Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato
Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – – – – d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali
Scopo e oggetto
Art. 1
1 La presente legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali.
2 Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell’opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l’organizzazione e l’attività dello Stato.
Campo di applicazione
Art. 2
1 La presente legge si applica: a) b) c) d) e)
2 La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
3 Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione: a) b)
Riserva di disposizioni speciali
Art. 3
1 L’accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.
2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
3 Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che: a) b)
Esclusione del diritto di accesso
1 accessibili.
2 Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali. TITOLO II Informazione del pubblico
Principio
Art. 5
1 Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.
2 L’informazione dev’essere adeguata, chiara e rapida.
3 Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità di trattamento.
4 Le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine Internet degli organi e delle autorità previsti dall’art. 2 cpv. 1.
Autorità giudiziarie
Art. 6
1 Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l’interesse pubblico lo esige.
2 Esse devono salvaguardare in ogni caso le esigenze dell’istruttoria e rispettare gli interessi legittimi delle parti e di terzi.
3 La pubblicazione delle decisioni cresciute in giudicato è garantita secondo le modalità stabilite dalla legge sull’organizzazione giudiziaria e dalla legge di procedura per le cause amministrative.
Responsabile dell’informazione
Art. 7
1 Le autorità e gli organi di altri enti, corporazioni, società o organismi di cui all’art. 2 cpv. 1 designano un responsabile dell’informazione.
2 Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti dei media. TITOLO III Accesso ai documenti ufficiali Capitolo primo Principi della trasparenza
Nozione di documento ufficiale
Art. 8
1 Sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell’autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate (in seguito autorità responsabile), concernenti l’adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.
2 Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciali.
3 La tipologia dei documenti ufficiali è precisata in modo non esaustivo dalle disposizioni esecutive.
Diritto di accesso
Art. 9
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2 Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all’invio di copie è riconosciuto se l’onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi.
3 L’utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale.
4 Se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.
Eccezioni al diritto di accesso
Art. 10
1 Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) b) c)
d) e) f) g)
2 L’accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l’art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell’attività amministrativa ordinaria.
Accesso limitato, differito o condizionato
Art. 11
1 La limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall’art. 10; in questi casi, l’autorità può nondimeno rifiutare l’accesso all’intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata.
2 L’accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l’inaccessibilità sono temporanei.
3 L’accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall’art. 10.
Protezione dei dati personali
Art. 12
1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge. Capitolo secondo Procedura di accesso
Domanda di accesso
Art. 13
1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge. 1
2 Essa non dev’essere motivata; deve comunque fornire indicazioni sufficienti affinché il documento possa essere facilmente reperito.
3 Nella misura del possibile, l’autorità presta al richiedente la propria assistenza per consentire una rapida identificazione del documento richiesto.
4 Le autorità e gli organi previsti dall’art. 2 cpv. 1 possono designare uno o più servizi centrali preposti alla gestione e all’evasione delle domande di accesso.
Diritto di essere consultati
Art. 14
1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni.
2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
Presa di posizione dell’autorità
Art. 15
1 L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
2 Questo termine può essere prorogato: a) b) In questi casi, l’autorità ne informa il richiedente.
1 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
3 Se l’accesso viene accordato senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità.
4 Se l’accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell’autorità dev’essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l’accesso e a quelle che sono state consultate.
5 L’opposizione delle persone consultate secondo l’art. 14 sospende l’accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l’accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante.
Costi dell’accesso ai documenti
Art. 16
1 La consultazione di documenti ufficiali è gratuita.
2 Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.
3 La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Mediazione e ricorsi
Commissione di mediazione
Art. 17
2 1 Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente.
2 La Commissione si compone di un presidente, due membri e tre supplenti.
3 I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
4 La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.
Procedura di mediazione
Art. 18
1 La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.
2 Può presentare una domanda di mediazione ogni persona: a) b) c) d)
3 La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.
4 L’autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.
5 La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l’avvenuta conclusione della procedura di mediazione.
6 Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.
7 Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all’attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.
Decisione
Art. 19
1 Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l’art. 14 della presente legge possono chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata.
2 La richiesta di decisione dev’essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 15 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge.
3
2
Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
3 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
3 La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.
Ricorsi
Art. 20
4 1 Contro la decisione dell’autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
2 Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 5
4 Le autorità di ricorso hanno accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. TITOLO IV Classificazione e gestione dei documenti
Classificazione
Art. 21
Le autorità vigilano affinché la classificazione dei documenti ufficiali permetta il loro accesso.
Gestione
Art. 22
Le autorità, gli enti, le corporazioni, le società e gli altri organismi ai sensi dell’art. 2 cpv.
1 disciplinano la gestione dei loro documenti ufficiali conformemente ai principi della presente legge. TITOLO V Consulenza per la trasparenza e valutazione
Consulenza
Art. 23
Il cancelliere dello Stato promuove la trasparenza ed in modo particolare: a) b) c)
Valutazione
Art. 24
1 Il cancelliere dello Stato valuta l’applicazione, gli effetti e i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige annualmente un rapporto all’attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
2 Un primo rapporto di valutazione dev’essere sottoposto al Consiglio di Stato entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
3 La Commissione di mediazione nonché le autorità e gli organi previsti dall’art. 2 cpv. 1 della presente legge devono prestare alla Cancelleria dello Stato la necessaria collaborazione.
4 I rapporti del cancelliere dello Stato sono pubblicati. TITOLO VI Disposizioni finali
Esecuzione
Art. 25
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.
Modifica di altre leggi
Art. 26
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Norma transitoria
Art. 27
6 I documenti ufficiali confezionati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono accessibili secondo le modalità stabilite dagli art. 9 e seguenti, allo stato in cui essi si trovano.
4 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
5
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
6 Art. modificato dalla L 8.11.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 428.
Referendum ed entrata in vigore
1 allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 7 Pubblicata nel BU 2012 , 421.
7 Entrata in vigore: 1° gennaio 2013 - BU 2012, 428.
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