Legge sulla protezione civile
                            Legge  sulla  protezione  civile  (LPCi)  1  (del   26  febbraio  2007)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la    legge   federale  sulla  protezione   della  popolazione  e   sulla  protezione  civile   del  4   ottobre  2002  (LPPC);  visto  il   messaggio  9 maggio  2006  n.    5786  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  7 febbraio  2007  n.    5786  R    della   Commissione  della   legislazione,  decreta:  Capitolo   I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetto  e   definizione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  disciplina   la protezione  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   protezione  civile   protegge  la  popolazione   e   le  presta  soccorso,  assiste  le  persone  in cerca   di  protezione,  sostiene  gli  organi  di    condotta  e   le altre  organizzazioni  partner,  protegge  i  beni  culturali,  adotta  misura  di prevenzione  e   svolge  lavori  di    ripristino  e di    pubblica   utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  è  un’organizzazione  civile    che  opera    singolarmente  o  in  maniera  coordinata,  come  organizzazione  partner,  nel   quadro   di interventi  di    protezione  della  popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  per  l’applicazione  della  legge  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  emana  le  norme  di  esecuzione  e  designa  il    Dipartimento  competente  per  l’applicazione   della  legge  e   per  lo    svolgimento  dei  compiti  conferiti   al    Cantone  dalle  norme  federali    e  cantonali  non  delegati  ad  altre  autorità  dalla    presente  legge.  Le  Autorità  di  protezione  civile  agiscono  in    conformità  alle  direttive  federali  e   cantonali.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
                            Art.  3  1  I  Comuni  collaborano  attivamente  con    le  autorità  cantonali  e    con  le  organizzazioni  regionali  nello  svolgimento  dei  compiti  di  protezione  civile      e  designano      all’interno  dell’amministrazione  una  persona  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   esercita  le    competenze  attribuite  al Comune  dalla  presente   legge.  Capitolo  II  Organizzazione  della  protezione  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regioni  di  protezione  civile  Art.  4  1  Il  territorio  cantonale  è   suddiviso    in  comprensori  regionali,  in  ognuno    dei  quali  viene  costituita  una   regione  di    protezione  civile  (Regione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   costituzione  delle  Regioni  avviene  in accordo   con  il Cantone,  mediante  la    creazione  di    Consorzi  di  Comuni  secondo   le    norme  sul  consorziamento   dei  Comuni.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  il   contenuto  minimo  dello  statuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            a)  Regioni  Art.  5  6  Le  Regioni  sono   competenti  per   l’assolvimento  di    tutti  i compiti  di    protezione  civile   al    fine  di  garantire  l’intervento  in    caso   di bisogno,  segnatamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   8.11.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dalla   L   14.10.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   abrogato   dalla   L   8.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv.   modificato  dalla   L   14.10.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dalla  L 14.10.2013;  in vigore  dal  1.1.2014  -  BU   2013,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  e   gestire  gli impianti  secondo  la    pianificazione  cantonale;  7  b)  a   disposizione   delle  autorità  competenti  i  dati,  le informazioni  e   le    loro   pianificazioni;  c)  in    servizio  e gestire  i  militi,  a loro   attribuiti  durante   il   reclutamento,  dopo  l’istruzione  di  salvo   i  casi  disciplinari  che  sono  di    competenza  cantonale;  8  d)    nel  campo  dell’istruzione  e   garantire  l’esercitazione  dei  militi,  quadri  e  specialisti  sulla   base  del  programma   avallato  dal  Dipartimento;  e)  l’attivazione  e   la gestione  dello  Stato  maggiore  di condotta   di protezione  civile;  f)    con  le  organizzazioni  partner  del  soccorso    per  l’adempimento  dei  compiti  di  della   popolazione;  g)  tramite  lo    Stato  maggiore  di condotta  di    protezione  civile   e con  il   coinvolgimento  partner  del  soccorso,  la  dovuta  assistenza    e    consulenza    ai  Comuni    nel  campo  della  e   della   preparazione  alla  gestione  di    eventi  di portata   comunale  e   regionale;  h)    le  formazioni  che  devono  garantire  costantemente  la  prontezza  operativa,  il servizio  di    picchetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Comuni  Art.  6  I  Comuni   sono  tenuti  