Legge concernente l’ istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri
9.2.1.2 Legge concernente l’ istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (del 20 giugno 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 31 cpv. 1, 2 e 4 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla pr otezione dell’ ambiente;
1) anamento del febbraio 1974, modi ficato il 23 dicembre 1987;
1988 n. 3273 del Consiglio di St ato, decreta: TITOLO I Generalità
Istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del
Sottoceneri
Per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, è istituito un Ente avente personalità giuridica di si estende ai Comuni dei Distretti di Mendrisio TITOLO II Ente per lo smaltimento de i rifiuti del Sottoceneri CAPITOLO I
Compiti dell’ Ente
a) principali
1 L’ Ente provvede a riciclare, rendere innocui o eliminare in ap positi impianti e discariche quelli ad essi assimilabili, pro venienti dal suo comprensorio. All’ Ente competono parimenti le necessarie oper azioni di trasb ordo. I Comuni del comprensorio dell’ E nte sono tenuti a consegnare a nella loro giurisdizione. È data facoltà all’ Ente di assumere, mediante convenzione e d’ intesa con il Consiglio di Stato, lo provenienti da Comuni situati fuori dal suo Restano riservate tutte le compe tenze attribuite dalla LALIA al l’ autorità cantonale.
b) sussidiari
L’ Ente, d’ intesa con il Consig lio di Stato, può provvedere an che alla raccolta, al trasporto e
Sede dell’ Ente
La sede dell’ Ente è fissata dal Consiglio di Stato.
Esonero fiscale
L’ Ente è esente da imposte cantonali e comunali dirette. CAPITOLO II Organizzazione A. Organi
In generale
Art. 6
Gli organi de ll’ Ente sono:
1. il Consiglio di amministrazione;
1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina e composizione
Art. 7
1 Il Consiglio di amministrazione dell’ Ente è nominato dal Consi glio di Stato per un periodo di Si compone di 5 membri. Nell’ operare la scelta, il Consiglio d i Stato tiene conto di un’ equa
2) Il mandato scade alla fine del primo semestre successivo al rin novo dei poteri cantonali e può essere
Ufficio presidenziale
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presiden te ed un vicepresidente, che adenza del mandato del Consiglio stesso.
Compiti
Art. 9
1 Il Consiglio di amministrazione esercita la direzione generale dell’ Ente e decide validamente su qualunque oggetto che la pres ente legge non riserva ad altri organi o autorità. In particolare il Consiglio di amministrazione: bilità, al funzionamento e alla gestione dell’ Ente, soggetti a ratifica da parte del Consiglio di Stato; b) elabora il preventivo e il consuntivo, le proposte per i cred iti di progettazione e i progetti delle opere di investimento, con i relativi p reventivi di spesa e i piani d i finanziamento;
3) massimo complessivo di fr. 200'0 00.--;
4)
5) necessari alla realizzazione delle opere; preventivo, fatta riserva per una eventuale delega partic olare al Direttore. Esso può fare spese correnti non preventivate fino all’ importo annuo complessivo di fr. 50’000.--. h) nomina il Direttore ed i dipendenti dell’ Ente; i) rappresenta l’ Ente di front e ai terzi regolamentando il diri tto di firma; l) stipula le convenzioni di cui all’ art. 2 cpv. 4. Il Consiglio di amministrazione può far Capitolo ad esperti e a periti esterni. Il Consiglio di amministrazione informa periodicamente i Comuni sulla propria attività e li consulta in e pianificatorie.
Convocazione
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione de l presidente, ogni qualvolta lo membri del Consiglio o
Funzionamento
6) Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se s seduta; non è ammessa l’ astensione ne fa le veci. Le deliberazioni sono
2. IL DIRETTORE
Compiti
Il Direttore gestisce le attività correnti dell’ Ente e assume le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio di amministrazione. Istruisce le pratiche di comp etenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso ed esegue le decisioni dello stesso . B. Revisione dei conti
Competenze
Art. 13
7) La revisione dei conti spetta al Controllo cantonale delle fina nze.
1
razioni di gestione, la rispon denza di queste con le decisioni degli organi competenti e i conti; b) presenta ogni anno il suo rappor to al Gran Consiglio per il t ramite del Consiglio di Stato. Il Controllo cantonale delle finanze ha in ogni tempo il diritt o di prendere visione dei libri contabili dell’ Ente. C. Autorità superiori
Autorità
Art. 14
Le autorità superiori dell’ Ente sono:
1. Il Consiglio di Stato;
2. Il Gran Consiglio.
Competenze del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato: ormità delle stesse con le esigenze di salvaguardia dell’ ambiente; razione e ne fissa gli emolume nti e le indennità; c) ratifica i regolamenti elaborat i dal Consiglio di amministraz ione; d) sottopone al Gran Consiglio per approvazione il preventivo e il consuntivo dell’ Ente; e) sottopone al Gran Consiglio per approvazione le proposte per i crediti di progettazione, i progetti delle opere con i relativi prevent ivi di spesa e piani di finan ziamento;
8) dal Gran Consiglio; fronte al Gran Consiglio; dell’ Ente.
Competenze del Gran Consiglio
Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: il consuntivo dell’ Ente; one, i progetti delle opere e autorizza le relative spese.
9) CAPITOLO III Finanziamento
Degli investimenti
Art. 17
1 dei propri investimenti media nte: investimento. Gli interessi e gli ammortamenti sono computati nei costi di ge
Dei costi di gestione
1 Le spese d’ esercizio dell’ Ente sono coperte da una tassa prel evata sui rifiuti consegnati da Enti pubblici e privati. Le modalità di calcolo della tassa sono definite in un regolame L’ ammontare della tassa è fissat o dal Consiglio di amministraz ione. CAPITOLO IV Conti
Preventivi, consuntivi e spese di investimento
10)
11) Per la presentazione dei preve ntivi e dei consuntivi, nonché pe r l’ approvazione delle spese per analogia, la Legge sulla ges tione e sul controllo finanziario dello Stato.
