Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (191.110)
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Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica

Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (del 7 dicembre 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 23 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, decreta: Capitolo I Disposizioni generali
Catalogo parrocchiale
a) allestimento e tenuta Art. 1 1 Il Consiglio parrocchiale allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale delle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana.
2 Le iscrizioni delle persone aventi diritto di voto nel catalogo parrocchiale avvengono con cognome, nome, data completa di nascita, paternità, sesso, Comune/i di attinenza, nazionalità, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto. Per le aventi diritto di voto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.
b) pubblicazione Art. 2 1 Il Consiglio parrocchiale pubblica annualmente, durante le prime tre domeniche del mese di febbraio, il catalogo parrocchiale aggiornato al 31 gennaio.
2 L’avviso di pubblicazione è affisso all’albo parrocchiale; il catalogo può essere consultato da ogni avente diritto in materia ecclesiastica residente nel Comune nei giorni di pubblicazione.
Uso delle campane a scopi non liturgici Art. 3
1 L’uso delle campane a scopi non liturgici, in modo particolare il battito dell’ora e lo scampanio, non deve arrecare disturbo alla quiete dalle 21:00 alle 07:00.
2 Restano riservate le disposizioni e le convenzioni in uso nelle singole parrocchie.
Uso degli edifici sacri a scopi non liturgici Art. 4 1 Gli edifici sacri possono essere messi a disposizione, con il consenso del Consiglio parrocchiale, per attività di interesse pubblico, se ciò non intralcia il normale esercizio del culto.
2 L’uso di edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un regolamento approvato dall’Assemblea parrocchiale.
Registri e archivi parrocchiali Art. 5 Il Consiglio parrocchiale conserva gli atti degli organi parrocchiali e cura la tenuta dei registri parrocchiali. Capitolo II Assemblea parrocchiale che statuisce per voto popolare

Convocazione

Art. 6 1 L’Assemblea parrocchiale è convocata dal Consiglio parrocchiale mediante pubblicazione dell’avviso all’albo parrocchiale durante i dieci giorni precedenti la riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
2 Se una carica diventa vacante durante il periodo di elezione, la data dell’Assemblea è fissata dal Consiglio parrocchiale.
3 L’Assemblea nomina il presidente del giorno e due scrutatori, che costituiscono l’ufficio elettorale.
Presentazione delle candidature Art. 7 1 È eleggibile quale membro o supplente nel Consiglio parrocchiale e quale delegato della Parrocchia chi è iscritto nel catalogo parrocchiale; il delegato può essere membro o supplente del Consiglio parrocchiale.
2 Le candidature sono presentate per iscritto al Consiglio parrocchiale o durante l’Assemblea
3 Se il numero dei candidati è pari al numero degli eleggendi, l’elezione è tacita.
4 Se il numero dei candidati è inferiore agli eleggendi, i candidati proposti sono eletti e viene convocata una nuova Assemblea per completare le nomine.
Espressione del voto Art. 8 1 Le schede di voto sono distribuite agli elettori dopo l’apertura dell’Assemblea e la costituzione dell’ufficio elettorale.
2 L’elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati; per la nomina del parroco possono essere usate schede stampate.
3 Per ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire; per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.
4 Le schede bianche e le schede nulle non sono computate; per i motivi di nullità si applica per analogia l’art. 44 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b della legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.
Ufficio elettorale Art. 9 L’ufficio elettorale presiede le operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e procede alla proclamazione e alla pubblicazione dei risultati.
Modalità di elezione Art. 10 1 Le elezioni avvengono con il sistema della maggioranza assoluta.
2 La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità rispetto a quello delle schede valide e computabili.
3 In caso di parità di voti tra i candidati, l’elezione è determinata per sorteggio dal presidente dell’ufficio elettorale.
Difetto della maggioranza assoluta Art. 11 1 In difetto della maggioranza assoluta, il Consiglio parrocchiale indice un’elezione di ballottaggio convocando una successiva Assemblea.
2 L’elezione di ballottaggio avviene con il sistema della maggioranza relativa; sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3 Possono essere presentate nuove candidature.
4 Il regolamento parrocchiale può stabilire che l’Assemblea per l’elezione di ballottaggio sia tenuta subito dopo l’elezione con il sistema della maggioranza assoluta. Capitolo III Assemblea parrocchiale che statuisce in seduta pubblica
Assemblee ordinaria e straordinaria Art. 12 1 L’Assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale in seduta ordinaria una volta all’anno; il regolamento parrocchiale può prevedere due sessioni ordinarie.
2 L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria: a) parrocchiale lo ritiene opportuno; b) un sesto delle persone iscritte nel catalogo parrocchiale ne fa domanda scritta e al presidente del Consiglio parrocchiale indicando gli oggetti da trattare; il regolamento può fissare un numero minore di firme.

Convocazione

Art. 13 1 L’Assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale mediante pubblicazione dell’avviso all’albo parrocchiale durante i dieci giorni precedenti la riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
2 La convocazione d’urgenza avviene con comunicazione scritta e inviata almeno due giorni prima la data dell’assemblea.

