Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (173.300)
CH - TI

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) (del 23 gennaio 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 11 aprile 2016 n. 7181 del Consiglio di Stato; – il rapporto 15 novembre 2016 n. 7181 R della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: CAPITOLO I Campo di applicazione, funzioni e retribuzione
Campo di applicazione Art. 1 La presente legge regola le remunerazioni dei dipendenti sottoposti alla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).
Elenco e classificazione delle funzioni Art. 2 1 L’elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d’intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) per quanto attiene il loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.
2 La valutazione analitica delle funzioni avviene in modo trasparente e non discriminatorio.
3 Una nuova valutazione delle funzioni viene elaborata se gli elementi che ne determinano la classificazione esistente si sono modificati in maniera significativa e durevole.
4 Il Consiglio di Stato consulta le organizzazioni del personale e informa il Gran Consiglio sui cambiamenti di contenuto della classificazione dei dipendenti attraverso il rendiconto.
Elementi della retribuzione Art. 3 Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli stipendi, i supplementi e le indennità stabiliti negli articoli seguenti. CAPITOLO II Stipendi e indennità
Scala degli stipendi Art. 4 1 Le classi di stipendio dei dipendenti cantonali sono stabilite come segue: Classe Minimo Massimo
1 40’610 62’133
2 45’963 70’692
3 51’213 79’175
4 56’369 87’598
5 61’446 96’278
6 66’454 104’332
7 71’405 112’677
8 76’312 121’031
9 81’187 129’412
10 86’041 137’838
11 90’887 146’328
12 95’737 154’349
13 100’602 162’416
14 105’495 170’550
15 110’427 178’769
16 115’411 187’095
17 120’459 195’545
18 125’583 204’142
19 130’794 212’903
20 136’105 221’851
2 Ogni classe è composta di 24 aumenti, suddivisi in 4 livelli: – contiene 4 aumenti, – contiene 5 aumenti, – contiene 6 aumenti, – contiene 9 aumenti.
3 È garantito il principio di considerare il minimo salariale della rispettiva categoria professionale tenendo conto delle specificità del pubblico impiego.
4 Il Regolamento rispetta quale soglia d’entrata per la prima classe di regola un lordo annuo di fr.
43’000.–.
5 A ogni aumento corrisponde uno stipendio di riferimento prefissato.
Adeguamento al rincaro Art. 5 1 Gli stipendi dei dipendenti sottoposti alla LORD e lo stipendio di riferimento per la definizione degli onorari dei Consiglieri di Stato sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
2 L’adeguamento degli stipendi è stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente.
3 Dopo consultazione delle organizzazioni del personale il Consiglio di Stato può decidere di adeguare interamente o parzialmente gli stipendi al rincaro oppure può stabilire il pagamento di una indennità completiva parziale o totale.
Stipendio e indennità in caso di occupazione parziale Art. 6 In caso di grado d’occupazione parziale lo stipendio e le indennità previste dalla presente legge sono calcolati in proporzione all’attività prestata.