a:  a)  e   gestire  i  rifugi  pubblici;  b)     con  le   autorità  cantonali     e   le  Regioni  nell’allestimento  delle  indispensabili  c)  tempestivamente  i  controlli  richiesti   dalla   Regione  o dal  Dipartimento  riguardo  ai militi  d)  sul  rispetto  delle  normative   sull’edilizia   di    protezione  civile   sul   proprio  territorio;  e)    con  le  organizzazioni  partner  del  soccorso    per  l’adempimento  dei  compiti  di  della   popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Altre   strutture   di  collaborazione  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo   scopo   di promuovere  la    collaborazione  possono  essere  istituite  commissioni  miste  a  livello  cantonale,   regionale  o   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato   e il  Dipartimento  istituiscono  le commissioni  a   livello   cantonale  e   ne  definiscono  i  compiti.  Capitolo   III  Obbligo  di prestare   servizio   di  protezione  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclutamento
                            Art.  8  Il   Dipartimento  è responsabile  dell’incorporazione  e   dell’attribuzione  dei  militi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Volontariato
                            Art.  9  Il   Consiglio  di Stato   stabilisce  le    modalità   di    ammissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incorporazione  e   attribuzione  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    incorpora  le  persone  idonee  a  prestare    servizio  attribuendole    alle  specifiche  funzioni  o alla  riserva,  destinandole  alle  diverse  categorie  di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   milite  viene   per   principio  incorporato  nella  Regione   in cui  è   domiciliato.  In  caso   di  necessità,  il  Dipartimento  può  derogare  a   tale  principio,  in    particolare  per  assicurare   un’equilibrata  disponibilità  di  risorse   in tutte  le Regioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    cambiamento   di    domicilio  all’interno   del  Cantone  l’incorporazione  non  viene   modificata.  Il  Dipartimento,  sentito  il   preavviso  delle  Regioni  interessate,  può  decidere   altrimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  può  creare  formazioni   specialistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proscioglimento  anticipato  Art.  11  Il   Dipartimento  decide  il   proscioglimento  anticipato  dei  militi  conformemente   ai  requisiti  previsti  dalla  legislazione   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli
                            7    Lett.   modificata  dalla  L 8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dalla  L 8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Lett.   introdotta   dalla   L   8.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   - BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  1  Le  Regioni  garantiscono  la  gestione    e    l’aggiornamento  dei  dati  relativi  ai  militi  di  correttezza  dei  dati.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento,   allo  scopo  di  favorire  un’attività  razionale,  assicura   lo scambio  dei  dati  personali  provenienti  dal  sistema   di    controllo  dell’esercito   o   da  analoghi  controlli  gestiti  da  enti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copertura  assicurativa  Art.  13  Le  Regioni  provvedono   alla  copertura  assicurativa  di responsabilità  civile  e   di protezione  giuridica  in    favore  dei  militi  e   del   proprio   personale  professionale  per  eventi  verificatisi  nell’esercizio  delle  loro  funzioni.  Capitolo  IV  Istruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  14  1  L’istruzione  dei  militi  avviene  conformemente  alla  legislazione   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato  determina  la durata  dell’istruzione  di    base  e dei  corsi  di ripetizione  come   pure  i  casi  in  cui  l’iter  d’istruzione    possa  essere    abbreviato,  conformemente    alle  indicazioni  poste  dall’Ufficio  federale  della  protezione  della  popolazione.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  interventi  d’urgenza  non  sostituiscono  l’obbligo  del  corso  di    ripetizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  14a  14  I  militi  della  protezione  civile  che  sono  soggetti  all’obbligo  di  prestare  servizio    di  protezione  civile  dal  1° gennaio  2021  al    31  dicembre   2025  hanno  l’obbligo  di    prestare   servizio  sino  alla  fine  dell’anno  in    cui   compiono  i  40  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  cantonali  Art.  15  1  Il  Consiglio  di    Stato  disciplina  l’istruzione   e   ne  coordina  e   sorveglia   l’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    Regioni    sono  competenti  per  gli  aspetti    operativi,  in  particolare  per  l’organizzazione  e  l’esecuzione  dei  necessari  corsi   di    formazione,  di    perfezionamento  e   delle   esercitazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  16  ...  