Funzionamento

Art. 14 1 Il presidente del Consiglio parrocchiale dirige l’Assemblea.
2 È nominato un presidente del giorno che non faccia parte del Consiglio parrocchiale in carica: a) deliberare sui conti preventivi e consuntivi; b) nominare la Commissione della gestione;
c) altri casi stabiliti nel regolamento parrocchiale.
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Sistema di voto Art. 15 1 L’Assemblea vota per alzata di mano; essa vota per voto segreto se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
2 In caso di parità la votazione viene ripetuta nell’Assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, la proposta è respinta.
3 Il cittadino escluso dal voto per un caso di collisione non è computato nel numero dei presenti.
Diritto suppletorio Art. 16 Per quanto non disciplinato nel presente capitolo, si applica per analogia la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), in modo particolare per: a) delle Assemblee ordinarie (art. 17 cpv. 1 e 2 e art. 22 LOC); 1 b) del giorno (art. 21 LOC); c)
2 d) (art. 24 e 25 LOC); e) nell’Assemblea (art. 27 LOC); f) del presidente (art. 28 LOC); g) di collisione (art. 32 LOC); h) e i rapporti (art. 33 LOC); i) delle decisioni assembleari (art. 41 LOC). Capitolo IV Commissione della gestione
Commissione della gestione Art. 17
1 L’Assemblea nomina ogni quadriennio, nella seduta costitutiva, la Commissione della gestione.
2 Essa si compone di un minimo di due membri e due supplenti. 3
2bis Non possono fare parte della Commissione della gestione: a) i supplenti, il segretario e il cassiere del Consiglio parrocchiale e i dipendenti della b) nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; c) che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri, i supplenti, il segretario e il del Consiglio parrocchiale. Alle Parrocchie con meno di 300 parrocchiani l’Ordinario può concedere deroghe. 4
3 Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie per un quadriennio.
4 Gli articoli 181, 183 e 184 LOC si applicano per analogia.
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Attribuzioni

Art. 18 1 La Commissione della gestione esamina la gestione e si pronuncia sugli oggetti che richiedono una decisione dell’Assemblea in virtù dell’art. 15 lett. a-g della legge.
2 L’Assemblea o il regolamento parrocchiale possono affidare a una Commissione speciale l’esame degli oggetti del capoverso precedente, ad eccezione dell’art. 15 lett. b. Capitolo V Consiglio parrocchiale

Carica

Art. 19 1 I membri e i supplenti del Consiglio parrocchiale sono eletti per un periodo di quattro anni e sono sempre rieleggibili.
1 Lett. modificata dal R 18.2.2009; in vigore dal 20.2.2009 - BU 2009, 131.
2 Lett. abrogata dal R 18.2.2009; in vigore dal 20.2.2009 - BU 2009, 131.
3 Cpv. modificato dal R 30.1.2013; in vigore dal 1.5.2013 - BU 2013, 76.
4 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385; precedente modifica: BU 2013,

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Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385; precedente modifica: BU 2013,

76.

2 Per il primo quadriennio la carica è obbligatoria.
3 Se la Parrocchia si estende su più Comuni o frazioni, si avrà riguardo affinché i Comuni e le frazioni siano adeguatamente rappresentati.
4 Non possono far parte dello stesso Consiglio parrocchiale coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; l’incompatibilità si applica anche ai supplenti, al segretario e al cassiere. Alle Parrocchie con meno di 300 parrocchiani l’Ordinario può concedere deroghe. 6
Convocazione delle sedute Art. 20 Il presidente convoca il Consiglio parrocchiale mediante comunicazione scritta personale: a) lo reputa necessario; b) di almeno un terzo dei membri del Consiglio parrocchiale. In quest’ultimo caso, se il presidente non vi dà seguito entro tre giorni, la convocazione può essere fatta dal vicepresidente o da un membro.
Trasmissione delle decisioni all’Ordinario Art. 21
1 Il Consiglio parrocchiale trasmette all’Ordinario: a) che necessitano il consenso dell’Ordinario (art. 15 lett. d-g, art. 16 e art. 19 cpv. 2 legge); b) deliberazioni dell’Assemblea parrocchiale; c) parrocchiali; d) preventivi e consuntivi; e) sottoscritte con altri enti pubblici o terzi. 7
2 Nel caso in cui il Comune versi la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Consiglio parrocchiale trasmette al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti.
Diritto suppletorio Art. 22 Per quanto non disciplinato nel presente capitolo, si applica per analogia la legge organica comunale, in modo particolare per: a) (art. 81 LOC); b) (art. 85 e 86 LOC); c) e la validità della seduta e la chiamata dei supplenti (art. 94-98 LOC); d) delle decisioni e la loro revoca (art. 99 e 102 LOC); e) di interesse e il divieto di prestazione (art. 100 e 101 LOC); f) (art. 103 LOC); g) degli atti e il rilascio di estratti (art. 105 LOC); h) delle risoluzioni (art. 111 LOC); i) di informazione, di discrezione e di riserbo (art. 104 e 112 LOC); 8 j) non preventivate e i sorpassi di spesa (art. 115 e 165 LOC); k) della gestione finanziaria e della contabilità (art. 151 LOC). Capitolo VI Commissione di ricorso indipendente
Composizione e funzionamento Art. 23 1 La Commissione di ricorso indipendente è composta di tre membri e due supplenti nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato su proposta dell’Ordinario.
2 Essa è presieduta da un magistrato o da un ex magistrato dell’ordine giudiziario e decide a maggioranza assoluta.
3 I supplenti partecipano alle sedute con voto consultivo; in caso di assenza o impedimento legale i supplenti sostituiscono i membri.
4 La Commissione ha sede a Bellinzona. Capitolo VII Norme finali
6 Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385; precedente modifica: BU 2013,

76.

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Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385.
8 Lett. modificata dal R 24.6.2010; in vigore dal 27.8.2010 - BU 2010, 334.
Convenzioni, consuetudini e contratti Art. 24
1 Le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistenti tra la Parrocchia e il Comune restano in vigore.
2 Esse vanno nondimeno adeguate alla legge nei termini previsti dall’art. 24 della legge laddove vi si trovano in contrapposizione.
Norma abrogativa Art. 25 Il regolamento della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici del 18 giugno 1886 è abrogato. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2005. Pubblicato nel BU 2004 , 433 e 446.
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