Supplementi di stipendio Art. 7 1 L’autorità di nomina può stabilire supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti.
2 Questi supplementi di stipendio non sono assicurabili ai fini della previdenza professionale.
Diritto allo stipendio Art. 8
1 Il diritto allo stipendio e ad eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in funzione effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto d’impiego.
2 Lo stipendio è corrisposto in tredici mensilità.
Stipendio iniziale Art. 9 1 Lo stipendio iniziale è fissato dall’autorità di nomina e corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per la rispettiva funzione.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento lo stipendio iniziale dei docenti senza esperienza.
3 L’autorità di nomina stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di candidati con esperienza.
4 L’autorità di nomina può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l’esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.
Riduzione dello stipendio iniziale Art. 10 1 Nel caso in cui, a titolo eccezionale, si debba ricorrere a candidati che non dispongono di tutti i requisiti o per i quali è previsto un periodo di introduzione, l’autorità di nomina può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione.
2 Trascorso il periodo d’introduzione, il dipendente viene inserito nella classe corrispondente alla sua funzione con il riconoscimento degli aumenti annuali maturati.
Contratti speciali e casi eccezionali Art. 11 1 Per funzioni particolari che esigono delle conoscenze altamente specializzate, il Consiglio di Stato, e per funzioni particolari di spettanza di diversa autorità di nomina sentiti l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o la relativa autorità giudiziaria competente, può derogare alla classificazione della funzione e al massimo di stipendio previsto dalla presente legge.
2 Deroga analoga può essere applicata in casi eccezionali, allo scopo di assicurarsi la collaborazione
Aumenti annuali Art. 12 1 I dipendenti hanno diritto a un aumento annuale di stipendio corrisposto secondo la scala stipendi, riservata l’applicazione dell’art. 13, fino al massimo della classe della funzione occupata.
2 Gli aumenti annuali vengono corrisposti all’inizio dell’anno civile per gli impiegati o all’inizio dell’anno scolastico per i docenti.
3 L’impiegato matura l’aumento se all’inizio dell’anno civile ha compiuto almeno 6 mesi di servizio: se ne ha prestati meno l’aumento è computato solo a contare dall’anno successivo. Questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.
4 Il docente matura l’aumento all’inizio dell’anno scolastico se nel precedente anno scolastico ha compiuto ininterrottamente almeno 4 mesi di servizio. Questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.
Aumenti annuali: mancata concessione per inadempienza Art. 13 1 Se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l’autorità di nomina può bloccare l’aumento annuale mediante decisione formale.
2 Il dipendente dev’essere sentito.
3 Restano riservate le norme per il trasferimento o la disdetta.
Aumenti annuali nel periodo di prova Art. 14 Durante il periodo di prova non vengono concessi aumenti salariali.