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personale  insegnante  Art.  17  Il   Dipartimento  stabilisce  i  requisiti  minimi   del  personale  insegnante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centri  di  istruzione  Art.  18  Tutta  l’istruzione   dei  militi,   dei  quadri  e   degli  specialisti  viene  di    regola  effettuata  presso  il  Centro  d’istruzione  cantonale  della   protezione  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  tra  Regioni  e   Cantone  Art.  19  Le  Regioni    collaborano  tra  loro  e   con    le  autorità  cantonali  nell’ambito  dell’istruzione  e  mettono  a   disposizione  il personale  e   il materiale  necessari.  Capitolo   V  Preparativi  e   intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiamata  in  caso  d’intervento  Art.  20  Il   Consiglio  di  Stato,  per  il  tramite    delle  Regioni,    può  chiamare    in  servizio  i  militi  nei  seguenti  casi:  a)  e   situazioni  d’emergenza  che  colpiscono   una  o   più  regioni;  b)  e   situazioni  d’emergenza  in    altri   Cantoni  o   nelle  zone  limitrofe;  c)  interventi  di    pubblica  utilità  di    valenza   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  introdotto  dalla  L   9.11.2020;   in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2021,   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 8.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  abrogato  dalla  L 8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Competenze  regionali  Art.  21  Le  Regioni  possono  chiamare  in servizio   i  militi  nei   seguenti   casi:  a)  e   situazioni  d’emergenza  nella  propria   regione;  b)  svolgere   lavori  di    ripristino;  c)  interventi  di    pubblica  utilità;  d)  prestare  aiuto   ad  un’altra  regione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  del   milite  e del  datore  di lavoro  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  militi  sono  tenuti  ad  entrare  in    servizio  conformemente  a   quanto  ordinato  dall’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  militi  sono   tenuti  ad  eseguire  gli ordini  di  servizio  impartiti  come   pure  a rispettare  gli  obblighi   di  servizio  fissati  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  datori  di    lavoro  sono  tenuti   a liberare  i  militi  dalle  loro  incombenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  la    procedura  di    chiamata  e   quella   disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiuto  vicendevole  Art.  23  I  Comuni   e   le    Regioni   sono  tenuti  a   prestarsi  vicendevole  aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazioni  d’intervento  Art.  24  1  Il  Consiglio  di    Stato,  sentite  le    Regioni,  definisce  le    formazioni   d’intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  disciplina  le    esigenze  minime  per  ogni   formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reperibilità
                            Art.  25  Le  Regioni    garantiscono  la  costante  reperibilità  di  un  responsabile  professionale  assumendosene  le    spese.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prontezza  operativa  e   picchetto  sostitutivo  Art.  26  18  1  Il  Dipartimento  e le  Regioni   definiscono  l’organizzazione  delle   formazioni   che  devono  garantire  costantemente   la    prontezza  operativa  rispettivamente  il   picchetto   sostitutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  fissa  le indennità  per  il   servizio  di    picchetto.  Art.  27  ...  19  Capitolo  VI  Materiale  di protezione   civile  e   sistemi  d’allarme  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Materiale  unificato  21  Art.  28  22  Il  Dipartimento,  sentite  le  Regioni,  stabilisce    il   materiale  minimo  d’intervento  di  base  destinato  all’equipaggiamento    delle    organizzazioni    di  protezione  civile  e  dei  rispettivi    militi,  definendone  il   relativo  standard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistemi  d’allarme  Art.  28a  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sistemi  per  allarmare   la    popolazione  forniti  dalla  Confederazione  sono  di    proprietà   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento,  in  collaborazione  con  le  Regioni,  si    occupa  della    gestione  dei  sistemi    d’allarme,  curandone  la prontezza  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il     Cantone  stipula  un’assicurazione     responsabilità     civile  per  eventuali  danni     causati  dalle  infrastrutture  d’allarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,  14;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                507.
