Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
                            Legge  sugli  stipendi  degli  impiegati  dello Stato  e dei   docenti  (LStip)  (del  23  gennaio  2017)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  11  aprile  2016  n.    7181  del  Consiglio  di Stato;  –  il rapporto  15  novembre  2016  n.    7181  R   della   Commissione  della  gestione  e   delle   finanze,  decreta:  CAPITOLO  I  Campo  di applicazione,  funzioni  e retribuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  La  presente  legge  regola     le  remunerazioni  dei     dipendenti  sottoposti  alla  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995  (LORD).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  e classificazione  delle  funzioni  Art.  2  1  L’elenco  delle  funzioni  e    la  relativa    classificazione  degli  impiegati  dello  Stato  e    dei  docenti  sono   stabiliti  dal   Consiglio  di  Stato,  d’intesa  con  le  autorità  di  nomina   competenti   ai  sensi  dell’art.  2   cpv.  1   della  Legge  sull’ordinamento  degli   impiegati  dello   Stato  e dei  docenti  (LORD)  per  quanto  attiene  il  loro  personale,    mediante  regolamento  basato,  di  principio,  sulla  valutazione  analitica  di    ogni  singola  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  analitica   delle  funzioni  avviene  in    modo  trasparente  e   non  discriminatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una    nuova  valutazione  delle  funzioni  viene    elaborata  se  gli  elementi    che    ne  determinano  la  classificazione  esistente   si    sono  modificati   in    maniera  significativa  e   durevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio    di  Stato    consulta  le  organizzazioni  del  personale  e    informa  il   Gran  Consiglio  sui  cambiamenti  di    contenuto   della  classificazione  dei   dipendenti  attraverso  il   rendiconto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elementi  della  retribuzione  Art.  3  Gli  impiegati  e  i   docenti  percepiscono    annualmente  gli  stipendi,  i   supplementi  e    le  indennità  stabiliti  negli   articoli  seguenti.  CAPITOLO   II  Stipendi  e   indennità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scala  degli  stipendi  Art.  4  1  Le  classi  di stipendio   dei  dipendenti   cantonali  sono  stabilite  come   segue:  Classe  Minimo  Massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    40’610    62’133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    45’963    70’692
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    51’213    79’175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    56’369    87’598
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    61’446    96’278
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    66’454  104’332
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    71’405  112’677
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    76’312  121’031
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    81’187  129’412
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    86’041  137’838
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    90’887  146’328
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    95’737  154’349
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  100’602  162’416
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  105’495  170’550
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  110’427  178’769
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  115’411  187’095
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  120’459  195’545
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  125’583  204’142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  130’794  212’903
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  136’105  221’851
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   classe  è composta   di    24  aumenti,  suddivisi  in 4   livelli:  –  contiene   4   aumenti,  –  contiene  5   aumenti,  –  contiene  6 aumenti,  –  contiene  9   aumenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    garantito  il   principio  di  considerare  il   minimo  salariale    della  rispettiva  categoria  professionale  tenendo  conto  delle  specificità  del  pubblico  impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Regolamento  rispetta  quale  soglia   d’entrata  per   la prima  classe  di regola  un  lordo  annuo   di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A   ogni  aumento  corrisponde  uno  stipendio   di riferimento  prefissato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  al rincaro  Art.  5  1  Gli  stipendi  dei  dipendenti    sottoposti    alla    LORD  e    lo  stipendio  di  riferimento    per    la  definizione  degli  onorari  dei  Consiglieri  di  Stato  sono  adeguati  all’evoluzione  dell’indice   nazionale  dei  prezzi   al    consumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adeguamento  degli  stipendi  è  stabilito    dal  Consiglio  di  Stato  