Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione
Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS) (del 9 novembre 2020) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 27 novembre 2019 n. 7762 del Consiglio di Stato, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo
Art. 1 La presente legge disciplina le prestazioni di compiti di sicurezza e di investigazione effettuate da privati o imprese che esercitano nel Cantone, su incarico di privati, riservato l’art. 3.
Campo d’applicazione Art. 2 1 Con compiti di sicurezza e investigazione si intende che sottostanno in particolare alla presente legge le seguenti attività: a) e controlli; b) del traffico e/o della circolazione stradale; c) di persone o beni; d) securizzati di persone, beni o valori; e) f) di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video.
2 Non sottostanno alla presente legge le prestazioni di: a) di centrali d’allarme senza sorveglianza audio e/o video; b) cassa e controllo biglietti; c) stradale di minima importanza; d) al pubblico o alla clientela.
3 Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge.
4 Sono ammesse unicamente le attività di investigazione assunte su incarico di privati. Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).
Delega di compiti di sicurezza di minima importanza Art. 3 Il Consiglio di Stato determina i compiti di sicurezza di minima importanza che l’ente pubblico può delegare a privati, autorizzati ai sensi della presente legge.
Delega dei compiti di controllo Art. 4 1 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo: a) polizie comunali; b) commissione paritetica.
2 I compiti di controllo demandati alla commissione paritetica sono definiti dalla delega conferita dal Servizio.
3 I compiti di controllo demandati alle polizie comunali sono definiti dal regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012. Capitolo secondo Banca dati
Banca dati
a) disposizioni generali Art. 5
1 Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati cantonale delle persone che richiedono l’autorizzazione ad esercitare attività di sicurezza e investigazioni.
2 Il Dipartimento è competente per la gestione della banca dati relativa alle attività private di sicurezza e/o di investigazione e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.
3 Lo scopo della banca dati è il controllo dell’adempimento dei requisiti della presente legge da parte delle persone e delle società che operano nel settore della sicurezza e dell’investigazione privata, al fine di garantire la sicurezza pubblica.
4 La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla formazione ricevuta, alle sanzioni penali e amministrative, ai provvedimenti disciplinari e alle condizioni finanziarie.
5I dati trattati possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino a dopo 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione.
6 Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.
b) disposizioni esecutive Art. 6
1 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari relativi alla banca dati, segnatamente: a) l’organo responsabile per il trattamento dei dati; b) di dati personali elaborati; c) di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia destinatari; d) e la distruzione dei dati.
2 L’organo responsabile per la banca dati relativa alle attività private di sicurezza e investigazione è il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della polizia cantonale. Gli altri servizi della polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile. Capitolo terzo Autorizzazioni Sezione 1 In generale
Obbligo d’autorizzazione Art. 7 1 Le attività di sicurezza e di investigazione di cui all’art. 2 cpv. 1, svolte da persone giuridiche o persone fisiche nel Cantone Ticino, sono soggette a preventiva autorizzazione.
2 Soggiace all’obbligo di autorizzazione anche chi, a livello operativo, impartisce ordini o gestisce l’organizzazione di agenti che esercitano attività di sicurezza o di investigazione sottoposte ad autorizzazione.
Tipi di autorizzazioni Art. 8
1 Il Dipartimento rilascia le seguenti autorizzazioni: a) di sicurezza e/o investigazione; b) di un’agenzia; c) di sicurezza o investigatori privati che operano alle dipendenze di un’agenzia; d) di attività svolte a titolo indipendente.
2 L’impiego di cani di intervento, i cui requisiti minimi sono fissati nel regolamento, è soggetto unicamente ad una notifica preventiva.
Funzione del rappresentante responsabile Art. 9 1 Il rappresentante responsabile è la persona fisica di riferimento nei confronti dell’autorità, alla quale è rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. b).
2 Ogni agenzia di sicurezza e/o di investigazione deve disporre di un rappresentante responsabile, formato ai sensi degli art. 17 e 20 del regolamento.
3 Egli può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo delle attività di sicurezza e/o di investigazione, salvo eccezioni pronunciate dall’autorità designata dal Consiglio di Stato.
4 Gli obblighi specifici che spettano al rappresentante responsabile sono definiti nel regolamento.
Personale di altri Cantoni Art. 10 1 Le persone giuridiche e fisiche provenienti da un altro Cantone che intendono esercitare sul territorio cantonale attività di cui all’art. 2 cpv. 1 devono notificarsi al Dipartimento.
2 A coloro che provengono da un Cantone in cui non è richiesta nessuna autorizzazione possono essere imposti oneri o condizioni supplementari.