                            19  Art.  abrogato  dalla  L 14.10.2013;  in vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Titolo   modificato  dalla  L   14.10.2013;   in vigore   dal  1.1.2014   -  BU  2013,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dalla    L    8.11.2021;    in  vigore  dal    1.1.2022  -   BU  2022,  14;    precendente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2013,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Art.  introdotto  dalla  L   14.10.2013;   in vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  costi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria    dei  dispositivi  d’allarme,  non  coperti    dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  Comuni   in    tempo  di pace  garantiscono  l’attivazione  delle  sirene  fisse  nel  caso   in    cui  non  possa  essere  eseguita  tramite   telecomando.  Le  Regioni   pianificano   le    procedure  d’allarme.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  gestori  di impianti   d’accumulazione  garantiscono  in    tempo  di    pace  l’attivazione  delle   sirene  in caso  d’allarme  acqua.  Capitolo   VII  Edilizia  di  protezione   civile
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Rifugi
                            a)  Competenze  Art.  29  1  Il  Consiglio  di    Stato  sorveglia  e   disciplina  la    costruzione  di    rifugi   di protezione  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  è competente  per  le    decisioni  circa  l’obbligo  di    realizzazione  del  rifugio  o   l’esonero  come  pure   per  l’approvazione  dei  progetti  tecnici  dei   rifugi  obbligatori;  la Regione  esegue  i  collaudi  dei  rifugi   obbligatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  è   competente  per  l’approvazione,  il   coordinamento  e   il   collaudo  dei   rifugi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Zone   di  valutazione  Art.  30  Il   Dipartimento,  sentite  le    Regioni  e   i  Comuni,   definisce  le    zone  di    valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Rifugi   obbligatori  Art.  31  1  I  proprietari  di immobili  versano  i  contributi  sostitutivi  in    luogo  dell’edificazione:  a)   zone  di    valutazione  in    cui  vi    sono  posti  protetti  a   sufficienza;  b)  gli  edifici  ubicati  in    zone  particolarmente  minacciate,  segnatamente  in regioni   densamente  o   ad  elevato  rischio  d’incendio;  c)  gli  edifici  il   cui  numero  di  posti  protetti  è    inferiore  a  venticinque  (equivalenti  a    38    locali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  d)  gli ospedali,  case   per  anziani  e di cura,   in caso   di impedimenti   tecnici  alla   realizzazione  del  secondo  le istruzioni  federali;  28  e)  gli  edifici  privi  di interrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proprietari  di    edifici  isolati,  abitati  solo  saltuariamente,  sono  esentati  dalla  realizzazione   dei  rifugi  e  dal   versamento  dei  contributi  sostitutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Rifugi  pubblici  Art.  32  I  Comuni,  nelle  zone  in cui  non  vi   sono  posti  protetti  a sufficienza,  sono  tenuti  a   realizzare  rifugi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Raggruppamento  di  rifugi  Art.  33  Il   Dipartimento,  d’intesa  con  i  Comuni   e   con  le    Regioni,  può  ordinare  che  i rifugi  privati  siano  raggruppati  in    uno   o   più  rifugi  in    comune  ai sensi  della  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   Beni  culturali  Art.  34  29  Il  Consiglio  di  Stato  può    obbligare  i   proprietari  di  beni    culturali  mobili    o  immobili  d’importanza  nazionale  ad    adottare    o  tollerare    misure  edilizie  destinate  alla  loro    protezione,  segnatamente  a costruire  rifugi  per  la    protezione   di    detti  beni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Contributi  sostitutivi  Art.  35  1  Il  Consiglio  di    Stato  disciplina  il   prelievo  di    contributi  sostitutivi,  ed   emana  in particolare  le  disposizioni  in ambito  di    utilizzo   quale   sussidio   cantonale.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  fissa  l’ammontare  dei  contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Fondo  contributi  sostitutivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  modificata  dalla  L 14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Lett.  modificata  dalla  L 14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi  sostitutivi    sono  incassati    dal  Cantone.    Essi  sono  registrati  per  singolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  sostitutivi  possono  essere  utilizzati   come  segue:  a)    (al  minimo  50%)  per  la  realizzazione,  l’equipaggiamento,    l’esercizio,  la  e   il  rinnovamento  dei  rifugi  pubblici,    come    pure  per  il   rinnovamento  dei  rifugi  a   livello   cantonale;  b)  (al  massimo  50%)  per  i  compiti  definiti  dall’art.  62  cpv.  3 LPPC.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)   Soppressione  di  rifugi  e   cambiamento   di  destinazione  Art.  37  1  Il  Dipartimento  può  autorizzare    la  soppressione  di  rifugi  nei  limiti  della  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  eventuali    sussidi  cantonali  e    comunali  concessi  per  la  sua    realizzazione    devono  essere  interamente  restituiti;  il  Consiglio  di    Stato  stabilisce   in quali   casi   il  proprietario  è tenuto  al versamento  del  contributo  sostitutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    diritto  alla  restituzione  dei  sussidi  si  prescrive    in  dieci  anni.  