Promozioni

Art. 15 1 La promozione consiste nel passaggio individuale da una funzione ad un’altra di grado superiore.
2 La promozione può avvenire in seguito a: a) di una funzione superiore resasi vacante; b) significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica della
3 In caso di promozione il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l’art. 9; il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello precedente maggiorato di un aumento annuo.
Trasferimento a funzione inferiore Art. 16
1 In caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio deve corrispondere almeno allo stipendio della classe della nuova funzione con gli aumenti maturati.
2 Il regolamento precisa le condizioni.
3 Il dipendente dev’essere sentito.
Riclassificazione della funzione Art. 17 1 La riclassificazione consiste nell’assegnazione di una nuova classe di stipendio a una determinata funzione.
2 La riclassificazione avviene a fronte di modifiche sostanziali nei compiti attribuiti a una funzione oppure a seguito di una modifica sostanziale dei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione.
3 Essa impone l’esecuzione di una nuova valutazione analitica.
4 Gli stipendi modificati a seguito di una riclassificazione vengono calcolati seguendo i medesimi principi applicati per le promozioni o per i trasferimenti a funzione inferiore.
Premio per prestazioni eccezionali Art. 18 1 Ai dipendenti che si sono distinti per prestazioni particolarmente elevate e straordinarie l’autorità di nomina può: a) una gratificazione straordinaria unica, non assicurabile all’Istituto di previdenza del Ticino (in seguito Istituto di previdenza); b) dei giorni di congedo pagato; c) la partecipazione a particolari corsi di formazione o di perfezionamento d) la possibilità di concedere modalità più flessibili di svolgere il lavoro in funzione del e della funzione.
2 Le relative proposte formulate dai rispettivi funzionari dirigenti devono essere motivate con un
3 Il premio può essere accordato a gruppi di dipendenti; il premio può essere utilizzato anche per il finanziamento di manifestazioni o eventi comuni.
Modalità di pagamento Art. 19
1 I dodici tredicesimi dello stipendio e le indennità per i figli sono pagati mensilmente.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce i modi e la scadenza mensile di pagamento dello stipendio, come pure la scadenza del pagamento della tredicesima mensilità.
3 Per stabilire il diritto alla tredicesima mensilità dello stipendio si tiene conto dell’entrata in servizio, nonché delle modificazioni e delle riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell’anno.
Conversione della tredicesima in giorni di congedo Art. 20 Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’autorità di nomina può concedere la facoltà agli impiegati di chiedere la conversione parziale o totale della tredicesima mensilità in congedo.
Calcolo degli anni di servizio Art. 21 1 Vengono riconosciuti come anni di servizio gli anni in cui il dipendente ha avuto un rapporto d’impiego con lo Stato.
2 I periodi di congedo non pagato che superano trenta giorni all’interno di un anno civile non vengono computati negli anni di servizio.
3 Gli anni di apprendistato o praticantato non vengono computati quali anni di servizio presso lo Stato.
4 Gli anni di servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi sono riconosciuti in caso di cambiamento di datore di lavoro pubblico e lo sono di regola in caso di assunzione nelle scuole cantonali. 1
Gratifiche per anzianità di servizio Art. 22
1 Dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratifica pari a 20 giorni lavorativi di congedo pagato; la gratifica può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente.
2 I periodi di congedo non pagati superiori a 30 giorni non vengono computati.
3 La gratifica può essere distribuita al massimo sui 4 anni successivi all’anno di maturazione del diritto.
4 Su richiesta del dipendente la gratifica può essere sostituita con il pagamento; è determinante lo stipendio riconosciuto al dipendente al momento della nascita del diritto.
Compenso per lavoro straordinario Art. 23 Le ore di lavoro straordinario vengono recuperate con un uguale numero di ore di congedo, entro i sei mesi successivi. Quando il recupero non è possibile, esse danno diritto ad un’indennità pari al compenso orario calcolato sulla base dello stipendio mensile x 12, nei limiti consentiti dall’art. 71 cpv. 3 LORD.
Trasferte e picchetti per servizio festivo e notturno Art. 24 Le norme che regolano il diritto e l’ammontare delle indennità di trasferta, di picchetto, di servizio festivo e notturno sono stabilite in un apposito regolamento.
Assegni per i figli Art. 25 Il dipendente ha diritto agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale e cantonale sugli assegni familiari.
Indennità per supplenze Art. 26
1 L’impiegato che, su incarico dell’autorità di nomina, supplisce un dipendente di categoria superiore, ha diritto, a contare dal primo giorno, per una supplenza effettiva di durata superiore a 3 mesi, a un’indennità nei limiti stabiliti dal regolamento.
