Legge sulla protezione civile (520.100)
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Legge sulla protezione civile

Legge sulla protezione civile (LPCi) 1 (del 26 febbraio 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC); visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5786 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 7 febbraio 2007 n. 5786 R della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo I Norme generali
Oggetto e definizione Art. 1
1 La presente legge disciplina la protezione civile.
2 La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali, adotta misura di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità.
2
3 Essa è un’organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.
Autorità competente per l’applicazione della legge Art. 2
1 Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali. 3
2 ...
4

Comuni

Art. 3 1 I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.
2 Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge. Capitolo II Organizzazione della protezione civile
Regioni di protezione civile Art. 4 1 Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).
2 La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni. 5
3 Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.

Competenze

a) Regioni Art. 5 6 Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente:
1 Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
2 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
3 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
4 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

5

Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
6 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
a) e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale; 7 b) a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni; c) in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l’istruzione di salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale; 8 d) nel campo dell’istruzione e garantire l’esercitazione dei militi, quadri e specialisti sulla base del programma avallato dal Dipartimento; e) l’attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile; f) con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di della popolazione; g) tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale; h) le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, il servizio di picchetto.
9
b) Comuni Art. 6 I Comuni sono tenuti a: a) e gestire i rifugi pubblici; b) con le autorità cantonali e le Regioni nell’allestimento delle indispensabili c) tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi d) sul rispetto delle normative sull’edilizia di protezione civile sul proprio territorio; e) con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di della popolazione.
c) Altre strutture di collaborazione Art. 7
1 Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.
2 Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti. Capitolo III Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Reclutamento

Art. 8 Il Dipartimento è responsabile dell’incorporazione e dell’attribuzione dei militi.

Volontariato

Art. 9 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.
Incorporazione e attribuzione Art. 10
1 Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.
2 Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un’equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni.
3 In caso di cambiamento di domicilio all’interno del Cantone l’incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.
4 Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche.
10
Proscioglimento anticipato Art. 11 Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.

Controlli

7 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
8 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

9

Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
10 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. 12 1 Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di correttezza dei dati. 11
2 Il Dipartimento, allo scopo di favorire un’attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell’esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.
Copertura assicurativa Art. 13 Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell’esercizio delle loro funzioni. Capitolo IV Istruzione

Durata

Art. 14 1 L’istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.
2 Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste dall’Ufficio federale della protezione della popolazione. 12
3 Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione.
13
Norma transitoria Art. 14a 14 I militi della protezione civile che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.
Competenze cantonali Art. 15 1 Il Consiglio di Stato disciplina l’istruzione e ne coordina e sorveglia l’esecuzione.
2 Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione e l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni.
15 Art. 16 ... 16
Personale insegnante Art. 17 Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.
Centri di istruzione Art. 18 Tutta l’istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d’istruzione cantonale della protezione civile.
Collaborazione tra Regioni e Cantone Art. 19 Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell’ambito dell’istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari. Capitolo V Preparativi e intervento
Chiamata in caso d’intervento Art. 20 Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi: a) e situazioni d’emergenza che colpiscono una o più regioni; b) e situazioni d’emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe; c) interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.
11 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
12 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
13 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
14 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25.

15

Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
16 Art. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
b) Competenze regionali Art. 21 Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi: a) e situazioni d’emergenza nella propria regione; b) svolgere lavori di ripristino; c) interventi di pubblica utilità; d) prestare aiuto ad un’altra regione.
Obbligo del milite e del datore di lavoro Art. 22
1 I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità.
2 I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale.
3 I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.
Aiuto vicendevole Art. 23 I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.
Formazioni d’intervento Art. 24 1 Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d’intervento.
2 Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.

Reperibilità

Art. 25 Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale assumendosene le spese. 17
Prontezza operativa e picchetto sostitutivo Art. 26 18 1 Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo.
2 Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto. Art. 27 ... 19 Capitolo VI Materiale di protezione civile e sistemi d’allarme 20
Materiale unificato 21 Art. 28 22 Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard.
Sistemi d’allarme Art. 28a 23
1 I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone.
2 Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego.
24
3 Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d’allarme.
17 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
18 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013,

507.