Il   termine  di  prescrizione    inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui    l’istanza  competente  ha  avuto  conoscenza  del  motivo  della  restituzione,  ma  in ogni  caso  in    venti  anni  dall’autorizzazione  del  Dipartimento  alla  soppressione   del  rifugio.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  Dipartimento  viene  delegata   la facoltà  di    chiedere  la restituzione  dei  sussidi  comunali.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Impianti   di protezione  Art.  38  1  Sono  impianti  di protezione  le    costruzioni  definite  dalla  legislazione  federale.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  pianifica  la    realizzazione  degli   impianti  conformemente  alle   prescrizioni  della  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Manutenzione  e utilizzo  Art.  39  1  Ai  proprietari  e  locatari    delle  costruzioni    di  protezione  civile  incombe  l’obbligo  di  mantenerle  in  efficienza    a    proprie  spese    e    di  utilizzarle  conformemente  alla  loro  destinazione.  Eventuali  deroghe  relative  all’utilizzo  soggiacciono  all’autorizzazione  del  Dipartimento  competente.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Norma  transitoria  introdotta  dalla  L   14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            I  contributi  sostitutivi  incassati  dai  Comuni    fino  al  31  dicembre  2011  vengono    riversati  alle    Regioni.  Il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  ne  stabilisce   la    modalità  ed  i  termini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  vengono  gestiti  come   segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sono  registrati  per  singolo  Comune.  Gli  interessi  spettano    alle    Regioni  e   il   loro  impiego    deve  essere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autorizzato  dal  Dipartimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nei  Comuni  che  non   dispongono  di    posti  protetti   a   sufficienza,  i contributi  sostitutivi  sono  destinati  alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            realizzazione,  nonché  all’equipaggiamento,  all’esercizio,  alla  manutenzione    e   al  rinnovamento  dei  rifugi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pubblici,  come  pure  per  il   rinnovamento  dei  rifugi  privati  presenti  sul  territorio  comunale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)    nei  Comuni   con   posti  protetti  a   sufficienza,  i  contributi  sostitutivi  possono  essere   utilizzati   come  segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   prioritariamente  (al  minimo  50%)  per  la  realizzazione  di  rifugi    in  altri  Comuni  della  Regione,    nonché
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            all’equipaggiamento,  all’esercizio,   alla  manutenzione  e   al    rinnovamento  dei  rifugi  pubblici,  come  pure  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            il  rinnovamento  dei  rifugi  privati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   secondariamente  (al  massimo  50%)  per  altri  scopi  di    protezione   civile  ai    sensi  dell’articolo  36   capoverso
                        
                        
                    
                    
                    
                4.
                            32  Cpv.  modificato  dalla  L   14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Lett.   modificata  dalla   L   8.11.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,   14;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                507.
                            34  Cpv.  abrogato   dalla  L   14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  abrogato   dalla  L   8.11.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  introdotto  dalla  L 8.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  introdotto  dalla  L 8.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  Regione  devono   essere   disponibili  impianti   e   rifugi  pubblici  in stato  di prontezza   elevato  e  in  caso   di necessità  a favore  della  popolazione.  Il   Dipartimento  ne  stabilisce  le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Controllo  Art.  40  Le  autorità  cantonali,  i  Comuni  e   le    Regioni,   nell’ambito  delle   rispettive   competenze,   sono  tenuti  a  controllare     l’ossequio  delle  disposizioni  federali  e   cantonali     per  la  costruzione,  l’equipaggiamento,  il   rimodernamento   e   la    manutenzione  dei   rifugi   e   degli   impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Tasse  Art.  41  1  Per   ogni   decisione  di esonero  dalla  costruzione  di rifugi  obbligatori  conformemente  alla  legislazione  federale  il   Dipartimento  percepisce   una  tassa  dell’ammontare   massimo  di fr.  1’000.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  er ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   l’ammontare  delle  tasse.  Capitolo  VIII  Inadempienza  e   blocco  dei   lavori
                        
                        
                    
                    
                    
                Inadempienza
