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Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica (del 30 marzo 2017) La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure (la Conferenza), visti: L’articolo 79b del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)
1 ; L’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)
2 ; L’articolo 4 let. b) e c) del Concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti); Su proposta della Commissione latina della Probazione, dell’8 marzo 2017, e della Commissione concordataria latina, del 9 marzo 2017; d e c i d e : TITOLO I Sorveglianza elettronica a titolo di esecuzione della pena detentiva o pena detentiva sostitutiva (art. 79b cpv. 1 let. a CP) Capitolo 1 Campo d’applicazione

Genere di pena

Art. 1

L’esecuzione mediante sorveglianza elettronica è ammissibile per le pene detentive nonché per le pene detentive sostitutive delle multe e delle pene pecuniarie.

Durata della pena

Art. 2

1 La sorveglianza elettronica è ammessa a condizione che la pena pronunciata oppure la durata totale delle pene eseguibili simultaneamente sia compresa tra un minimo di 20 giorni e
12 mesi al massimo.
2 La detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione per il calcolo. (Principio della pena lorda)
3
.
3 Per le pene sospese parzialmente, è determinante la durata totale della pena inflitta (parte sospesa più parte da eseguire).

Residuo di pene e pena unica

Art. 3

Se dopo la revoca della liberazione condizionale, uno o più residui di pena devono ancora essere eseguiti, gli elementi seguenti sono determinanti per il calcolo della durata della pena: a) b) Capitolo 2 Condizioni

Condizioni personali

Art. 4

Per beneficiare della sorveglianza elettronica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) c)
1 RS 311.0
2 RS 311.01
3 Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena

pronunciata, senza computare la detenzione già espiata. Il principio netto significa che l’esame delle

condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, computando la detenzione già espiata.

d) e) bis CP; f) g) h) i) j) k) l) Capitolo 3 Procedura

Compiti dell’autorità

Art. 5

L’autorità di esecuzione: a) b) c) d)

Documenti da trasmettere

Art. 6

La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti: a)

Altre forme di esecuzione

Art. 7

1 Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della sorveglianza elettronica, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma di esecuzione.
2 Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e comunicare, d’inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata. Capitolo 4 Attuazione

Piano di esecuzione della

sorveglianza elettronica (PESE)

Art. 8

1 L’autorità competente stabilisce il piano di esecuzione della sorveglianza elettronica d’intesa con la persona condannata.
2 Il piano regola in particolare: a) b)
3 Per ogni giorno di lavoro
4 , il condannato può trascorrere al massimo 14 ore al di fuori dell’alloggio a) b) c)
4 La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana al suo domicilio.

Obblighi della persona condannata

Art. 9

1 Qualora la persona beneficiaria della sorveglianza elettronica non fosse in grado di rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente.
2 Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente in caso di perdita o interruzione del lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.
3 Durante l’esecuzione della pena, è fatto divieto di lasciare il territorio svizzero.

Controllo

Art. 10

1 Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona condannata esegua l’attività dichiarata ai fini della concessione della sorveglianza elettronica.
2 A questo scopo, essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, può in qualsiasi momento e, a seconda della tecnica utilizzata per la sorveglianza: a) b)
3 L’autorità può delegare la sua competenza.

Autorizzazione di congedo

Art. 11

1 Durante i giorni di libero dal lavoro o dalla formazione, come il sabato, la domenica e i giorni festivi, su decisione dell’autorità, la persona condannata può disporre, di un massimo di ore giornaliere di tempo libero
5 , secondo la seguente progressione:
1° e 2° mese 3 h/giorno
3° e 4° mese 4 h/giorno
5° e 6° mese 6 h/giorno
4 La nozione di lavoro è definita all’art. 4 let. f) del presente regolamento.

5

Con tempo libero ai sensi dell’art. 79b cpv. 3 CP, si intende il tempo di cui dispone una persone

liberamente fuori dal luogo di residenza e alloggio.

dal 7° mese 8 h/giorno
2 Su decisione dell’autorità, le ore di tempo libero possono essere cumulate fino ad un massimo di
24 ore tra il 3 ° e 6 ° mese e di 36 ore dal 7 ° mese. Il saldo ore resta acquisito. Capitolo 5 Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione o durante l’esecuzione della sorveglianza elettronica

Estinzione delle condizioni

Art. 12

1 Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2 e 3, viene posto fine alla sorveglianza elettronica.
2 Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la sorveglianza elettronica a condizione che la persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio.
3 In caso di revoca della sorveglianza elettronica, la persona condannata continua a scontare la pena in un carcere aperto o chiuso o, se ne adempie le condizioni, in regime di semiprigionia. Capitolo 6 Violazione delle regole / mancato rispetto del piano di esecuzione

Diffida

Art. 13

1 L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della sorveglianza elettronica o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se: – – – – – –
2 È fatta riserva della decisione di limitare il tempo libero della persona condannata.

