Regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione
Regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (RLPPS) (del 14 aprile 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Competenza
Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’emanazione del regolamento dipartimentale inerente la formazione e gli esami in ambito di prestazioni private di sicurezza e investigazione in applicazione dell’art. 31 lett. h) della legge.
Definizioni
Art. 2 1 Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per: a) di sicurezza : persona giuridica che offre o fornisce prestazioni di sicurezza che alla legge e al presente regolamento. b) di investigazione : persona giuridica che offre o fornisce servizi di investigazione che alla legge e al presente regolamento. c) di sicurezza indipendente : persona fisica che offre prestazioni di sicurezza ai sensi
2 cpv. 1 della legge in nome proprio e sotto la sua responsabilità, senza possibilità di personale. d) indipendente : persona fisica che offre servizi di investigazione ai sensi dell’art. 2
1 della legge in nome proprio e sotto la sua responsabilità, senza possibilità di assumere e) e circolazione stradale : ogni prestazione di sicurezza legata al traffico e alla che non rientri nella definizione di circolazione stradale di minima importanza del disciplinamento del traffico in ambito ferroviario. f) e controlli : prestazioni di sorveglianza e controllo, segnatamente controlli agli comprese le perquisizioni, sicurezza negli esercizi pubblici o in occasione di eventi e negli stabilimenti industriali, commerciali e su mezzi di trasporto pubblici, protezione di opere e strutture, ronde e controllo chiusure, prestazioni di di cani, antitaccheggio. g) : attività volta alla ricerca e alla raccolta di informazioni inerenti società, persone beni su incarico di privati. h) securizzati di persone, beni o valori : trasporti effettuati a titolo professionale di beni o valori tramite l’ausilio di veicoli blindati o securizzati e/o con scorta armata. i) di persone o beni : prestazioni di mantenimento d’ordine, intervento in seguito ad e protezione armata, o non armata, di beni o persone e prestazioni di conducenti di j) di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video : prestazioni di monitoraggio di beni, persone o valori, costante e non, effettuate mediante la gestione di audio e/o video o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di o suoni.
2 Sono inoltre definite le seguenti attività: a) stradale di minima importanza : prestazioni di sicurezza legate alla circolazione che possono essere esercitate da persone che non dispongono di autorizzazione e precisamente il servizio di parcheggio, l’attraversamento pedoni e la regolamentazione del qualora venga chiusa una corsia per un breve tratto di strada e per un lasso di tempo al massimo a qualche ora.
b) cassa e controllo biglietti : prestazioni di semplice controllo alle entrate senza facoltà di c) al pubblico o alla clientela : servizio di semplice accompagnamento e informazione pubblico e alla clientela senza facoltà di intervento .
Delega di compiti di sicurezza di minima importanza Art. 3 Le autorità pubbliche, a supporto della polizia, possono delegare compiti di sicurezza a privati nei seguenti casi: a) del traffico; b) locali, sagre e feste di paese; c) del traffico fermo e della «zona pedonale», previa preventiva autorizzazione del delle istituzioni; d) di edifici pubblici; e) di centri per migranti; f) dei titoli di trasporto sui mezzi pubblici; g) vuotatura parchimetri; 1 h) casi espressamente previsti da una legge. 2 Capitolo secondo Rappresentante responsabile
Obblighi del rappresentante responsabile Art. 4 1 Il rappresentante responsabile è designato dall’agenzia e deve disporre del potere di rappresentare e impegnare quest’ultima nei confronti di terze persone.
2 Esso è segnatamente responsabile dei seguenti compiti: a) che per le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge, impiegato unicamente personale autorizzato; b) che l’abbigliamento del personale sia conforme alle prescrizioni della legge e del regolamento; c) al Servizio, senza indugio, la fine del proprio rapporto lavorativo con la società d) al Servizio, prima dell’inizio dell’impiego, l’assunzione di personale titolare di e, entro 10 giorni dalla disdetta, la fine del rapporto lavorativo.
Sostituzione
Art. 5
1 Ogni cambiamento di rappresentante responsabile deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione da parte dell’agenzia. Il Servizio può assegnare un termine perentorio per la designazione di un nuovo rappresentante. Decorso infruttuosamente tale termine l’autorizzazione dell’agenzia è automaticamente revocata.
2 Il Servizio può, eccezionalmente e provvisoriamente, autorizzare un nuovo rappresentante responsabile anche qualora egli non disponga ancora della specifica formazione, purché egli: a) dei requisiti di cui all’art. 12 della legge, riservata la lett. e); b) la prova dell’iscrizione al primo corso disponibile; c) a termine con successo la formazione entro un anno. Capitolo terzo Istanza di autorizzazione
Indicazioni necessarie Art. 6 1 L’istanza deve essere presentata mediante il modulo ufficiale che prevede: b) di autorizzazione che il richiedente intende ottenere; c) di attività per cui il richiedente intende ottenere un’autorizzazione; d)
2 Il cambiamento dei dati di cui al capoverso 1 deve essere notificato dall’interessato al Servizio senza indugio.
3 S e si tratta di persona giuridica, l’istanza dev’essere interposta dal rappresentante legale.
Allegati
1 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.