                            Art.  42  Se  i  provvedimenti  prescritti  non  sono    eseguiti,  il   Dipartimento  provvede  a   spese  del  proprietario.  Art.  43  ...  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Blocco  dei  lavori  Art.  44  Nel  caso   di    mancato  versamento  dei  contributi  sostitutivi  prima  dell’apertura  del  cantiere,  come  pure  nell’ipotesi  in    cui   il   proprietario   non  è   ancora  al    beneficio  dell’approvazione  del  progetto  di  rifugio,  il   Comune  è   tenuto  a   bloccare  i  lavori  di    costruzione.  Capitolo  IX  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  oneri  derivanti  da  ogni   attività  o   opera  di    protezione  civile  sono  assunti,   di principio,  in  ragione   della   relativa  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dati  gli  estremi   dello  stato  di    necessità,  si    applicano  i  disposti  dell’art.  26   della   legge   sulla   gestione  e  sul  controllo  finanziario   dello  Stato  del  20  gennaio   1986  rispettivamente   dell’art.  170  cpv.  1   della  legge  organica  comunale   del  10  marzo   1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  d’intervento  Art.  46  1  Il  finanziamento  delle   spese  d’intervento  è di    principio  a carico   della   Regione   sulla  quale  esso  si    svolge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  I  costi  derivanti   dalla  chiamata  in    servizio   del  servizio  di    picchetto   sono  a   carico   del  richiedente.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   eccezionali  e in    quelli  indicati   all’art.  20,  il Cantone  finanzia   le spese  di    intervento.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oneri  particolari  assunti  dal  Cantone  Art.  47  Il   Cantone  si    assume  i  costi:  a)   gestione  del  Centro  cantonale  d’istruzione;  b)  del  materiale  e   dell’equipaggiamento  speciali  di valenza   cantonale;  c)  di    picchetto,   tranne  del  personale  professionista  delle   Regioni;  45  d)    piattaforma  necessaria  all’attivazione  delle    formazioni  di  prontezza    operativa  o  al  di    picchetto  della  milizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  modificato  dalla  L   20.9.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   449.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  abrogato  dalla  L 27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012   -  BU  2012,   472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  introdotto  dalla  L 8.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dalla  L   14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Lett.  introdotta   dalla  L   8.11.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Lett.  introdotta   dalla  L   8.11.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48  1  Il  Cantone  contribuisce  al   finanziamento  dell’istruzione,     nonché  del  materiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  Regioni  Art.  49  Il   finanziamento   delle  Regioni   è   garantito  da:  a)  dei  Comuni;  b)   emolumenti  e   contributi  previsti  dalla  presente  legge   e   dalle   norme  federali;  c)  introiti  per  attività  eseguite  a favore  di terzi.  Capitolo   X  Rimedi   di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reclamo  e   ricorso  Art.  50  1  Contro  le decisioni  comunali  è   dato   ricorso   in conformità  alla  legge   organica   comunale  del  10   marzo  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del    Dipartimento  è    dato  ricorso    al  Consiglio  di  Stato,    le  cui    decisioni    sono  impugnabili  al    Tribunale  amministrativo;  è   applicabile   la    legge   sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  deroga  ai  precedenti  capoversi,  il  Consiglio  di  Stato  decide  quale  ultima  istanza  cantonale    le  controversie  impugnabili  davanti  alle  autorità  federali  ai sensi   della  legge  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dichiarato  lo  stato  di  necessità,  tutte    le  decisioni  sono  immediatamente  esecutive;    i  ricorsi  non  hanno  effetto   sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  per  danni  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Il  Dipartimento  è competente  a trattare   le    pretese  per  titolo  di    risarcimento  danni   a norma  della  legislazione  federale;  è   applicabile   la legge  sulla   procedura  amministrativa   del  24   settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  regresso  Art.  52  Sulle   spese  per  interventi  di    soccorso  sostenute   dalle  Regioni   e dal  Cantone,  è   riservato  il  diritto  di    regresso  verso   chi  ha  cagionato  la    situazione   d’emergenza.  Capitolo  XI  Disposizioni  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  53  Le  infrazioni    alla  legislazione  federale  e   cantonale  in  materia  di  protezione  civile  sono  perseguite:  a)    Dipartimento  nei  casi  di  multa  o    ammonimento  secondo  la  legge    del  20  aprile    2010  di  per   le contravvenzioni;  51  b)  giudiziaria   nei   casi   di    pena  detentiva  o   pena  pecuniaria.  Capitolo   XII  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  54  Sono  abrogate:  -  cantonale  di applicazione   alla   legge  federale  del  23  marzo  1962  sulla  protezione   civile,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 novembre  1988;  -   di    applicazione  alla  legge   federale  sull’edilizia  di    protezione  civile  e relativa  ordinanza,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 novembre  1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dalla  L   14.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  abrogato   dalla  L   8.11.2021;   in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dalla  L 8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,   14;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                480.
                            50  Art.  modificato  dalla  L   8.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2022,  14;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                21.
                            51  Lett.  modificata  dalla  L 20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  55  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   determina  la    data  di    entrata  in    vigore.  52  Pubblicata  nel   BU  2008  ,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Entrata  in    vigore:  1°  luglio  2008  -  BU  2008,  312.