Revoca del regime

Art. 14

1 Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo comportamento, l’autorità può revocare la sorveglianza elettronica e pronunciare, con effetto immediato, l’esecuzione del residuo della pena in regime ordinario o, se adempie tutte le condizioni, in regime di semiprigionia.
2 Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.

Sospensione

Art. 15

L’autorità può sospendere provvisoriamente il regime di sorveglianza elettronica per gravi motivi o come misura precauzionale (per esempio in presenza di un rischio di commissione di nuovi reati). In questo caso, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Una decisione formale è resa entro 10 giorni dalla sospensione.

Inchiesta penale

Art. 16

Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante l’esecuzione della sorveglianza elettronica, quest’ultima può essere sospesa o revocata. Capitolo 7 Computo dei pagamenti parziali

Modalità

Art. 17

1 Il pagamento di multe o pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più favorevole alla persona condannata.
2 Una deroga a questa regola è possibile quando la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti vengono computati sulle multe o le pene pecuniarie che si prescrivono per prime.
Capitolo 8 Partecipazione alle spese

Modalità

Art. 18

1 La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese d’esecuzione della pena.
2 L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
3 La persona condannata versa anticipi regolari.
4 Le spese supplementari di telefonia o collegamento dati, generati dall’esecuzione della pena mediante sorveglianza elettronica, come anche altre spese derivanti da obblighi o norme quali i controlli dell’astinenza, il trattamento terapeutico o altro, sono a carico della persona condannata.
5 Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento e sostegno che le incombono. Capitolo 9 Fine della sorveglianza elettronica

Rinuncia

Art. 19

La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, in regime di semiprigionia.

Liberazione condizionale

Art. 20

Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art.
86 e segg. CP). TITOLO II Sorveglianza elettronica in luogo del lavoro esterno e del lavoro e alloggio esterni (art. 79b cpv. 1 let. b CP) Capitolo 10

Principio

Art. 21

1 La sorveglianza elettronica può essere autorizzata in luogo del lavoro esterno e/o del lavoro e alloggio esterni per una durata da 3 a 12 mesi.
2 La sorveglianza elettronica assume in questo caso la funzione di fase supplementare nel regime progressivo di esecuzione della pena.

Disposizioni applicabili

Art. 22

Fatta riserva delle disposizioni seguenti, si applicano per analogia le regole di cui al Titolo I del presente regolamento. Capitolo 11 Condizioni

Condizioni temporali

della pena detentiva: a) b)

Condizioni personali

Art. 24

1 Di regola, la persona condannata può beneficiare del regime della sorveglianza elettronica dopo aver dato prova di buon comportamento durante almeno 6 mesi in regime aperto e aver superato alcuni congedi.
2 Se una prima fase di lavoro esterno è stata concessa, la persona condannata può beneficiare del regime di sorveglianza elettronica a condizione che abbia dimostrato buon comportamento durante almeno due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva).
Capitolo 12 Disposizioni particolari

Revoca del regime

Art. 25

Se la sorveglianza elettronica viene revocata, l’esecuzione del residuo della pena prosegue in regime ordinario o, se il condannato adempie le condizioni, mediante lavoro esterno.

Rinuncia

Art. 26

La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola, il residuo della pena è eseguito immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, mediante lavoro esterno. TITOLO III Responsabilità

Principio

Art. 27

1 La persona beneficiaria è responsabile per i danni causati (materiale di sorveglianza elettronica, beni, persone o altro). La persona condannata provvede alla sua copertura assicurativa.
2 La persona condannata che esegue la pena mediante sorveglianza elettronica non è assicurata contro gli infortuni da parte dello Stato. TITOLO IV Protezione dei dati

Accesso ai dati

Art. 28

Durante l’esecuzione della sanzione, i dati generati dall’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione sono accessibili: a) b) c)

Rinvio

Art. 29

Per il resto, la protezione dei dati è regolata dal diritto cantonale. TITOLO V Disposizioni finali

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2 La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adeguare la loro regolamentazione cantonale relativa all’esecuzione delle pene detentive mediante sorveglianza elettronica.
3 Il titolo I del presente regolamento si applica anche alle pene pronunciate prima dalla sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non è ancora iniziata.
4 Il titolo II del presente regolamento è retto dall’art. 388 cpv. 3 CP.
5 È pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni cantone, secondo la propria procedura. Il Segretario generale: Blaise Péquignot La presidente: Béatrice Métraux Conseillère d’Etat Pubblicato nel BU 2017 , 500.
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