al  1°  gennaio  di  ogni  anno,  sulla  base  dell’indice  nazionale   mensile  effettivo  dei  prezzi  al consumo   di    novembre  dell’anno   precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  consultazione    delle  organizzazioni  del  personale  il    Consiglio  di  Stato  può  decidere  di  adeguare  interamente  o parzialmente  gli  stipendi  al    rincaro  oppure  può  stabilire  il pagamento  di    una  indennità  completiva  parziale  o   totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stipendio  e indennità  in  caso  di occupazione  parziale  Art.  6  In    caso  di grado  d’occupazione   parziale  lo    stipendio  e   le indennità  previste   dalla   presente  legge  sono  calcolati  in proporzione  all’attività   prestata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supplementi  di  stipendio  Art.  7  1  L’autorità  di  nomina  può  stabilire  supplementi  di  stipendio  per  remunerare  compiti  assegnati  temporaneamente  e   che  eccedono  quelli  normalmente  previsti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questi  supplementi   di    stipendio   non  sono  assicurabili  ai    fini  della  previdenza  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  allo  stipendio  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  allo   stipendio  e   ad  eventuali  indennità   decorre  dal  giorno  dell’entrata   in    funzione  effettiva  e   si    estingue  al momento  della  cessazione   del  rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   stipendio   è   corrisposto  in    tredici  mensilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stipendio  iniziale  Art.  9  1  Lo  stipendio  iniziale  è fissato  dall’autorità  di nomina  e corrisponde,  per  impiegati   senza  esperienza,  allo  stipendio  minimo  previsto  per  la    rispettiva  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  nel  regolamento  lo stipendio  iniziale  dei  docenti  senza  esperienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  di  nomina  stabilisce    nel  regolamento  i  criteri  che  determinano    lo  stipendio  iniziale  nel  caso  di candidati  con  esperienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di  nomina  può  stabilire    uno  stipendio    iniziale    maggiore,    quando  ciò  è  giustificato  da  circostanze  speciali,    quali    l’esercizio    di  una  funzione  analoga  in  un    altro  posto,  preparazione  speciale,  capacità  e condizioni   particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riduzione  dello  stipendio  iniziale  Art.  10  1  Nel  caso  in cui,  a   titolo  eccezionale,   si    debba  ricorrere  a   candidati  che   non  dispongono  di  tutti  i  requisiti  o   per  i  quali  è   previsto  un  periodo  di    introduzione,  l’autorità  di nomina  può  stabilire,  per  due   anni  al    massimo,  uno  stipendio  fino  a   due  classi  inferiore  rispetto  a quello  minimo   previsto  per  la    funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trascorso  il  periodo  d’introduzione,  il  dipendente  viene   inserito  nella  classe  corrispondente   alla  sua  funzione  con  il   riconoscimento  degli  aumenti   annuali   maturati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratti  speciali  e casi  eccezionali  Art.  11  1  Per    funzioni    particolari  che  esigono  delle    conoscenze    altamente  specializzate,  il  Consiglio  di    Stato,  e per  funzioni  particolari  di    spettanza  di    diversa  autorità   di nomina  sentiti  l’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio  o   la  relativa    autorità  giudiziaria  competente,  può  derogare    alla  classificazione  della  funzione  e   al    massimo  di    stipendio  previsto  dalla  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Deroga  analoga  può   essere  applicata   in    casi   eccezionali,  allo  scopo  di    assicurarsi  la collaborazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aumenti  annuali  Art.  12  1  I  dipendenti  hanno  diritto    a   un  aumento  annuale  di  stipendio  corrisposto  secondo  la  scala  stipendi,  riservata  l’applicazione    dell’art.    13,  fino  al  massimo  della  classe  della  funzione  occupata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  aumenti  annuali  vengono  corrisposti  all’inizio  dell’anno  civile    per  gli  impiegati  o  all’inizio  dell’anno  scolastico  per   i  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impiegato   matura  l’aumento  se  all’inizio  dell’anno   civile  ha   compiuto   almeno  6 mesi   di    servizio:  se  ne  ha  prestati   meno  l’aumento  è   computato  solo  a   contare  dall’anno   successivo.  Questa  regola  fa  stato  anche  per  le    interruzioni  di    servizio  non   pagate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    docente  matura    l’aumento  all’inizio  dell’anno  scolastico  se  nel  precedente    anno  scolastico  ha  compiuto  ininterrottamente  almeno  4  mesi    di  servizio.  Questa  regola  fa  stato  anche  per  le  interruzioni  di    servizio   non  pagate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aumenti  annuali:  mancata   concessione  per  inadempienza  Art.  13  1  Se  le  prestazioni    del  dipendente  sono  insufficienti,  l’autorità  di  nomina  può  bloccare  l’aumento  annuale  mediante  decisione  formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   dipendente  dev’essere  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le    norme  per  il   trasferimento  o   la    disdetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aumenti  annuali   nel   periodo  di prova  Art.  14  Durante  il   periodo  di    prova  non  vengono  concessi  aumenti  salariali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozioni
