati agli utenti dei servizi trasporto pubblico presso le stazioni e le fermate; d) di materiale rotabile; e) di ricerca o sperimentazioni di nuove tecniche e modalità di trasporto.
2 Sono considerate spese di gestione: a) richieste; b) tariffali; c) facilitazioni tariffali; d) promozionali ed informativi; e) spese di studio.
c) spese computabili Art. 24 1 Per le prestazioni richieste secondo l’art. 23 cpv. 2 lett. a), è computabile la differenza tra i costi stabiliti nel mandato di prestazioni e le entrate del trasporto e delle attività accessorie ad esse collegate.
2 Per le comunità e le altre facilitazioni tariffali secondo l’art. 23 cpv. 2 lett. b) e c), è computabile l’eventuale perdita di introiti provocata da queste iniziative.
Partecipazione al capitale sociale Art. 25 1 La partecipazione al capitale sociale delle imprese di trasporto concessionarie conferisce il diritto ad una proporzionale rappresentanza nei loro Consigli di amministrazione.
2 Il Consiglio di Stato nomina i rappresentanti dello Stato nei Consigli di amministrazione delle imprese di trasporto.

Competenza

Art. 26 1 ...
13
2 Il contributo comunale è accordato secondo le competenze stabilite dalla legge organica comunale.
10 Cpv. introdotto dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
11 Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
12 Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
13 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
Imprese di trasporto:
a) obblighi Art. 27 14 1 Le imprese di trasporto beneficiarie dei contributi devono adottare tutte le disposizioni necessarie per assicurare un servizio attrattivo per l’utenza ed una sua gestione economica.
2 Sono inoltre tenute a fornire in ogni tempo tutte le informazioni richieste dall’Autorità preposta al finanziamento, in particolare quelle relative allo stato tecnico dei loro impianti. La medesima autorità può visionare tutti gli atti contabili dell’impresa.
3 Devono pure allestire un conto d’esercizio, secondo le norme federali, unitamente ad una statistica delle prestazioni e del numero dei viaggiatori per ogni linea.
4 Al momento della presentazione dei risultati, ove non possa coprire i suoi costi globali per il tramite dei suoi prodotti e delle prestazioni finanziarie del Cantone e dei Comuni fissate nel mandato di prestazione, l’impresa risponde del disavanzo. Essa lo riporta a conto nuovo. Ove i prodotti e le prestazioni finanziarie del Cantone e dei Comuni superino i costi globali, l’impresa dispone di un eccedente di prodotti. Nella misura in cui essi provengono da linee d’importanza cantonale, li mette in riserva per la copertura di futuri disavanzi.
5 Nell’assunzione del personale, le aziende beneficiarie dei contributi, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 15
b) condizioni Art. 28 1 Le imprese beneficiarie del contributo, in sintonia con l’offerta stabilita, possono essere obbligate in particolare a collaborare tra di loro e ad associarsi per taluni obiettivi, come l’acquisto di materiale standard, l’utilizzazione comune di officine e depositi, la partecipazione a comunità tariffali ed altri scopi analoghi.
2 I contributi possono essere subordinati ad una cooperazione o fusione con altre imprese o ad un cambiamento del modo di trasporto o ad altre misure di razionalizzazione in funzione dell’offerta stabilita. CAPITOLO II Linee d’importanza cantonale
Modalità di finanziamento Art. 29 16
1 Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico per le linee d’importanza cantonale e richiede la partecipazione dei Comuni.
2 Tutti i Comuni del Cantone partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione delle linee regionali secondo le normative federali, delle linee che servono località periferiche o servizi centrali e delle linee transfrontaliere.
3 I Comuni serviti dalle linee urbane d’importanza cantonale e dalle linee che servono i posteggi di corrispondenza per utenti proveniente prevalentemente dall’esterno (Park and Ride) partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione.
4 Nel caso di investimenti per opere del sistema ferroviario regionale di cui beneficiano più regioni del Cantone, i Comuni possono essere esonerati dal versamento di contributi.
5 L’impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio all’inizio della legislatura.
6 Il Consiglio di Stato determina annualmente, tenuto conto del credito quadriennale concesso ai sensi del cpv. 5, il contributo versato per il finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico.
Tassi di partecipazione dei Comuni:
a) regola generale Art. 30 17
1 Per le prestazioni richieste di cui all’art. 23 cpv. 2 lett. a:

14

Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
15 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 120.
16 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80; precedenti modifiche: BU 2003,
154; BU 2005, 53.
17 Art. modificato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 53; precedente modifica: BU 2003,

154.

a) i Comuni del Cantone partecipano fino ad un massimo del 27.5% alla quota netta a carico Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale; 18 b) serviti dalle linee di cui all’art. 29 cpv. 3 partecipano nella misura del 50% al del costo non coperto lordo.
2 Dedotti i contributi federali e/o di terzi, la partecipazione finanziaria dei Comuni sull’onere residuo ai sensi dell’art. 23 è la seguente: a) al 50% per gli investimenti di cui all’art. 23 cpv. 1 lett. a), b), c); b) 50% per le spese di gestione di cui all’art. 23 cpv. 2 lett. b) e c); c) al 50% per le spese di gestione di cui all’art. 23 cpv. 2 lett. d) ed e); d) al 50% per interventi infrastrutturali a favore di linee d’importanza cantonale su strade di cui all’art. 20 cpv. 3.
3 Il contributo dei Comuni per gli investimenti è stabilito in funzione dei loro derivanti, come, ad esempio, il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza locali, la riduzione delle immissioni, la migliore sistemazione urbanistica. Nello stabilire il contributo si tiene pure conto della capacità economica dei Comuni stessi. Art. 31 ...
19
Ripartizione della partecipazione tra i Comuni Art. 32 1 I Comuni stabiliscono consensualmente le rispettive quote di partecipazione.
2 In caso di mancato accordo o di inerzia, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato, nell’ambito dell’offerta di trasporto, in base ai vantaggi, alle prestazioni offerte, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.
Convenzioni con Cantoni o regioni confinanti Art. 33
1 I rapporti con i Cantoni o le regioni confinanti che hanno per oggetto servizi di reciproco interesse, vengono regolati con apposite Convenzioni, che devono in particolare specificare le rispettive partecipazioni finanziarie.
2 Le Convenzioni sono stipulate dalle Autorità competenti a decidere sul finanziamento secondo l’articolo 26. CAPITOLO III Linee d’importanza locale

