Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari (943.210)
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Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari

Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari (del 31 marzo 1987) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 6 della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 e successive modificazioni, decreta:

Definizione

Art. 1 1 È stabilimento balneare aperto al pubblico (in seguito: stabilimento balneare) ai sensi del presente decreto, l’area destinata al bagno ed al nuoto, utilizzabile da una cerchia indeterminata di persone e messa a disposizione del pubblico come prestazione unica e principale.
2 La presente regolamentazione non si applica segnatamente a: a) e spiagge (lidi) di esercizi pubblici di edifici di abitazione, di condomini immobiliari attività e strutture la cui utilizzazione rientra nell’ambito di prestazioni previste da specifico contrattuale; b) 1 c) scolastiche; d) di istituti di cura.
3 Ai campeggi con piscina o ubicati lungo le rive dei laghi o dei fiumi, è applicabile unicamente l’art.
17. 2
Autorizzazione contenuto e allegati Art. 2 1 L’apertura e la gestione di uno stabilimento balneare è subordinata all’ottenimento dell’ autorizzazione da parte del municipio.
2 La domanda deve contenere: a) personali del richiedente; b) di persona giuridica, di società commerciale, di comunione ereditaria o se il non gestisce personalmente lo stabilimento balneare, i dati personali del gerente; c) estratto del casellario giudiziale e il certificato medico riguardanti la persona del gerente; d) del numero massimo approssimativo dei bagnanti che possono essere ospitati e superficie riservata a tale scopo; e) del numero e della capienza delle cabine e degli spogliatoi collettivi; f) del numero e del genere degli impianti igienici con descrizione degli impianti di degli scoli; g) piano quotato da cui risultino, in particolare, l’esatta ubicazione dello stabilimento balneare la configurazione del terreno e della riva; h) attestato d’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, le prestazioni minime di cui all’art. 3.

Assicurazione

Art. 3 1 Il titolare dello stabilimento balneare deve essere assicurato per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
2 Le prestazioni devono essere le seguenti: - sino a 300 persone: fr. 1 000 000.- per sinistro; - da 301 a 1000 persone: fr. 2 000 000.- per sinistro; - oltre 1000 persone: fr. 3 000 000.- per sinistro.

Decisione

Art. 4 1 Il Municipio decide dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti previsti dal presente decreto. 3
1 Lett. abrogata dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
2 Cpv. introdotto dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
3 Cpv. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
2 Il municipio accerta periodicamente la esistenza dei requisiti che determinarono il rilascio dell’autorizzazione.

Titolare

Art. 5 Il titolare dell’autorizzazione può essere una persona fisica, una persona giuridica o una unione di persone.
Requisiti del titolare Art. 6 1 Il titolare o titolari dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante della persona giuridica o unione di persone, deve essere maggiorenne, di buona condotta, solvibile, non privato dei diritti civili, e non avere iscritta nessuna condanna nel casellario giudiziale.
2 Se straniero, il titolare deve essere in possesso del permesso di domicilio.

Gestione

Art. 7 Il titolare può gestire personalmente lo stabilimento balneare oppure affidare, sotto la sua responsabilità, la gerenza ad altra persona.
Requisiti del gerente Art. 8 1 Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve essere domiciliato nel Cantone, adempiere i requisiti indicati per il titolare e non risultare affetto da malattie o infermità tali da impedirgli la normale conduzione dello stabilimento.
2 Il gerente per conto del titolare deve essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.
3 Il cambiamento di gerenza deve essere immediatamente notificato al municipio.
Cambiamento del titolare o del gerente Art. 9
1 Ogni cambiamento di titolare o di gerente deve essere preventivamente approvato dal municipio.
2 Chi intende subentrare al titolare dell’autorizzazione deve presentare una dichiarazione di cessione.
3 Il subingresso nella gerenza è concesso quando il subentrante provi di possedere i requisiti di cui all’art. 8.
Responsabilità del gerente Art. 10 Il gerente è responsabile della tutela dell’ordine, della moralità, dell’igiene e della sicurezza nello stabilimento balneare.

Chiusura

Art. 11 La chiusura di uno stabilimento balneare deve essere tempestivamente notificata al municipio.
Estinzione dell’autorizzazione Art. 12 L’autorizzazione si estingue: a) la rinuncia del titolare; b) la morte del titolare, lo scioglimento della persona morale o la divisione dell’unione di c) Art. 13 ... 4
Contenuto particolare dell’autorizzazione Art. 14
5 Il Municipio stabilisce nell’autorizzazione: a) massimo di bagnanti che possono essere ospitati nello stabilimento balneare; b) minimo di bagnini; c) dei locali da adibire a pronto soccorso e la relativa attrezzatura; d) le spiagge-lido il numero dei natanti da destinare alla sorveglianza e al salvataggio.
Attrezzatura dello stabilimento Art. 15 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
4 Art. abrogato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedente modifica: BU 2004,

209.

