Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale
                            Regolamento  concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale  (del 12 dicembre 2017)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            1  Il presente regolamento definisce i gradi e i percorsi di promozione degli agenti della  Polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i collaboratori senza statuto di polizia si applicano le disposizioni valide per l’Amministrazione  cantonale,  in  particolare  il  regolamento  dei  dipendenti  dello  Stato  dell’11  luglio  2017  (di  seguito  RDSt), art. 54.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 2
                            1  Le promozioni per anzianità per i titolari di funzioni senza responsabilità particolare di  condotta  (da  gendarme  a  sergente  e  ispettore  principale)  sono  conferite  senza  concorso.  Tra  il  sesto e l’ottavo anno di servizio vige l’obbligo di uno stage pratico presso la centrale operativa la  cui  riuscita  sarà  certificata  da  apposite  qualifiche.  La  non  realizzazione  dello  stage  o  una  sua  valutazione  complessiva  insufficiente  (livello  D)  preclude,  di  regola,  l’avanzamento  al  grado  di  sergente o ad altro grado superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  assunzioni  in  funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  (articoli  13-17  e  25-28)  sono  conferite  previo  concorso,  di  regola  nella  forma  dell’incarico.  La  nomina  potrà  essere  riconosciuta dopo il conseguimento di attestati o diplomi, cantonali o federali, e limitatamente alle  posizioni previste negli organigrammi approvati dal Dipartimento delle istituzioni. I relativi bandi di  concorso devono contenere l’indicazione della formazione, compresi eventuali certificati o diplomi,  da conseguire o per i quali è chiesto l’impegno al conseguimento entro un termine determinato. Il  mancato  conseguimento  entro  il  termine  fissato  comporterà  il  ritorno  alla  funzione  di  nomina  precedente. La Direzione della Polizia cantonale prescrive i percorsi di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   possesso   di   certificati   di   studio   superiori   può   supplire   completamente   o   in   parte   alle  certificazioni  richieste  da  questo  regolamento.  La  decisione  spetta  alla  Direzione  della  Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la  classificazione  di  stipendio  nell’ambito  di  promozioni  come  da  articoli  13  a  17  e  25  e  seguenti, si applicano le norme della la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti  del 23 gennaio 2017 (LStip) e del RDSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Premesse
Art. 3
                            1  Per i gradi di cui agli art. 13-17 e 25 e seguenti, vale il principio secondo cui per poter  mantenere grado e stipendio, la funzione attribuita deve essere esercitata finché non intervenga il  pensionamento  o  una  promozione.  La  rinuncia  alla  funzione  attribuita,  rispettivamente  il  suo  mancato esercizio, comportano la riduzione alla classe corrispondente alla funzione effettivamente  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  concorsi  interni  per  l’assunzione  di  funzioni  di  responsabilità  almeno  tre  anni  di  servizio  devono essere stati maturati presso una Polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento di precedenti esperienze professionali
Art. 4
                            1  Gli anni maturati presso un’altra Polizia cantonale saranno computati con un rapporto  di  uno  a  uno.  La  Direzione  di  polizia  può  richiedere  dei  complementi  formativi  agli  agenti  assunti  da altri Corpi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli  agenti  assunti  da  altri  Corpi  e  in  possesso  dell’attestato  federale  di  agente  di  polizia  conseguito  a  partire  dall’anno  2003  rispettivamente  2010  per  la  Polizia  militare,  sono  riconosciuti  gli  anni  di  servizio  maturati  precedentemente  dedotto  il  primo  anno  di  introduzione  in  Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli agenti assunti da altri Corpi e che non hanno svolto la Scuola di polizia o che hanno seguito  una  formazione  in  ambito  di  sicurezza  pubblica  (segnatamente,  il  Corpo  Guardie  di  Confine  federale  e,  prima  dell’anno  2010,  la  Polizia  militare)  sono  riconosciuti  gli  anni  maturati  con  un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rapporto di due a uno. Altri casi particolari sono valutati di volta in volta dal Comando della Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Premesse per le promozioni a funzione senza condotta
Art. 5
                            1  Per  le  promozioni  a  funzioni  senza  condotta  si  richiede  al  minimo  la  valutazione  complessiva  «adeguato»  (livello  C)  nell’ultima  valutazione  periodica  delle  prestazioni  e  del  comportamento. Per gli aumenti ordinari vale quanto previsto dalla LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di atti compiuti nell’espletamento della  propria  attività  professionale  e/o  al  di  fuori  dell’attività  professionale  sono,  di  principio,  motivo  di  sospensione  dell’esame  della  promozione,  fino  al  termine  del  procedimento.  Eccezioni  possono  essere  proposte  dal  Comandante  della  Polizia  cantonale  al  Direttore  del  Dipartimento  delle  istituzioni.  In  caso  di  abbandono  del  procedimento  penale  e/o  disciplinare  la  promozione  è,  di  regola, applicata retroattivamente.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una  condanna  iscritta  a  casellario  per  reati  gravi  o  con  colpa  grave  sospende,  di  regola,  la  promozione, fino alla cancellazione della sentenza dall’estratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di condanna iscritta a casellario per reati di lieve entità o con colpa lieve, la Commissione  disciplinare può esaminare la promozione prima della cancellazione della sentenza dall’estratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sanzioni   disciplinari   inflitte   negli   ultimi   2   anni   possono,   su   decisione   della   Commissione  disciplinare,  essere  motivo  di  sospensione  dell’esame  della  promozione.  L’esame  riprende  decorso il termine stabilito dalla Commissione disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Premesse per le promozioni a funzione con condotta