2 Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.
Art. 7 1 All’istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui all’art. 11 della legge devono essere allegati: a) esemplare della tessera di riconoscimento dell’organizzazione; b) comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile; c) del registro di commercio; d) dettagliata dei capi d’abbigliamento e la relativa documentazione fotografica qualora sia un’uniforme.
2 All’istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui all’art. 12 e 13 della legge devono essere allegati: a) del casellario giudiziale svizzero rilasciato da non più di tre mesi; b) dell’Ufficio di esecuzione comprovante l’inesistenza di attestati di carenza di e di procedure fallimentari a carico del richiedente; c) di un documento di legittimazione valido; d) attestante il superamento degli esami previsti al termine della formazione specifica; e) il permesso di soggiorno che lo autorizzi all’esercizio dell’attività lucrativa.
3 L’agente di sicurezza o l’investigatore indipendente, oltre ai documenti di cui al cpv. 2 deve presentare un’attestazione comprovante l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile.
4 La persona che risiede o che ha risieduto all’estero nei 5 anni precedenti l’istanza, deve inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.
5 L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati. Capitolo quarto Impiego e aspetto esteriore
Impiegato del personale Art. 8 Un’agenzia può svolgere attività assoggettate alla legge solo per le quali il rappresentante responsabile ha ottenuto l’autorizzazione.
Armi
Art. 9 1 Il porto d’armi è ammesso unicamente per le prestazioni di protezione di persone o di beni seriamente minacciati o per il trasporto securizzato di persone, di beni o di valori.
2 Di principio è ammesso unicamente l’impiego di armi da fuoco corte e/o bastoni da combattimento.
3 Le armi e l’equipaggiamento delle imprese di sicurezza e degli agenti di sicurezza devono inoltre conformarsi con le direttive emanate dal Dipartimento.
Veicoli
Art. 10
1 I veicoli delle imprese di sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli dell’autorità e in particolare da quelli usati dalla Polizia cantonale o dalle polizie comunali.
2 L’installazione di luci blu e avvisatori a due suoni alternati è vietato.
Uniformi
Art. 11 1 Le eventuali uniformi degli agenti, gli stemmi, gli emblemi e le tessere di riconoscimento dell’organizzazione devono essere tali da rendere evidente che si tratti di agenti privati.
2 È in particolare fatto divieto di adottare i colori usati dalla Polizia cantonale o dalle polizie comunali.
3 Unicamente gli agenti autorizzati ai sensi dell’art. 7 della legge possono indossare l’uniforme ufficiale. Gli altri collaboratori dell’agenzia in servizio non possono indossare del vestiario che possa indurre a pensare che si tratti di agenti autorizzati, fatta eccezione per il vestiario ad alta visibilità necessario per svolgere compiti di minima importanza in ambito di circolazione stradale.
Tessera di legittimazione Art. 12 1 Sulla tessera di legittimazione figurano le seguenti informazioni: a) di identificazione; b) dell’agente titolare; c) di scadenza dell’autorizzazione; d) di attività autorizzato; e) identificativo.
2 La perdita della tessera di legittimazione dev’essere immediatamente denunciata a un posto di Polizia cantonale. A mano della copia del formulario di denuncia dovrà poi essere richiesto il rilascio di un duplicato della tessera al Servizio.
Tessera di riconoscimento Art. 13 1 Sulla tessera di riconoscimento devono figurare i seguenti elementi: a) dell’agente titolare; b) dell’agenzia di sicurezza e/o d’investigazione.
2 Gli agenti di sicurezza e gli investigatori hanno l’obbligo di portare con sé la tessera di riconoscimento della società per cui stanno svolgendo attività di sicurezza.
3 La tessera di riconoscimento non riveste carattere ufficiale.
Cani d’intervento Art. 14 1 Coloro che intendono impiegare dei cani nell’ambito di un’attività di sicurezza ai sensi della legge, devono notificarlo al Servizio almeno 15 giorni prima. La notifica è considerata completa solamente dopo conferma scritta da parte del Servizio.
2 I cani d’intervento, indipendentemente dalla loro razza, devono aver dapprima svolto il percorso formativo previsto dalle normative cantonali sui cani per le razze soggette a restrizioni.