2 Per i docenti sono applicabili le norme del regolamento specifico per le supplenze docenti.
Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego
1 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349.
Art. 27 1 In caso di scioglimento del rapporto d’impiego per disdetta secondo l’art. 60 cpv. 3 lett.
2 L’indennità riconosciuta al dipendente è calcolata secondo la formula seguente:
18 mensilità x anni interi di servizio prestati
30
3 Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile.
4 Dal 58° anno di età sono applicabili le norme riguardanti l’Istituto di previdenza.
5 In caso di disdetta secondo l’art. 60 cpv. 3 lett. h) LORD, il dipendente ha diritto a un’indennità di uscita pari a una volta e mezzo quella prevista dal cpv. 2.
6 Per i docenti delle scuole elementari e delle scuole dell’infanzia lo scioglimento del rapporto d’impiego di cui al cpv. 1, è da intendere presso lo stesso datore di lavoro.
Rifiuto dell’indennità di uscita Art. 28 L’indennità d’uscita non è concessa nei casi in cui il dipendente rifiuti senza motivi validi un posto di lavoro adeguato.
Prestazioni ai superstiti Art. 29 1 Alla morte del dipendente in servizio i suoi superstiti ricevono lo stipendio del mese in corso cui si aggiunge un’indennità unica pari a 1/4 dello stipendio annuo, compresi gli assegni per i figli.
2 Sono considerati superstiti: a) o partner registrato; b) per i quali il dipendente percepisce assegni per figli come da art. 25. CAPITOLO III Stipendio in caso di assenza
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali Art. 30
1 In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionali, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio grado d’occupazione per i primi 365 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale e il 90% per i successivi 365 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni.
2 Lo Stato ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e può subordinare il diritto allo stipendio ad una visita medica da parte del medico del personale o di un medico di fiducia.
3 Allo scadere dei 730 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte di una decisione dell’Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso.
4 Lo stipendio dei docenti, per tutte le inabilità lavorative durante l’anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola.
Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio professionali Art. 31
1 In caso di assenza per malattia o infortunio professionali o per evento di cui risponde l’assicurazione militare, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al suo grado d’occupazione per la durata di 730 giorni di inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni.
2 Allo scadere dei 730 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte di una decisione dell’Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso.
3 Lo stipendio dei docenti, per tutte le inabilità lavorative durante l’anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola.
Annuncio all’assicurazione invalidità Art. 32 1 Il dipendente che presenta un’inabilità lavorativa dovuta a malattia o infortunio, deve presentare una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità al più tardi dopo sei mesi dall’inizio dell’inabilità lavorativa.
2 Il servizio medico del personale comunica in ogni tempo le situazioni di inabilità lavorativa con decorso negativo o incerto al servizio di rilevamento tempestivo dell’assicurazione invalidità.
Retribuzione in caso di rendimento ridotto
Art. 33 1 Qualora la capacità di rendimento del dipendente sia ridotta a causa di problemi di d’impiego, indipendentemente dal diritto alla rendita d’invalidità, ricercando quando possibile una funzione confacente alla nuova situazione.
2 Per i casi di rendimento ridotto con diritto a rendita d’invalidità, qualora l’assicurazione invalidità riveda la propria decisione, l’autorità di nomina modifica il rapporto d’impiego secondo le nuove condizioni.
3 Per i casi di rendimento ridotto senza diritto a rendita d’invalidità, l’autorità di nomina riesamina periodicamente l’evoluzione del rendimento; allorquando esso risulti essere nuovamente conforme alle prestazioni richieste per la funzione, l’autorità di nomina modifica il rapporto d’impiego secondo le nuove condizioni.
4 Restano riservate le norme per il trasferimento a funzione inferiore.
Riduzione dello stipendio in di malattia o infortunio causati da colpa Art. 34 1 Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto.
2 Sono inoltre applicabili i principi enunciati nella legislazione federale in materia di assicurazione infortuni e di assicurazione militare.
Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio Art. 35 2 1 In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio militare o simili, di tipo obbligatorio, è versato lo stipendio integrale.
2 Sono considerati servizio obbligatorio: a) reclute; b) di avanzamento; c) di ripetizione; d) della Croce Rossa; e) civile obbligatoria; f) civile sostitutivo.
Indennità perdita di guadagno 3 Art. 36 4 Tutte le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge sono versate al datore di lavoro.