Art. 6
                            1  Per  le  promozioni  a  funzioni  con  condotta  si  richiede  al  minimo  la  valutazione  complessiva   «buono»   (livello   B)   nell’ultima   valutazione   periodica   delle   prestazioni   e   del  comportamento. Per gli aumenti ordinari vale quanto previsto dalla LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di atti compiuti nell’espletamento della  propria  attività  professionale  e/o  al  di  fuori  dell’attività  professionale  sono,  di  principio,  motivo  di  esclusione dalla partecipazione alla selezione per un concorso a una funzione superiore. Fa stato  lo  stadio  del  procedimento  il  giorno  della  scadenza  del  concorso.  Eccezioni  possono  essere  proposte dal Comandante della Polizia cantonale al Direttore del Dipartimento delle istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una  condanna  iscritta  a  casellario  per  reati  gravi  o  con  colpa  grave,  fino  alla  sua  cancellazione  dall’estratto, rappresenta di regola un motivo di esclusione dalla selezione per un concorso a una  funzione superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di condanna iscritta a casellario per reati di lieve entità o con colpa lieve, rispettivamente  sanzioni  disciplinari  comminate  negli  ultimi  2  anni  dal  giorno  della  scadenza  del  concorso,  la  Commissione  disciplinare  interna  della  Polizia  cantonale  decide  se  essi  rappresentano  motivo  di  esclusione dalla selezione per un concorso a una funzione superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aspirante gendarme
Art. 7
                            Lo    stipendio    durante    la    formazione    degli    aspiranti    gendarmi    è    fissato    a  fr. 55’011.– lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                Gendarme in formazione
Art. 8
                            La  promozione  a  gendarme  in  formazione  attesta  il  completamento  della  Scuola  di  polizia e il conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia. Lo stipendio è  fissato a fr. 62’806.– lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                Gendarme (classe 4)
Art. 9
                            La  promozione  a  gendarme  attesta  il  completamento  del  ciclo  di  formazione  teorica  e  pratica e la capacità ad assumere i compiti di base dell’agente di polizia. La promozione avviene di  regola dopo 1 anno dal conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Appuntato (classe 5)
Art. 10
                            La  promozione  ad  appuntato  attesta  la  capacità  ad  assumere  i  compiti  di  base  del  gendarme in modo autonomo. Sono promossi appuntati i gendarmi che, di regola, hanno operato  per almeno 3 anni nella funzione di gendarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Caporale (classe 5)
                            1    Cpv. modificato dal R 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 478.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            La  promozione  a  caporale  attesta  la  capacità  e  l’esperienza  come  appuntato.  La  promozione a caporale avviene di regola dopo 6 anni dall’ultima promozione. In casi eccezionali,  gli anni dall’ultima promozione possono essere ridotti a 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sergente (classe 6)
Art. 12
                            La  promozione  a  sergente  attesta  la  capacità  e  l’esperienza  come  caporale.  La  promozione a sergente avviene di regola dopo 8 anni dall’ultima promozione. In casi eccezionali,  gli anni dall’ultima promozione possono essere ridotti a 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sergente capo o Sergente con compiti speciali (classe 7)
Art. 13
                            Il  grado  di  sergente  capo  o  di  sergente  con  compiti  speciali  attesta  la  capacità  ad  assumere  i  ruoli  e  le  funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti  dagli  organigrammi. Possono accedere al concorso gli agenti con almeno 8 anni di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sergente maggiore (classe 7)
Art. 14
                            Il grado di sergente maggiore attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti  dagli  organigrammi.  Possono  accedere  al  concorso gli agenti con almeno 10 anni di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sergente maggiore capo (classe 8)
Art. 15
                            Il grado di sergente maggiore capo attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti  dagli  organigrammi.  Possono  accedere  al  concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aiutante (classe 9)
Art. 16
                            Il   grado   di   aiutante   attesta   la   capacità   ad   assumere   i   ruoli   e   le   funzioni   con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti  dagli  organigrammi.  Possono  accedere  al  concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aiutante capo (classe 10)
Art. 17
                            Il  grado  di  aiutante  capo  attesta  la  capacità  ad  assumere  i  ruoli  e  le  funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti  dagli  organigrammi.  Possono  accedere  al  concorso gli agenti con almeno 12 anni di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistente ispettore (classe 5)
Art. 18
                            La funzione di assistente ispettore è riservata a candidati in possesso dei titoli di studio  necessari,  ritenuto  come  egli  dovrà  svolgere  compiti  a  sostegno  delle  attività  inquirenti  presso  la  Polizia giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aspirante ispettore
Art. 19