3 Alla notifica deve essere allegato il preavviso d’idoneità rilasciato dall’Ufficio del veterinario cantonale.
4 L’Ufficio del veterinario cantonale comunica al Servizio qualsiasi motivo che potrebbe comportare l’inidoneità all’impiego del cane. Capitolo quinto Assicurazione RC
Prova del contratto di assicurazione Art. 15
1 La stipulazione della polizza va comprovata da una dichiarazione dell’assicuratore.
2 Tale dichiarazione deve indicare in maniera chiara le prestazioni coperte dalla polizza e l’impegno per l’assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
Garanzia minima Art. 16 Il titolare deve stipulare una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a clienti e a terzi nell’esercizio della professione, per sé e per i propri dipendenti e per i cani d’intervento, dell’importo minimo di 5'000'000 di franchi. Capitolo sesto Formazione
Formazione di base Art. 17 Chiunque eserciti prestazioni di sicurezza e di investigazione ai sensi della legge deve aver seguito la specifica formazione che lo abilita all’esercizio dell’attività e della mansione per cui richiede l’autorizzazione.
Formazione continua Art. 18 1 Chiunque eserciti prestazioni di sicurezza e di investigazione è inoltre tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua definiti dall’apposito regolamento dipartimentale.
2 Colui che ha lasciato decadere un’autorizzazione ai sensi della legge e che successivamente chiede il rilascio di un’autorizzazione dovrà in ogni caso attestare di aver seguito i corsi di formazione continua definiti dall’apposito regolamento dipartimentale.
Formazione impartita dalla Polizia cantonale Art. 19
1 Il Centro regionale formazione di polizia della Polizia cantonale è segnatamente competente per le seguenti formazioni specialistiche: a) personali; b) del traffico; c) del traffico fermo e della «zona pedonale».
2 Coloro che hanno seguito una formazione specialistica erogata da un istituto diverso dal Centro regionale formazione di polizia della Polizia cantonale, se intendono ancora svolgere tali compiti, allo scadere dell’autorizzazione devono rinnovare la formazione ai sensi del capoverso 1.
Disposizioni relative alla formazione professionale Art. 20 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport disciplina le condizioni per il conseguimento del certificato che abilita all’esercizio della professione e le modalità di svolgimento della formazione continua. Capitolo settimo Banca dati
Organo responsabile Art. 21 1 L’organo responsabile gestisce la banca dati con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi. Assolve in particolare i compiti seguenti: a) dell’utilizzo e del trattamento dei dati, in maniera conforme allo scopo e della banca dati, previsto dall’art. 5 della legge; b) gli accessi interni alla banca dati; c) i diritti di accesso; d) scritta e motivata di altre autorità dell’amministrazione cantonale o delle autorità di polizia trasmette loro i dati necessari all’espletamento dei loro compiti legali; e) che la banca dati sia regolarmente aggiornata.
2 Per la sicurezza della banca dati vengono adottate le opportune misure tecniche.
Catalogo dei dati Art. 22 Il registro contiene i seguenti dati e documenti: a) del richiedente, sia esso persona giuridica o fisica; b) del test d’entrata previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1 cpv. 2; c) in merito alla formazione di base e continua; d) allegata all’istanza in virtù dell’art. 7; e) ricevute e/o negate; f) e sanzioni emanate nell’ambito della presente legge.
Durata di conservazione, cancellazione e distruzione Art. 23 1 La cancellazione dei dati è effettuata individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione.
2 I dati destinati alla cancellazione possono essere conservati in forma anonima se necessari per scopi statistici. Capitolo ottavo Disposizioni varie e finali
Pubblicità
Art. 24 La pubblicità dev’essere fatta con discrezione e in termini veridici, evitando in particolare tutto ciò che possa far presumere che l’organizzazione abbia un carattere ufficiale o semiufficiale.
Tasse
Art. 25
1 Le tasse che il Servizio applica per ogni decisione di rilascio di autorizzazione sono le seguenti: - di sicurezza o di investigazione fr. 500.– - di un’agenzia fr. 300. – - di sicurezza o investigatore privato indipendente fr. 300. – - di sicurezza o investigatore privato alle dipendenze di un’agenzia fr. 250. –
2 Le tasse che il Servizio applica per ogni decisione di rinnovo di autorizzazione sono le seguenti: - di sicurezza o di investigazione fr. 400. – - di un’agenzia fr. 250. – - di sicurezza o investigatore privato indipendente fr. 250. – - di sicurezza o investigatore privato alle dipendenze di un’agenzia fr. 200. –
3 Per le autorizzazioni di durata limitata viene percepita una tassa ridotta proporzionalmente.
4 Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa da 100 franchi a
500 franchi.
5 Per ogni adeguamento di autorizzazione è percepita una tassa pari a 50 franchi, per ogni duplicato della tessera di legittimazione viene esposta una tassa di 30 franchi.
Pubblicazione
Art. 26 Le revoche delle autorizzazioni possono essere pubblicate sul Foglio ufficiale o in ogni altro modo utile per garantire l‘informazione di tutti i terzi interessati.
Abrogazione
Art. 27 Il regolamento della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza del 17 dicembre 1976 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 28 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2021. Pubblicato nel BU 2021 , 125.
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