Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza
                            1  Legge  sul promovimento e il coordinamento  delle colonie di vacanza  (del 17 dicembre 1973)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Capitolo I  Promovimento e coordinamento  Genere e misure dei sussidi  Scopo della legge  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo Stato promuove e coordina mediante la concessione di sussidi, nell’ambito della  pianificazione cantonale in materia:  a)  la costruzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle colonie di vacanza riconosciute;  b)  il finanziamento delle spese di esercizio delle colonie di vacanza per i soggiorni di vacanza  riconosciuti promossi da enti pubblici e privati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  c)  ...  2  d)  la formazione e il perfezionamento del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I sussidi sono concessi secondo le direttive del Consiglio di Stato.  Riconoscimento di colonie di vacanza  Art. 2  1  Il  Dipartimento  competente  riconosce  le  colonie  di  vacanza  che  soddisfano  le  seguenti condizioni:  a)  accolgono minorenni domiciliati nel Cantone senza discriminazioni di qualsiasi natura;  b)  dispongono di personale direttivo e educativo in numero sufficiente avente i requisiti morali  e professionali richiesti dall’attività svolta dalla colonia;  3  c)  dispongono di locali e attrezzature idonei;  d)  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  colonie  di  vacanza  di  nuova  creazione  la  domanda  di  riconoscimento  deve  essere  preventivamente presentata al Dipartimento competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  in  materia  di  riconoscimento  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  5  Art. 3  ...  6  Sussidi:  a) per le colonie montane  Art. 4  Lo Stato sussidia, sino ad un massimo del 50% della spesa di preventivo:  a)  l’acquisto  del  terreno  occorrente,  la  costruzione,  le  attrezzature  e  l’arredamento  per  la  creazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di colonie di vacanza site nel Cantone;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Cpv. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  b)  l’ammodernamento delle colonie di vacanza riconosciute, site in altri Cantoni, purché i lavori  non comportino un aumento di posti-letto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio può essere adeguato in caso di sorpassi giustificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sussidio  può  essere  aumentato  del  10%  per  colonie  comunali  o  consortili  oppure  quando  hanno  strutture  educative  e  logistiche  tali  da  poter  essere  messe  a  disposizione  di  scuole  pubbliche  nel  periodo  scolastico  oppure  se  rivestono,  per  utilizzazione  o  specializzazione,  un  carattere di particolare interesse pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  7  b) per le colonie al mare  Art. 5  1  Per l’acquisto del terreno e sulla spesa preventiva per la costruzione, l’ampliamento  e  l’ammodernamento  delle  colonie  di  vacanza  al  mare  riconosciute  il  Cantone  versa  un  contributo annuo sino al 3% del capitale investito per un periodo di 20 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Viene pure concesso un sussidio sino ad un massimo del 50% per l’acquisto delle attrezzature  e dell’arredamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo sino a fr. 6’000.- l’anno e dal Gran  Consiglio per importi superiori.  c) per l’esercizio  Art. 6  8  9  1  Per  garantire  un  regolare  esercizio  e  un  efficiente  funzionamento  alle  colonie  di  vacanza  riconosciute  dallo  Stato,  il  Consiglio  di  Stato  può  concedere  alle  stesse  un  contributo  fisso stabilito a preventivo per giornata ponderata e ospite minorenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo fisso ammonta al massimo al 30% dei costi per giornata di presenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di numero effettivo di giornate/ospite inferiore a quanto preventivato, il contributo sarà  ridotto proporzionalmente.  d) per i soggiorni di vacanza  per minorenni bisognosi di cure  Art. 7  10  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  può  concedere  un  contributo  fisso  per  giornata  ponderata  e  ospite,  comunque  non  superiore  al  60%  dei  costi  per  giornata  di  presenza,  per  i  soggiorni  di  vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura organizzati da enti riconosciuti dallo Stato in  conformità con i dispositivi disciplinati dal Regolamento di applicazione.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di numero di giornate/ospite effettivo inferiore a quanto preventivato, il contributo sarà  ridotto proporzionalmente.  e) per la formazione e  il perfezionamento del personale  aa) In generale  13  Art. 8  14  Il Consiglio di Stato può partecipare al finanziamento delle spese di formazione e di  perfezionamento del personale delle colonie di vacanza mediante la concessione di sussidi agli  enti  gestori  di  tali  attività  oppure  concedendo  assegni  di  studio  e  prestiti  alle  persone  che  frequentano questi corsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento di applicazione.  bb) Enti e scuole  Art. 8a  15  16  1  Il  finanziamento  degli  enti  che  offrono  corsi  di  formazione  e  di  perfezionamento  è  assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  contributo  globale  è  calcolato  annualmente  dal  Consiglio  di  Stato  sulla  base  dei  compiti  attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e sulla base della relativa attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.  