Principio

Art. 34 Le spese per le linee d’importanza locale competono ai Comuni. CAPITOLO IV Partecipazione finanziaria dei privati

Principio

Art. 35
20 Chi genera importanti correnti di traffico è tenuto a contribuire al finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico tramite il versamento di una tassa di collegamento. CAPITOLO V 21 Traffico regionale Art. 35a ...
22 TITOLO V Servizi integrativi
18 Lett. modificata dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 71; precedente modifica: BU 2009,

80.

19

Art. abrogato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
20 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 34; precedente modifica: BU 2006,

233.

21 Capitolo introdotto dalla L 10.3.1998; in vigore dal 1.5.1998 - BU 1998, 155.
22 Art. abrogato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 53; introdotto dalla L 10.3.1998 -
BU 1998, 155.

Definizione

Art. 36 Sono considerati servizi integrativi quelli al beneficio di una concessione federale II o sottratti alla privativa della Confederazione, adibiti al trasporto di passeggeri in particolare nelle fasce orarie marginali, nei giorni festivi o nelle zone discoste a debole domanda.
Servizi d’importanza cantonale:
a) condizioni e competenza finanziaria Art. 37
1 Il Cantone, consultate le imprese interessate e d’intesa con i Municipi interessati e le Commissioni regionali, può assegnare contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (art. 3 cpv. 1 in analogia), quando: a) del trasporto rispondono agli obiettivi della presente legge; b) di trasporto viene soddisfatta con un impiego più funzionale dei mezzi e migliori ambientali, rispetto ai servizi di linea; c) d’esercizio non sono coperti ed il loro rapporto con la qualità del servizio ed il suo grado è conveniente.
2 La competenza ad accordare i contributi avviene conformemente all’art. 26.
b) contributi: destinazione ed entità Art. 38
1 I contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale sono concessi secondo i principi stabiliti agli articoli da 22 a 24.
2 La ripartizione del finanziamento tra Cantone e Comuni è stabilita secondo le modalità indicate agli articoli 30 e 31; quella tra i Comuni secondo l’articolo 32.
Servizi d’importanza locale Art. 39 I Comuni possono sostenere servizi integrativi a livello locale.

Convenzione

Art. 40
1 I rapporti con i beneficiari dei contributi sono regolati da convenzioni che indicano in particolare la loro durata, il servizio prestato, le modalità d’esecuzione ed il contributo concesso.
2 La Convenzione è stipulata dal Consiglio di Stato.
3 A livello comunale la Convenzione è stipulata dal Municipio con la ratifica del suo legislativo.
Rapporti e controlli Art. 41 1 I beneficiari del contributo sono tenuti a sottoporre al Consiglio di Stato rispettivamente al Municipio un rapporto annuale sullo svolgimento del servizio, corredato dai dati finanziari ed a fornire tutte le informazioni richieste, relative in particolare alla sicurezza.
2 Il Consiglio di Stato ed i Municipi hanno il diritto di procedere ai controlli necessari. TITOLO VI Disposizioni finali
Sanzioni e ricorsi Art. 42 Contro le decisioni del Consiglio di Stato che impongono la revoca o la restituzione totale o parziale dei contributi da parte del beneficiario, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Disposizioni speciali:
a) Commissioni regionali Art. 43 1 Se le Commissioni regionali non sono ancora costituite, la pianificazione cantonale, l’offerta di trasporto e la costituzione di comunità tariffali, sono elaborate dal Consiglio di Stato in collaborazione con i Comuni e le imprese interessate.
2 Le altre disposizioni in materia rimangono invariate.
b) Comunità tariffali Art. 44
1 Per motivi d’opportunità o d’urgenza, il Cantone può decidere la costituzione di comunità tariffali in attesa dell’adozione della pianificazione cantonale e dell’offerta di trasporto.
2 La procedura applicata per analogia è quella prevista per l’allestimento dell’offerta (art. 9 segg.) e le competenze sono quelle stabilite dalla presente legge (art. 26).
Disposizioni abrogative
Art. 45 Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge di sovvenzione cantonale alla costituzione delle ferrovie del 24 gennaio 1902.
Entrata in vigore Art. 46 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 23 Disposizione transitoria delle modifica del 17 dicembre 2014 24 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, durante il 2015, previa un’apposita consultazione dei diretti interessati, un messaggio e il relativo disegno di modifica della legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994, concernente le disposizioni sulla tassa di collegamento di cui al principio dell’art. 35. Il Consiglio di Stato è autorizzato a compiere tutti gli atti preparatori necessari conseguenti, segnatamente il conteggio dei parcheggi privati potenzialmente oggetto della tassa di collegamento. Pubblicata nel BU 1995 , 39.
23 Entrata in vigore: 1° marzo 1995 - BU 1995, 39.
24 Disposizione transitoria introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 34.
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