Conto amministrativo
1 Il conto amministrativo contiene le uscite e le entrate che ser vono all’ adempimento dei compiti dell’ Ente. Il conto amministrativo si comp one del conto di gestione corren te e del conto degli investimenti.
Conto di gestione corrente
1 relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato. In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un ca rattere di consumo, gli interessi e gli o a seconda del genere d’ investimento.
Conto degli investimenti
1 Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari ch e servono alla costituzione di importanti beni propr i con una durata di utilizzazione di più a nni. Il conto degli investimenti deve indicare l’ investimento lordo e netto.
Contenuto del preventivo
1 Il preventivo comprende le previ sioni sulle spese e sui ricavi della gestione corrente con ogno da coprire con la tassa di cui all’ art. 18. Esso deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entra te e delle uscite del conto investimenti per
Contenuto del consuntivo
1 Nel bilancio patrimoniale devono figurare tutte le attività e l e passività dell’ Ente, compresi i residui attivi e passivi.
Contenuto del bilan cio patrimoniale Art. 25
1 tutti gli attivi e i passivi dell’ Ente. Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimo I passivi sono classif icati in modo da indi care il capitale di terzi e l’ eventuale capitale proprio.
Impiego dei crediti
Art. 26
I crediti possono essere impiegati dal Consiglio di amministraz ione solo per l’ oggetto per il quale furono accordati.
Gestione corrente; spese non preventivate, sorpassi
Art. 27
1 Fatta riserva dell’ art. 9 cpv. 2 lett. g), il Consiglio di amm inistrazione non può fare spese non reventivo, né superare quelle iscritte. I sorpassi devono esser e evidenziati e giustificati nel consunt ivo.
Sorpassi per investimenti
Art. 28
1 I sorpassi di credito per gli investimenti e per le opere vanno evidenziati e giustificati nel Tali sorpassi devono inoltre essere approvati secondo le norme previste per i relativi crediti. TITOLO III Disposizioni transitorie e finali
Nomina del primo Consiglio di amministrazione; seduta
costitutiva
Il Consiglio di Stato entro tre mesi dall’ entrata in vigore de lla presente legge nomina il ll’ Ente e convoc a la seduta cos titutiva dello stesso.
Competenze transitorie
Art. 30
Fino alla seduta costitutiva del Consiglio di amministrazione d ell’ Ente, il Consiglio di Stato provvede alla realizzazione delle opere che il piano cantonale di risanamento del febbraio 1974, modificato il 23 dicembre 1987, assegn a all’ Ente.
Proprietà degli immobil i e delle opere; impegni
prio o dell’ Ente. Il Consiglio di Stato fissa, d’ intesa con il Consiglio di ammi nistrazione, il momento e le modalità di
Scioglimento dei Consorzi esistenti
Dopo la costituzione degli organi dell’ Ente, il Consiglio di S tato stabilisce il termine per lo enti, avuto riguardo di garantir ecessarie iniziative ad esso relative, ritenuto che: a) istituisce una Commissione ai sensi dell’ art. 41 cpv. 1 dell a legge del 21 febbraio 1974 sul consorziamento dei Comuni con il compito di regolare, in partic olare, i compensi tra i Comuni dei due Consorzi; b) l’ Ente subentra negli attivi e passivi dei disciolti Consorz i, nonché negli impegni da loro assunti; c) l’ Ente assume la continuazione dei rapporti di impiego con g li attuali dipendenti dei due Consorzi.
Modificazioni di leggi esistenti
Art. 33
Gli art. 1, 2, 3 (cpv. 3 e 5), 9, 12, 13, 14, 16 (cpv. 1), 17, 69, 113 e 121 bis (cpv. 2) della LALIA sono abrogati e sost ituiti dai seguenti: Art. 1; 2; 3 c pv. 3 e 5; 9;
12) Capitolo III Pianificazione
13) A. Piano cantonale di risanamento Art. 13; 14; 16 cpv. 1; 17 ; 69; 113; 121 bis cpv. 2;
14)
Entrata in vigore
Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum e
15) leggi e degli atti Con la pubblicazione, essa entra in vigore.
16)
1988 , 287. Note:
1) RS 814.01
2) Cpv. modificato dalla L 3.2.1997; in vigore dal 14.3.1997 - B U 1997, 155.
3) Lett. modificata dalla L 21.6. 1999; in vigore dal 20.8.1999 - BU 1999, 203.
4) Lett. modificata dalla L 21.6. 1999; in vigore dal 20.8.1999 - BU 1999, 203.
5) Lett. abrogata dalla L 18.5.19 94; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
6) Art. modificato dalla L 3.2.1 997; in vigore dal 14.3.1997 - B U 1997, 155.
7) Art. modificato dalla L 20.4. 2004; in vigore dal 1.9.2004 - B U 2004, 256.
8) Lett. modificata dalla L 21.6. 1999; in vigore dal 20.8.1999 - BU 1999, 203.
9) Lett. modificata dalla L 21.6. 1999; in vigore dal 20.8.1999 - BU 1999, 203.
10) Nota marginale modificata dalla L 21.6.1999; in vigore dal 2 0.8.1999 - BU 1999, 203.
11) Art. modificato dalla L 20. 4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256; precedente modifica:
Le modifiche qui appresse so no inserite nella L menzionata. Le modifiche qui appresse so no inserite nella L menzionata. Le modifiche qui appresse so no inserite nella L menzionata. Approvazione federale: 15.9.1988 - BU 1988, 294. Entrata in vigore: 7.10.1988 - BU 1988, 287.
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