                            Lo    stipendio    durante    la    formazione    degli    aspiranti    ispettori    è    fissato    a  fr. 59’947.– lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispettore in formazione
Art. 20
                            La  promozione  a  ispettore  in  formazione  attesta  il  completamento  della  Scuola  di  polizia e il conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia. Lo stipendio è  fissato a 72’991 franchi lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispettore (classe 7)
Art. 21
                            1  La   promozione   a   ispettore   attesta   il   completamento   del   ciclo   di   formazione  specialistica e la capacità ad assumere i compiti di base dell’ispettore di Polizia giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  del  Corpo  possono  concorrere  in  Polizia  giudiziaria  al  più  presto  3  anni  dopo  il  conseguimento  dell’attestato  professionale  federale  di  agente  di  polizia.  Essi  sono  promossi  ispettori dopo aver superato il relativo esame finale della Scuola di Polizia giudiziaria (SPG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ispettori  in  formazione  assunti  con  pubblico  concorso  possono  essere  promossi  ispettore,  di  regola, dopo 2 anni dal conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispettore principale (classe 8)
Art. 22
                            La  promozione  a  ispettore  principale  attesta  il  completamento  dell’apposito  ciclo  di  formazione  previsto  dallo  specifico  ordine  di  servizio,  certificando  la  capacità  ad  assumere  i  compiti  supplementari  di  coordinamento  di  inchieste  di  Polizia  giudiziaria.  È  necessaria  una  valutazione  complessiva  minima  pari  a  «buono»  (livello  B)  nell’ultima  valutazione  periodica  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestazioni  e  del  comportamento  come  pure  l’allestimento  di  un  rapporto  sulle  potenzialità  a  svolgere  i  compiti  supplementari  richiesti  dalla  funzione.  Sono  promossi  ispettori  principali  gli  ispettori  di  regola  dopo  8  anni  dall’ultima  promozione.  In  casi  eccezionali,  gli  anni  dall’ultima  promozione possono essere ridotti a 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispettore specialista (classe 9)
Art. 23
                            L’assunzione degli ispettori specialisti avviene previo concorso riservato a candidati in  possesso di titoli di studio di grado terziario specifici, necessari per la funzione a concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Specialista in scienze forensi II (classe 9)
e I (classe 10)
Art. 24
                            La funzione di specialista in scienze forensi richiede il possesso del Bachelor e master  consecutivo  in  scienze  forensi.  La  promozione  a  «specialista  in  scienze  forensi  I»  avviene  conformemente a quanto previsto dal RDSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissario (classe 9)
Art. 25
                            La  funzione  di  commissario  attesta  la  capacità  ad  assumere  i  ruoli  e  le  funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti  dagli  organigrammi.  Possono  accedere  al  concorso gli agenti con almeno 6 anni di esperienza nella Polizia giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissario capo (classe 10)
Art. 26
                            La  funzione  di  commissario  capo  attesta  la  capacità  ad  assumere  i  ruoli  e  le  funzioni  con  responsabilità  di  condotta  o  specialistiche  definiti  dagli  organigrammi.  Possono  accedere  al  concorso gli agenti con almeno 8 anni di esperienza nella Polizia giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissario sostituto capo specialista (classe 11)
Art. 27
                            La funzione di commissario sostituto capo specialista, riservata a candidati in possesso  di titoli di studio di grado terziario specifici, attesta la capacità ad assumere i ruoli e le funzioni con  responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissario capo specialista (classe 12)
Art. 28
                            La funzione di commissario capo specialista, riservata a candidati in possesso di titoli di  studio  di  grado  terziario  specifici,  attesta  la  capacità  ad  assumere  i  ruoli  e  le  funzioni  con  responsabilità di condotta o specialistiche definiti dagli organigrammi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficiale subalterno (classe 12)
Art. 29
                            La  nomina  a  ufficiale  subalterno,  con  il  grado  di  tenente,  avviene  previo  concorso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficiale (classe 13)
Art. 30
                            La  nomina  a  ufficiale,  con  il  grado  di  capitano,  avviene  previo  concorso  pubblico.  All’interno di ogni area un ufficiale è designato formalmente quale sostituto del capo area.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficiale capo area (classe 14)
Art. 31
                            La  nomina  a  ufficiale  capo  area,  con  il  grado  di  maggiore,  avviene  previo  concorso  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostituto Comandante (classe 16)
Art. 32
                            La nomina a Sostituto Comandante, con il grado di tenente colonnello, avviene previo  concorso pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comandante (classe 19)
Art. 33
                            La nomina a Comandante, con il grado di colonnello, avviene previo concorso pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 34
                            I  gendarmi  promossi  senza  aver  svolto  l’anno  di  gendarme  in  formazione  sono  promossi appuntati di regola dopo 4 anni dalla promozione a gendarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 35
                            Il    presente    regolamento    annulla    la    risoluzione    governativa    n.    839    del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 marzo 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 36
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore  il 1° gennaio 2018.  Pubblicato nel BU  2017  , 445.