                            Art.  15  1  La  promozione  consiste   nel  passaggio  individuale  da  una  funzione  ad   un’altra   di    grado  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   promozione  può   avvenire  in    seguito  a:  a)   di una  funzione  superiore  resasi  vacante;  b)  significativo   dei  compiti,  sostanziato  mediante  una  nuova  valutazione  analitica  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    promozione  il   dipendente  riceve  lo    stipendio  calcolato  secondo   l’art.   9;    il   nuovo  stipendio  non  deve  essere   inferiore  a   quello   precedente   maggiorato   di    un  aumento   annuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  a funzione  inferiore  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di    trasferimento  a   funzione  di classe  inferiore,  lo    stipendio  deve  corrispondere  almeno  allo  stipendio  della   classe  della  nuova  funzione  con  gli  aumenti   maturati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  precisa  le    condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente  dev’essere  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riclassificazione  della   funzione  Art.  17  1  La  riclassificazione  consiste  nell’assegnazione   di    una  nuova  classe  di    stipendio  a   una  determinata  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    riclassificazione  avviene  a  fronte  di  modifiche    sostanziali    nei  compiti  attribuiti  a   una  funzione  oppure  a   seguito  di una  modifica   sostanziale   dei  requisiti  richiesti  per  l’esercizio  della   funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  impone  l’esecuzione   di    una  nuova  valutazione  analitica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  stipendi  modificati  a   seguito  di  una  riclassificazione    vengono  calcolati  seguendo  i  medesimi  principi  applicati  per   le promozioni  o   per  i  trasferimenti  a   funzione  inferiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Premio  per  prestazioni  eccezionali  Art.  18  1  Ai  dipendenti  che  si    sono  distinti   per   prestazioni  particolarmente  elevate  e   straordinarie  l’autorità  di    nomina  può:  a)  una  gratificazione  straordinaria  unica,  non   assicurabile  all’Istituto  di previdenza  del  Ticino  (in seguito  Istituto  di    previdenza);  b)  dei  giorni  di    congedo  pagato;  c)  la  partecipazione  a   particolari     corsi  di  formazione  o   di   perfezionamento  d)  la  possibilità  di  concedere    modalità    più  flessibili  di  svolgere  il   lavoro  in  funzione    del  e   della  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    relative  proposte    formulate  dai  rispettivi  funzionari    dirigenti  devono  essere    motivate  con    un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   premio  può  essere  accordato  a gruppi  di    dipendenti;  il   premio  può  essere   utilizzato  anche  per  il  finanziamento  di    manifestazioni  o   eventi  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  pagamento  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dodici  tredicesimi  dello  stipendio  e   le    indennità  per  i figli  sono   pagati  mensilmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  stabilisce   i  modi  e   la  scadenza  mensile  di  pagamento  dello   stipendio,  come  pure  la    scadenza  del  pagamento  della   tredicesima  mensilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  stabilire  il   diritto   alla  tredicesima   mensilità  dello  stipendio  si    tiene  conto  dell’entrata   in servizio,  nonché  delle   modificazioni  e delle  riduzioni  di    stipendio   intervenute  nel  corso  dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conversione  della  tredicesima  in  giorni  di congedo  Art.  20  Compatibilmente  con   le    esigenze   di    servizio,  l’autorità  di    nomina  può  concedere  la facoltà  agli  impiegati  di chiedere   la conversione  parziale   o totale  della  tredicesima  mensilità  in    congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  degli  anni  di  servizio  Art.  21  1  Vengono  riconosciuti  come  anni  di  servizio  gli  anni  in  cui    il  dipendente    ha    avuto    un  rapporto  d’impiego   con   lo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  periodi  di    congedo   non  pagato  che  superano   trenta  giorni  all’interno  di un  anno  civile   non  vengono  computati  negli  anni  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  anni  di  apprendistato    o  praticantato  non  vengono  computati  quali    anni  di  servizio  presso  lo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  anni  di    servizio  prestati  come  docente  delle  scuole  comunali  ticinesi  sono  riconosciuti  in    caso  di  cambiamento  di datore   di    lavoro   pubblico  e   lo    sono  di    regola  in    caso   di    assunzione  nelle  scuole  cantonali.