3 Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI). Sezione 2 Presupposti per l’autorizzazione
Agenzia
Art. 11 Un’agenzia può ottenere un’autorizzazione d’esercizio se: a) di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime fissate nel regolamento; b) a registro di commercio cantonale; c) di una sede principale nel Cantone Ticino o una sede principale in Svizzera con una in Ticino; d) designato un rappresentante responsabile al quale è stato conferito il potere di la società.
Rappresentante responsabile Art. 12 Può ottenere un’autorizzazione a dirigere un’impresa o una succursale chi: a) svizzera o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio da almeno anni; b) l’attività professionale nell’impresa ed ha diritto di firma iscritto nel Registro di c) l’esercizio dei diritti civili; d) di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile; e) seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso certificato che lo abilita all’esercizio della professione; f) vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14.
Agente di sicurezza o investigatore privato Art. 13
1 Può ottenere un’autorizzazione ad esercitare l’attività di agente di sicurezza o di investigatore privato, dipendente o indipendente, chi: a) svizzera o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio; b) l’esercizio dei diritti civili; c) di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile; d) seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso certificato che lo abilita all’esercizio della professione; e) vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14.
2 Chi esercita a titolo indipendente, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, deve disporre di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel regolamento.
Rifiuto dell’autorizzazione Art. 14 L’autorizzazione è rifiutata a chi: a) di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non cancellata; b) motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi; c) curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato d) o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni; e) i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue
Procedura di rilascio Art. 15 1 L’autorizzazione è rilasciata, su istanza, dal Dipartimento competente.
2 Per il rilascio dell’autorizzazione è riscossa una tassa.
3 Il Dipartimento può sospendere la procedura di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione qualora a nome del richiedente risultino ancora pendenti delle fatture inerenti la presente legge.
Durata e validità
Art. 16 1 L’autorizzazione è valida 3 anni e non è trasferibile.
2 Su richiesta può essere rinnovata purché i presupposti per il rilascio siano adempiuti e non vi siano motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 14.
3 Il Dipartimento competente può rilasciare delle autorizzazioni di durata inferiore a 3 anni. Sezione 3 Revoca ed estinzione dell’autorizzazione
Estinzione
Art. 17 L’autorizzazione si estingue: a) la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica; b) la rinuncia del titolare; c) la revoca definitiva.
Revoca
Art. 18
1 Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque: a) soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione; b) ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore; c) di titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a), b) e d), non sia in con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento oneri sociali AVS/AI/IPG, SUVA, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici nell’ambito del settore economico della ditta; d) di titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a) e b), non applichi una parità salariale fra uomo e donna.
2 Il Dipartimento può inoltre revocare l’autorizzazione all’impresa di sicurezza e/o di investigazione qualora uno dipendenti violino gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamento applicabili.
3 Il Dipartimento comunica ai terzi interessati la decisione di revoca. Capitolo quarto Obblighi dei titolari di un’autorizzazione
Doveri in relazione alle autorità Art. 19 1 Il titolare di un’autorizzazione deve: a) alla polizia cantonale la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente qualora il suo intervento si riveli necessario; b) su richiesta la polizia sulle misure di intervento adottate o previste; c) di ostacolare le azioni della polizia, di enti di primo soccorso o di altre autorità; essi sono a collaborare con le autorità di polizia; d) il segreto sulle constatazioni effettuate in relazione alle attività della polizia; e) alla polizia cantonale qualunque oggetto e/o informazione che potrebbe avere penale; f) per il tramite della tessera di legittimazione e la tessera di riconoscimento qualora
2 Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell’esercizio delle funzioni dell’autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l’investigatore privato interrompa la sua indagine.
Rapporto con terzi Art. 20 1 La facoltà di intervento su terze persone è riservata esclusivamente agli agenti di sicurezza autorizzati ai sensi della legge.
2 L’agente o l’investigatore privato, su richiesta, deve definire la sua identità e precisare alla persona in questione che ha facoltà di opporre un rifiuto, in particolar modo alle misure di controllo d’identità e di perquisizione personale.
3 A chiunque non sia in possesso della necessaria autorizzazione è fatto divieto di adottare un comportamento atto ad indurre terze persone a credere che egli stia esercitando delle attività soggette ad autorizzazione. In caso di dubbio decide il Servizio.
Primo intervento
Art. 21 1 Nell’esercizio delle loro attività, gli agenti di sicurezza, gli investigatori come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza rispettano il monopolio della forza pubblica.
2 Essi non possono ricorrere all’esecuzione diretta tranne che nei casi seguenti, rispettando il principio della proporzionalità: a) difesa o stato di necessità esimente conformemente alle disposizioni del Codice svizzero; b) del diritto di domicilio; c) provvisorio ai sensi dell’articolo 218 del Codice di procedura penale; d) con consenso esplicito o tacito degli interessati, quali controlli di veicoli o di effetti o perquisizioni corporali, in occasione di grandi manifestazioni; e) minori nel quadro di compiti delegati da collettività pubbliche.