5 Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
a) servizio di acqua potabile; b) impianti igienici; c) per la raccolta dei rifiuti, in proporzione al numero delle persone ospitate.
Installazioni sanitarie e acque residuali Art. 16 1 Lo stabilimento balneare deve essere dotato di installazioni sanitarie sufficienti.
2 Le acque residuali provenienti dai servizi e dalle piscine devono essere trattate ed eliminate conformemente alle prescrizioni vigenti in materia di protezione delle acque.

Bagnino

Art. 17 1 Durante le ore di apertura, nello stabilimento balneare devono essere costantemente presenti, qualora previsto nell’autorizzazione, uno o più bagnini facilmente riconoscibili dal pubblico.
2 Il bagnino deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e appropriato secondo il suo compito di sorveglianza. 6
3 Il municipio può riconoscere la validità di certificati o brevetti equivalenti rilasciati all’estero.
Balneabilità delle acque Art. 18 7 I requisiti di balneabilità delle acque ed i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 12 luglio 2011. Art. 19 ... 8

Inquinamento

Art. 20 9 Il titolare dell’autorizzazione, il gerente, i municipi nonché gli agenti delle polizie cantonali e comunali devono segnalare alla Divisione dell’ambiente ogni caso di inquinamento.
Delimitazioni e segnali Art. 21 1 La zona in cui i bagnanti dello stabilimento balneare ubicato lungo la riva di un lago possono esercitare il nuoto senza pericolo deve essere delimitata mediante boe e ghirlande di colore giallo.
2 Ad eccezione di quelli destinati al salvataggio, ogni altro natante è escluso da questo specchio d’acqua.
3 Il municipio può imporre appropriate misure di sicurezza quando ragioni di opportunità lo esigono.
Regolamento interno Art. 22 1 In ogni stabilimento balneare deve essere esposto un regolamento contenente le norme di ordine interno, richiamante in particolare agli ospiti la prudenza e le principali precauzioni da prendere prima di inoltrarsi nell’acqua o in occasione di infortuni.
2 Il regolamento deve essere redatto nelle lingue ufficiali e, se del caso, in altre lingue straniere.
Obblighi dei bagnanti Art. 23 I bagnanti sono tenuti: a) alle limitazioni e ai divieti stabiliti dall’autorità competente; b) nuotare oltre le zone di sicurezza stabilite nell’area degli stabilimenti balneari.
Modificazione dello stabilimento balneare Art. 24 Qualsiasi modificazione dello stabilimento balneare (aumento dell’area utilizzabile, trasformazione o riduzione dei servizi igienici, ecc.) deve essere preventivamente approvata dal municipio.
Tassa di rilascio Art. 25 Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di un minimo di fr. 200.- a un massimo di fr. 5’000.- secondo il genere e l’importanza dello stabilimento balneare.
Tassa annuale
6 Cpv. modificato dal DE 25.8.2021; in vigore dal 27.8.2021 - BU 2021, 266.
7 Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedenti modifiche: BU 1994,
117; BU 2004, 209.
8 Art. abrogato dal R 13.4.1994; in vigore dal 19.4.1994 - BU 1994, 117.
9 Art. modificato dal DE 13.11.1995; in vigore dal 17.11.1995 - BU 1995, 560.
Art. 26 Per l’esercizio dello stabilimento balneare è inoltre prelevata una tassa annuale da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1000.- secondo il genere, l’importanza e durata dell’apertura dello stabilimento balneare.

Multa

Art. 27 Le infrazioni al presente decreto sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 20.- a un massimo di fr. 5000.- conformemente alla procedura stabilita dalla LOC.

Sospensione

Art. 28 L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di un mese: a) viene meno temporaneamente uno dei requisiti previsti dal presente decreto; b) il titolare o il gerente contravviene gravemente o ripetutamente alle norme del presente c) il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.

Revoca

Art. 29 L’autorizzazione deve essere revocata: a) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere; b) dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha la sospensione; c) viene meno per un periodo superiore a un mese, uno dei requisiti previsti dal presente
Autorità di ricorso Art. 30 10 Contro le decisioni del municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Norma transitoria Art. 31 1 Per gli stabilimenti balneari esistenti deve essere presentata al municipio, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione conformemente al nuovo diritto.
2 Sino alla decisione sulla nuova istanza l’esistente autorizzazione mantiene la sua validità.
Revoca dell’autorizzazione Art. 32 Il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 31 comporta la revoca dell’autorizzazione.

Abrogazione

Art. 33 Sono abrogati gli art. 81-110 del regolamento sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico dell’8 novembre 1966.
Entrata in vigore Art. 34 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 11 Pubblicato nel BU 1987 , 99.
10 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
11 Entrata in vigore: 7 aprile 1987 - BU 1987, 99.
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