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratifiche  per   anzianità  di  servizio  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dopo  venti  anni  di  servizio  e  successivamente  ogni  cinque  anni,  al  dipendente  può  essere  accordata   una   gratifica  pari   a   20  giorni   lavorativi  di    congedo  pagato;  la gratifica  può  essere  corrisposta  anche  se gli anni  di    servizio  non  sono  stati   prestati  ininterrottamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  periodi  di congedo  non  pagati  superiori   a   30  giorni   non  vengono  computati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    gratifica    può  essere  distribuita  al  massimo  sui    4   anni  successivi  all’anno    di  maturazione    del  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Su  richiesta  del  dipendente  la    gratifica  può  essere  sostituita  con  il pagamento;  è   determinante  lo  stipendio  riconosciuto  al    dipendente  al    momento  della  nascita  del  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compenso  per  lavoro   straordinario  Art.  23  Le  ore    di  lavoro  straordinario    vengono  recuperate  con    un    uguale  numero    di  ore  di  congedo,  entro  i  sei    mesi  successivi.  Quando  il   recupero  non  è   possibile,  esse  danno  diritto  ad  un’indennità  pari    al  compenso  orario  calcolato  sulla  base  dello    stipendio    mensile  x   12,  nei  limiti  consentiti  dall’art.   71  cpv.   3 LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferte  e   picchetti  per   servizio  festivo   e notturno  Art.  24  Le  norme  che   regolano  il diritto  e   l’ammontare   delle  indennità   di    trasferta,  di picchetto,  di  servizio  festivo  e notturno  sono  stabilite  in    un  apposito  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegni  per  i  figli  Art.  25  Il    dipendente  ha  diritto  agli  assegni  per  i   figli  previsti    dalla  legislazione    federale  e  cantonale  sugli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  per  supplenze  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’impiegato  che,  su  incarico    dell’autorità    di  nomina,  supplisce    un  dipendente  di  categoria  superiore,  ha  diritto,  a  contare  dal  primo  giorno,  per    una  supplenza  effettiva  di  durata  superiore  a   3   mesi,  a   un’indennità  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti   sono  applicabili  le    norme  del   regolamento  specifico  per  le    supplenze  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  d’uscita  in  caso  di  scioglimento  del  rapporto  d’impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dalla   L   22.9.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  349.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27  1  In  caso   di    scioglimento   del  rapporto   d’impiego  per  disdetta   secondo  l’art.  60   cpv.  3   lett.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  riconosciuta   al dipendente  è   calcolata  secondo  la    formula  seguente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  mensilità  x   anni  interi  di    servizio   prestati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Determinante  ai fini  del  conteggio  è l’ultimo  stipendio  mensile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dal  58°  anno  di età   sono  applicabili  le    norme  riguardanti  l’Istituto  di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    disdetta  secondo   l’art.  60  cpv.  3 lett.  h)  LORD,  il   dipendente  ha  diritto  a   un’indennità  di  uscita  pari   a   una  volta  e mezzo  quella  prevista  dal   cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  i   docenti  delle  scuole  elementari  e    delle    scuole    dell’infanzia    lo  scioglimento  del  rapporto  d’impiego  di cui   al    cpv.   1,    è   da  intendere  presso  lo    stesso  datore  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto  dell’indennità  di  uscita  Art.  28  L’indennità   d’uscita  non   è   concessa  nei  casi   in    cui  il   dipendente   rifiuti  senza  motivi  validi  un  posto  di    lavoro   adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  ai    superstiti  Art.  29  1  Alla   morte  del  dipendente  in    servizio  i  suoi  superstiti  ricevono  lo    stipendio   del  mese  in  corso  cui  si    aggiunge  un’indennità  unica   pari   a   1/4  dello   stipendio  annuo,  compresi  gli  assegni  per   i  figli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  superstiti:  a)   o partner  registrato;  b)  per  i  quali   il   dipendente   percepisce   assegni  per  figli  come  da   art.  25.  