Surrogazione

Art. 37 1 Le indennità giornaliere o le rendite dell’assicurazione federale per l’invalidità, le rendite (indennità uniche) versate dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall’assicurazione militare federale spettano al datore di lavoro ritenuto che lo stipendio previsto dagli art. 30 o 31 sia pagato integralmente.
2 Lo Stato subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente contro il terzo responsabile.

Compensazione

Art. 38 1 Lo stipendio, esclusi gli assegni per i figli o per l’aiuto allo studio, può essere trattenuto a compensazione di quanto dovuto dal dipendente al datore di lavoro per imposte, tasse, multe, danni arrecati al datore di lavoro.
2 La compensazione per pretese dello Stato sullo stipendio del dipendente può avvenire solo previa diffida.
3 Al dipendente è in ogni caso garantito il minimo vitale previsto dalla legislazione federale sull’esecuzione e sul fallimento; restano riservate le compensazioni a seguito di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.
Recupero in caso di compensi non dovuti Art. 39 1 Nel caso in cui un dipendente abbia beneficiato di compensi salariali oppure indennità ai quali non aveva diritto, tale importo in eccesso deve essere reso al datore di lavoro.
2 Art. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 23.

3

Nota marginale modificata dalla L 18.11.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 23.
4 Art. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 23.
2 Nel caso di difficoltà economica del dipendente e se ne è dimostrata la buona fede, l’autorità di
3 Il recupero è esigibile entro e non oltre cinque anni dal momento in cui il datore di lavoro ha preso conoscenza dell’esistenza di compensi salariali non dovuti. CAPITOLO IV Contestazioni di natura pecuniaria
Contestazioni di natura pecuniaria Art. 40 1 L’autorità di nomina decide sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali.
2 Contro le decisioni dell’autorità di nomina è dato ricorso ai sensi degli art. 65 e 66 LORD. CAPITOLO V Disposizioni finali
Norma transitoria:
a) adeguamento dei salari alle nuove classi Art. 41 1 Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2 Ai dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della classe previsto per la funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al raggiungimento di questo minimo.
3 Ai dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 prevedevano un aumento o un avanzamento all’1.1.2017 per gli impiegati e all’1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. All’1.1.2018 per gli impiegati e all’1.9.2018 per i docenti lo stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.
4 Agli impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 avrebbero consentito un aumento o un avanzamento dall’1.1.2018, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. Per essi all’1.1.2019 lo stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.
5 Qualora da un confronto eseguito per ogni dipendente dal 2017 tra l’applicazione del modello salariale precedente e l’applicazione dei cpv. 3 e 4 risultasse che il modello precedente fosse più favorevole al dipendente in modo significativo, il Consiglio di Stato potrebbe considerare il riconoscimento di uno scatto supplementare secondo il modello precedente. Per tali correttivi si pone un limite massimo complessivo di fr. 300’ - 400’000.--.
6 I dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale nel 2016, mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all’1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato all’aumento immediatamente superiore ove questo sia previsto. Art. 42 1 È istituita una commissione paritetica, formata da sei membri, tre in rappresentanza del Consiglio di Stato e tre rappresentanti dei dipendenti, allo scopo di valutare eventuali divergenze nella fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni.
2 Il Consiglio di Stato e l’insieme delle organizzazioni sindacali definiscono i casi che devono essere sottoposti all’esame della commissione, che rassegnerà un rapporto all’indirizzo del Consiglio di Stato.
3 L’organizzazione della commissione è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Stato.
4 I membri della commissione sono tenuti al segreto d’Ufficio.
5 Essa viene sciolta a conclusione della fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni, di regola al più tardi a conclusione del primo anno di entrata in vigore della legge.
b) calcolo dei giorni di malattia o di infortunio Art. 43
1 Per i dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio non professionale aperto secondo la legge previgente, viene riportato nel nuovo sistema il numero di giorni di malattia o infortunio non professionale accumulati fino a quel momento e vengono successivamente applicati i nuovi disposti.
2 Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa al momento dell’entrata in vigore della di giorni di malattia o infortunio non professionale o infortunio professionale accumulati fino a quel momento e vengono successivamente applicati i nuovi disposti.
3 Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa, come da art. 30, al momento dell’entrata in vigore della presente legge e che nel contempo sono in riduzione di stipendio, si applicano le disposizioni della legge previgente.
c) rincaro Art. 44 L’adeguamento al rincaro di cui all’art. 5 della presente legge è sospeso finché l’indice nazionale dei prezzi al consumo (base tabella 2010) non supera un indice di 100 punti.
Disposizioni abrogative Art. 45 La legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro del 10 giugno 1985 e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogate.
Entrata in vigore Art. 46
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore. 5 Pubblicata nel BU 2017 , 81.
5 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 81.
Markierungen
Leseansicht