Commisurazione del sussidio  Art. 9  Nel   commisurare   il   sussidio   di   cui   agli   art.   4   e   5   devono   essere   tenuti   in  considerazione l’ubicazione dell’edificio, la possibilità di utilizzazione dello stesso per altri scopi  d’interesse pubblico, la potenzialità finanziaria dell’ente proprietario.  Garanzia dello Stato  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di edifici destinati a colonie  di  vacanza  riconosciute,  il  Cantone  può  prestare  garanzia  per  l’ottenimento  del  capitale  necessario fino al massimo della spesa riconosciuta, dedotto il sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La garanzia è concessa per decisione dal Consiglio di Stato fino all’importo di fr. 200’000.-; dal  Gran Consiglio per importi superiori.  Capitolo II  Commissione - Requisiti delle domande di sussidiamento  Commissione per le colonie di vacanza  Art. 11  1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  ogni  quadriennio  una  Commissione  per  le  colonie  di  vacanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  è  organo  consultivo  del  Dipartimento  competente:  in  particolare  può  essere  chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante il coordinamento e il sussidiamento  delle colonie di vacanza.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  competenze  e  il  funzionamento  della  Commissione  sono  ulteriormente  precisati  dal  regolamento di applicazione della legge.  Requisiti delle domande di sussidiamento  Art. 12  Il  regolamento  di  applicazione  della  legge  stabilisce  i  termini  di  presentazione  delle  domande di sussidiamento e la documentazione necessaria.  Capitolo III  Vigilanza della gestione  Vigilanza  Art. 13  Il Dipartimento competente esercita la vigilanza sull’applicazione di questa legge.  Approvazione dei bilanci; direttive contabili  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  conti  di  esercizio  e  i  bilanci  patrimoniali  delle  colonie  di  vacanza  riconosciute  e  sussidiate  secondo  questa  legge  devono  essere  sottoposti  annualmente  all’approvazione  del  Dipartimento competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento  può  ordinare  le  opportune  verifiche  e  revisioni  e  dare  istruzioni  di  ordine  contabile e statistico.  Art. 15  ...  18  Altri obblighi:  a) in generale  Art. 16  1  Il  Consiglio  di  Stato  emana  norme  relative  alle  strutture  edilizie,  all’organizzazione  interna,  al  numero  ed  alla  qualificazione  del  personale,  al  numero  massimo  degli  ospiti  delle  colonie di vacanza riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. abrogato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 256.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concessione dei sussidi è subordinata al rispetto di tali norme.  b) in particolare  Art. 17  Nel  decreto  che  concede  i  sussidi,  il  Consiglio  di  Stato,  rispettivamente  il  Gran  Consiglio  possono  stabilire  misure  speciali,  specie  in  considerazione  dell’ammontare  del  sussidio,  dell’interesse  pubblico  che  riveste  la  colonia  di  vacanza  riconosciuta  e  dalla  natura  giuridica dell’ente da cui dipende.  Capitolo IV  Garanzie - Restituzione dei sussidi  Norme finali  Ipoteca legale  Art. 18  1  A  garanzia  della  restituzione  dei  sussidi  concessi  in  base  all’articolo  4  è  istituita  un’ipoteca legale sull’immobile sussidiato, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro  fondiario. Nel caso in cui l’ipoteca legale non fosse iscrivibile il Consiglio di Stato potrà esigere  misure particolari a garanzia della restituzione dei sussidi concessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è  determinato dalla data dell’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Allo  scopo  di  favorire  il  credito  ipotecario,  a  richiesta  motivata  del  proprietario  dell’immobile  ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione dell’ipoteca legale così istituita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Decorso il periodo di 20 anni, lo Stato provvede a chiedere la cancellazione dell’ipoteca.  Revoca del riconoscimento  Art. 19  1  Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una colonia qualora venissero  a mancare le condizioni stabilite dalla legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  21  Restituzione di sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i  sussidi, dedotto il 5% della somma per ogni anno d’esercizio:  a)  quando   il   sussidio   sia   stato   ottenuto   con   motivazione   infondata,   inveritiera   o   con  documentazione falsa;  b)  quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;  c)  quando il beneficiario non si attiene alle disposizioni di questa legge  d)  o alle condizioni particolari fissate in base ad essa;  quando le colonie di vacanza riconosciute vengono destinate ad altro scopo o alienate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È riservata l’azione penale.  Art. 21  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Norme di applicazione  Art. 22  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  le  norme  di  applicazione  della  legge;  esso  designa  il  Dipartimento competente.  Norme abrogate e modificate  Art. 23  1  Gli art. 10, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies della legge per la protezione della  maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 sono abrogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’art.  16  della  legge  per  la  protezione  della  maternità,  dell’infanzia,  della  fanciullezza  e  dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente:  25  Entrata in vigore  Art. 24  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1974.  Pubblicata nel BU  1974  , 149.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    La modifica qui appressa è inserita nella L menzionata.