CAPITOLO  III  Stipendio  in  caso  di assenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  allo  stipendio  in  caso  di assenza  per  malattia  o   infortunio  non  professionali  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  assenza  per  malattia  o   per  infortunio    non  professionali,  anche  discontinui,  comprovati  da  certificato  medico,  il dipendente  percepisce  lo stipendio   calcolato   in base   al proprio  grado  d’occupazione  per   i  primi   365  giorni   di durata  dell’inabilità  lavorativa  parziale  o   totale  e il   90%  per  i  successivi   365  giorni  di durata  dell’inabilità  lavorativa  parziale  o totale  all’interno  di    un   periodo  di  osservazione  di    900  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   Stato  ha  la    facoltà  di    far  eseguire   visite   di controllo   e   può  subordinare   il   diritto  allo  stipendio  ad  una  visita   medica   da  parte  del  medico   del  personale   o di un   medico  di    fiducia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Allo   scadere  dei  730  giorni  di    durata  dell’inabilità   lavorativa  parziale   o   totale  all’interno  di    un  periodo  di  osservazione  di  900    giorni,  oppure  a    fronte  di  una  decisione    dell’Istituto  di  previdenza    di  riconoscimento  di    una   rendita  intera  di    invalidità,  il pagamento  dello   stipendio  cessa  in    ogni   caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo    stipendio    dei  docenti,  per  tutte    le  inabilità  lavorative  durante  l’anno  scolastico,  è   calcolato  in  proporzione  alla  durata   della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  allo  stipendio  in  caso  di assenza  per  malattia  o   infortunio  professionali  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso   di  assenza  per  malattia  o infortunio  professionali  o per  evento   di cui   risponde  l’assicurazione  militare,    il    dipendente  percepisce  lo  stipendio  calcolato  in  base  al  suo  grado  d’occupazione  per  la  durata    di  730  giorni  di  inabilità    lavorativa  parziale  o   totale    all’interno    di  un  periodo  di osservazione  di    900  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo   scadere  dei  730  giorni  di    durata  dell’inabilità   lavorativa  parziale   o   totale  all’interno  di    un  periodo  di  osservazione  di  900    giorni,  oppure  a    fronte  di  una  decisione    dell’Istituto  di  previdenza    di  riconoscimento  di    una   rendita  intera  di    invalidità,  il pagamento  dello   stipendio  cessa  in    ogni   caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo    stipendio    dei  docenti,  per  tutte    le  inabilità  lavorative  durante  l’anno  scolastico,  è   calcolato  in  proporzione  alla  durata   della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annuncio  all’assicurazione  invalidità  Art.  32  1  Il  dipendente  che  presenta  un’inabilità  lavorativa  dovuta    a   malattia  o   infortunio,  deve  presentare  una  domanda  di  prestazioni  all’assicurazione  invalidità    al  più  tardi  dopo  sei  mesi  dall’inizio  dell’inabilità  lavorativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    servizio  medico  del  personale    comunica  in  ogni  tempo  le  situazioni  di  inabilità    lavorativa  con  decorso  negativo  o   incerto  al servizio  di    rilevamento  tempestivo  dell’assicurazione  invalidità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Retribuzione  in  caso  di  rendimento  ridotto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33  1  Qualora  la  capacità  di  rendimento    del  dipendente  sia  ridotta    a    causa  di  problemi  di  d’impiego,  indipendentemente  dal  diritto  alla  rendita  d’invalidità,  ricercando    quando    possibile  una  funzione  confacente   alla  nuova  situazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  casi  di  rendimento  ridotto  con  diritto  a   rendita  d’invalidità,  qualora  l’assicurazione  invalidità  riveda  la  propria  decisione,  l’autorità  di  nomina  modifica  il   rapporto  d’impiego  secondo    le  nuove  condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  casi    di  rendimento  ridotto  senza  diritto  a   rendita    d’invalidità,  l’autorità  di  nomina  riesamina  periodicamente  l’evoluzione  del  rendimento;  allorquando  esso   risulti  essere  nuovamente  conforme  alle  prestazioni  richieste   per  la    funzione,  l’autorità   di    nomina  modifica   il   rapporto  d’impiego  secondo  le  nuove  condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Restano  riservate  le    norme  per  il   trasferimento  a   funzione  inferiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riduzione  