Perquisizione personale Art. 22 1 Gli agenti di sicurezza autorizzati che hanno seguito la formazione specifica possono perquisire persone che si presentano ai controlli d’ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.
2 Le perquisizioni, volte in particolare all’accertamento del porto abusivo di, armi, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.
3 Gli oggetti di cui al capoverso 2 sono immediatamente trattenuti dal personale delle agenzie private di sicurezza.
4 L a polizia cantonale è informata senza indugio e procede per quanto di sua competenza.
Armi ed equipaggiamento Art. 23
1 Il Consiglio di Stato stabilisce le attività per le quali può essere richiesto il permesso di porto d’armi nonché le prescrizioni in materia di armi e equipaggiamento.
2 Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sulle armi. Capitolo quinto Aspetto esteriore
Tessera di legittimazione Art. 24
1 Oltre all’autorizzazione, il richiedente riceve una tessera di legittimazione ufficiale.
2 Scaduta l’autorizzazione i titolari sono obbligati a restituire la tessera all’autorità competente.
3 Gli agenti di sicurezza, nell’esercizio della loro attività, sono obbligati ad avere sempre con sé la tessera ufficiale e a portarla in maniera visibile.
4 Non soggiacciono all’obbligo di portare la tessera in maniera visibile gli agenti di sicurezza e gli investigatori, in civile, qualora svolgono attività di protezione di persone o di investigazione e raccolta di informazioni, nella misura in cui delle esigenze di servizio lo impongano.
Tessera di riconoscimento Art. 25 Le agenzie di sicurezza e/o investigazione devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento che permetta di identificare per quale agenzia un agente o un investigatore stia esercitando.
Uniformi, emblemi e veicoli Art. 26
1 L’immagine delle imprese di sicurezza e/o investigazione e l’aspetto dei loro agenti dev’essere chiaramente distinguibile rispetto alle autorità e istituzioni statali. In particolare: a) gli stemmi, gli emblemi, le tessere di riconoscimento e i veicoli delle imprese di devono distinguersi chiaramente da quelli della polizia; b) di sicurezza e/o investigazione e i loro impiegati devono astenersi dall’uso, per del termine «polizia» o di qualunque derivato da questo sostantivo.
2 Il preventivo preavviso del Dipartimento è d’obbligo e vincolante. Capitolo sesto Sanzioni e procedura di ricorso
Punibilità
Art. 27 Sono punibili ai sensi della presente legge: a) responsabile ai sensi dell’art. 9;
b) di sicurezza, gli investigatori e gli indipendenti; c) che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercitano delle attività soggiacciono alla presente legge.
Contravvenzioni
Art. 28 1 È punibile con una multa di almeno 200 franchi fino ad un massimo di 20’000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle norme della legge o del regolamento.
2 L’importo minimo per chi esercita, senza autorizzazione, delle attività che richiedono un’autorizzazione conformemente alla presente legge è fissato a 500 franchi.
3 L’importo minimo per il rappresentante responsabile che contravviene ai suoi obblighi è fissato a
2’000 franchi.
4 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero relative alle contravvenzioni.
5 Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.
Competenza
Art. 29 Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Ricorso
Art. 30
1 Contro le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi di cui ai capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo. Capitolo settimo Disposizioni finali e transitorie
Competenze del Consiglio di Stato Art. 31 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze: a) il Dipartimento o le unità amministrative competenti per l’applicazione della presente b) eventuali definizioni delle attività di sicurezza e di investigazione; c) le modalità d’impiego di dispositivi di segnalazione, segnatamente di quelli su autoveicoli; d) l’uso delle uniformi e degli emblemi per i componenti di organizzazioni al beneficio e) eventuali limitazioni in ambito di pubblicità; f) le tasse relative all’autorizzazione; g) ulteriori prescrizioni relative alla tessera di legittimazione e di riconoscimento, il contenuto; h) il Dipartimento o le unità amministrative competenti per stabilire i requisiti minimi di scolastica e professionale; i) eventuali eccezioni temporanee all’obbligo di formazione per il rappresentante l) ulteriori norme concernenti la formazione professionale, di base e continua.
Obbligo di notifica da parte delle autorità Art. 32 1 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.
Validità delle autorizzazioni in vigore Art. 33 Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge restano valide alle condizioni fissate in occasione del loro rilascio e fino alla loro scadenza o alla loro estinzione.
Abrogazione
Art. 34 La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell’8 novembre 1976 è abrogata.
Entrata in vigore Art. 35 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore 1 . Pubblicata nel BU 2021 , 33.
1 Entrata in vigore: 1° giugno 2021 - BU 2021, 33.
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