19 Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
20 Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
21 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precendente
modifica: BU 2013, 507.
22 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

23

Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
24 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
4 I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal
25
5 I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme. 26
6 I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso d’allarme acqua. Capitolo VII Edilizia di protezione civile

I. Rifugi

a) Competenze Art. 29 1 Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.
2 Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l’obbligo di realizzazione del rifugio o l’esonero come pure per l’approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori.
3 Il Dipartimento è competente per l’approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.
b) Zone di valutazione Art. 30 Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.
c) Rifugi obbligatori Art. 31 1 I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione: a) zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza; b) gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente o ad elevato rischio d’incendio; c) gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali
27 d) gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del secondo le istruzioni federali; 28 e) gli edifici privi di interrato.
2 I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.
d) Rifugi pubblici Art. 32 I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.
e) Raggruppamento di rifugi Art. 33 Il Dipartimento, d’intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.
f) Beni culturali Art. 34 29 Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.
g) Contributi sostitutivi Art. 35 1 Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale. 30
2 Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi.
h) Fondo contributi sostitutivi
25 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
26 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
27 Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
28 Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

29

Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
30 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. 36
31
1 I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo
32
2 I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue: a) (al minimo 50%) per la realizzazione, l’equipaggiamento, l’esercizio, la e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi a livello cantonale; b) (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC. 33
3 ... 34
4 ...
35
i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione Art. 37 1 Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale.
2 Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo.
3 Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del rifugio. 36
4 Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali. 37
II. Impianti di protezione Art. 38 1 Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. 38
2 Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
III. Disposizioni comuni
a) Manutenzione e utilizzo Art. 39 1 Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente. 39

31

Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

1

I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il
Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini.
2 Essi vengono gestiti come segue:
a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere
autorizzato dal Dipartimento;
b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla
realizzazione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi
pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale;
c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:
– prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché
all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per
il rinnovamento dei rifugi privati;
– secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell’articolo 36 capoverso

4.

32 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

33

Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013,

507.

34 Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
35 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
36 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
37 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.

38

Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
39 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
2 In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.
b) Controllo Art. 40 Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l’ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l’equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.
IV. Tasse Art. 41 1 Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 1’000.– .
40
2 P er ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 500.--.
3 Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare delle tasse. Capitolo VIII Inadempienza e blocco dei lavori

Inadempienza

Art. 42 Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario. Art. 43 ... 41
Blocco dei lavori Art. 44 Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell’apertura del cantiere, come pure nell’ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell’approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione. Capitolo IX Finanziamento

Principio

Art. 45
1 Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza.
2 Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell’art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
42
Spese d’intervento Art. 46 1 Il finanziamento delle spese d’intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge.
1bis I costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente. 43
2 In casi eccezionali e in quelli indicati all’art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento. 44
Oneri particolari assunti dal Cantone Art. 47 Il Cantone si assume i costi: a) gestione del Centro cantonale d’istruzione; b) del materiale e dell’equipaggiamento speciali di valenza cantonale; c) di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni; 45 d) piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al di picchetto della milizia.
46
Contributi cantonali
40 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449.
41 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
42 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
43 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
44 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

45

Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
46 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. 48 1 Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’istruzione, nonché del materiale
47
2 ... 48
Finanziamento delle Regioni Art. 49 Il finanziamento delle Regioni è garantito da: a) dei Comuni; b) emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali; c) introiti per attività eseguite a favore di terzi. Capitolo X Rimedi di diritto
Reclamo e ricorso Art. 50 1 Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.
2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 49
3 In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.
4 Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Responsabilità per danni Art. 51
50 Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013.
Diritto di regresso Art. 52 Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d’emergenza. Capitolo XI Disposizioni penali

Procedura

Art. 53 Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite: a) Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di per le contravvenzioni; 51 b) giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria. Capitolo XII Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 54 Sono abrogate: - cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile,
7 novembre 1988; - di applicazione alla legge federale sull’edilizia di protezione civile e relativa ordinanza,
7 novembre 1988.
Entrata in vigore
47 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
48 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
49 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013,

480.

50 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2009,

21.

51 Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
Art. 55 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
2 Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore. 52 Pubblicata nel BU 2008 , 312.
52 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.
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