dello  stipendio  in  di malattia  o   infortunio  causati  da  colpa  Art.  34  1  Il  diritto  allo  stipendio  può   essere  ridotto  o   soppresso  se  il dipendente  ha  cagionato  la  malattia  o   l’infortunio   intenzionalmente   o   per   grave  negligenza,  si    è   consapevolmente  esposto   a   un  pericolo  straordinario,   ha  compiuto  un’azione  temeraria,  oppure  se  ha  commesso  un  crimine  o   un  delitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre    applicabili  i  principi    enunciati    nella  legislazione  federale  in  materia  di  assicurazione  infortuni  e   di    assicurazione  militare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  allo  stipendio  in  caso  di assenza  per  servizio  obbligatorio  Art.  35  2  1  In  caso  di interruzione  del  lavoro   dovuta  a   servizio   militare   o simili,  di tipo   obbligatorio,  è  versato  lo    stipendio  integrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  servizio  obbligatorio:  a)  reclute;  b)  di    avanzamento;  c)   di    ripetizione;  d)  della  Croce   Rossa;  e)  civile  obbligatoria;  f)  civile  sostitutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  perdita   di  guadagno  3  Art.  36  4  Tutte  le    indennità   per  perdita  di guadagno  previste  dalla   legge  sono  versate  al    datore  di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Surrogazione
                            Art.  37  1  Le  indennità   giornaliere  o le    rendite  dell’assicurazione  federale  per   l’invalidità,  le    rendite  (indennità  uniche)  versate  dall’assicurazione    obbligatoria  contro  gli  infortuni    o  dall’assicurazione  militare  federale  spettano   al    datore  di lavoro   ritenuto  che  lo stipendio  previsto  dagli  art.  30   o   31  sia  pagato  integralmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   Stato   subentra  fino  a copertura  dello  stipendio   corrisposto  nei  diritti   del  dipendente  contro  il terzo  responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compensazione
                            Art.  38  1  Lo  stipendio,  esclusi  gli  assegni  per   i  figli  o per  l’aiuto  allo   studio,   può   essere   trattenuto  a  compensazione  di  quanto  dovuto  dal  dipendente    al  datore  di  lavoro  per  imposte,  tasse,  multe,  danni  arrecati   al    datore  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   compensazione  per   pretese  dello  Stato   sullo   stipendio  del  dipendente  può  avvenire  solo  previa  diffida.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  dipendente  è  in  ogni  caso  garantito  il    minimo  vitale    previsto    dalla  legislazione  federale  sull’esecuzione  e  sul  fallimento;    restano  riservate    le  compensazioni  a    seguito  di  danni  causati  intenzionalmente  o   per  negligenza  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recupero  in caso  di  compensi  non   dovuti  Art.  39  1  Nel  caso  in cui  un   dipendente  abbia  beneficiato  di    compensi  salariali  oppure  indennità  ai  quali  non  aveva  diritto,  tale  importo  in    eccesso  deve  essere   reso  al    datore  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 18.11.2019;  in vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   18.11.2019;  in    vigore  dal  1.2.2020  - BU  2020,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 18.11.2019;  in vigore  dal  1.2.2020  -  BU   2020,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  difficoltà  economica  del  dipendente  e   se ne  è   dimostrata  la buona  fede,  l’autorità  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   recupero   è   esigibile  entro  e   non  oltre  cinque  anni   dal   momento   in cui   il   datore  di    lavoro  ha  preso  conoscenza  dell’esistenza  di    compensi   salariali  non   dovuti.  CAPITOLO  IV  Contestazioni   di natura  pecuniaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contestazioni  di  natura  pecuniaria  Art.  40  1  L’autorità  di    nomina  decide  sulle  pretese  di natura  pecuniaria   derivanti  dal  rapporto  di  impiego  dei  dipendenti  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   dell’autorità  di    nomina  è   dato  ricorso  ai    sensi  degli   art.  65  e 66  LORD.  CAPITOLO   V  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  adeguamento  dei  salari  alle  nuove   classi  Art.  41  1  Ai  dipendenti  viene  garantito  lo  stipendio  percepito  al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  dipendenti   con  uno  stipendio  determinante  inferiore   a   quello  minimo  della  classe  previsto   per  la  funzione,  lo    stipendio   sarà  adeguato  fino  al    raggiungimento  di    questo  minimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  dipendenti  con  uno    stipendio    determinante  compreso  tra    il   minimo    e   il   massimo  della  classe  prevista  per   la    funzione   e   per  i  quali  le disposizioni  vigenti  nel  2016  prevedevano  un   aumento  o   un  avanzamento  all’1.1.2017  per  gli  impiegati   e   all’1.9.2017   per  i  docenti,   lo    stesso  sarà  riconosciuto  a  tale  data  secondo  il   modello   precedente.  All’1.1.2018  per  gli  impiegati  e   all’1.9.2018  per  i  docenti  lo  stipendio  sarà  poi  adeguato  all’aumento  immediatamente   superiore  della  nuova  classe  salariale  ove  questo  sia  previsto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Agli    impiegati  con  uno  stipendio  determinante  compreso  tra  il   minimo  e  il   massimo  della    classe  prevista  per  la    funzione  e per   i  quali  le    disposizioni  vigenti   nel  2016  avrebbero  consentito  un  aumento  o  un    avanzamento  dall’1.1.2018,  lo  stesso  sarà    riconosciuto  a  tale    data  secondo  il    modello  precedente.  Per  essi    all’1.1.2019    lo  stipendio  sarà  poi  adeguato  all’aumento  immediatamente  superiore  della  nuova  classe  salariale  ove  questo  sia   previsto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Qualora  da    un    confronto  eseguito  per    ogni    dipendente    dal  2017  tra  l’applicazione  del  modello  salariale  precedente   e   l’applicazione  dei  cpv.   3   e   4 risultasse  che   il   modello   precedente  fosse  più  favorevole  al  dipendente    in  modo  significativo,  il    Consiglio  di  Stato  potrebbe  considerare  il  riconoscimento  di  uno  scatto  supplementare    secondo  il  modello    precedente.    Per    tali  correttivi    si  pone  un  limite  massimo  complessivo  di fr. 300’  - 400’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  dipendenti    al  massimo    della  carriera,    in  classe  speciale  o    con  contratto    speciale  nel  2016,  mantengono  il   medesimo  stipendio    nel  2017.  Per  essi    all’1.1.2018    lo  stipendio  sarà  adeguato  all’aumento  immediatamente   superiore   ove  questo   sia  previsto.  Art.  42  1  È  istituita  una  commissione  paritetica,  formata  da   sei  membri,   tre   in    rappresentanza  del  Consiglio  di  Stato  e tre  rappresentanti  dei  dipendenti,  allo  scopo  di  valutare   eventuali  divergenze  nella  fase  introduttiva  della  nuova  classificazione  delle   funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  e l’insieme   delle  organizzazioni  sindacali  definiscono  i  casi   che   devono  essere  sottoposti  all’esame  della    commissione,  che  rassegnerà    un  rapporto    all’indirizzo  del  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione  della  commissione    è    disciplinata  da  un  apposito  regolamento    approvato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  membri  della  commissione  sono   tenuti  al    segreto   d’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Essa  viene   sciolta  a conclusione  della   fase  introduttiva  della  nuova  classificazione   delle  funzioni,  di  regola  al più  tardi  a   conclusione  del  primo  anno  di    entrata   in    vigore  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  calcolo  dei  giorni   di  malattia  o   di infortunio  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    i  dipendenti  che  presentano  un  biennio    di  malattia    o  infortunio  non    professionale  aperto  secondo  la legge  previgente,  viene   riportato  nel  nuovo   sistema  il   numero  di    giorni  di    malattia  o  infortunio  non  professionale  accumulati  fino  a   quel  momento  e vengono   successivamente  applicati  i  nuovi  disposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i   dipendenti  che  presentano  un’inabilità    lavorativa    al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  di  giorni  di    malattia  o infortunio  non  professionale  o   infortunio  professionale  accumulati  fino   a quel  momento  e   vengono  successivamente   applicati  i  nuovi  disposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  dipendenti  che   presentano  un’inabilità  lavorativa,  come  da  art.  30,  al    momento  dell’entrata   in  vigore  della    presente  legge    e    che  nel    contempo  sono  in  riduzione  di  stipendio,  si  applicano    le  disposizioni  della  legge  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  rincaro  Art.  44  L’adeguamento   al    rincaro   di    cui  all’art.   5   della   presente   legge  è   sospeso  finché  l’indice  nazionale  dei  prezzi  al    consumo  (base  tabella  2010)  non  supera  un   indice   di 100  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  Art.  45  La  legge  concernente  l’adeguamento   degli  stipendi  statali   al    rincaro  del  10   giugno  1985  e  la    legge  sugli  stipendi   degli  impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del   5 novembre   1954  sono  abrogate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di    referendum,  questa   legge  è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   l’entrata  in vigore.  5  Pubblicata  nel   BU  2017  ,  81.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Entrata   in    vigore:  1° gennaio  2018  -  BU  2017,  81.