Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato
                            Legge  sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato  (LIT)  (del 15 marzo 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti:  –  –  –  –  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e oggetto
Art. 1
                            1  La  presente  legge  disciplina  l’informazione  del  pubblico  e  l’accesso  ai  documenti  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa   ha   lo   scopo   di   garantire   la   libera   formazione   dell’opinione   pubblica   e   favorire   la  partecipazione  alla  vita  pubblica,  promovendo  la  trasparenza  sui  compiti,  l’organizzazione  e  l’attività dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            1  La presente legge si applica:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  può  escludere  dal  campo  di  applicazione  della  presente  legge  altre  unità  amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Riserva di disposizioni speciali
Art. 3
                            1  L’accesso  a  documenti  ufficiali  che  riguardano  procedimenti  in  corso  è  retto  dalle  rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale  sulla protezione dei dati personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  inoltre  riservate  le  disposizioni  speciali  previste  dal  diritto  federale  o  da  altre  leggi  cantonali che:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione del diritto di accesso
                            1  accessibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali.  TITOLO II  Informazione del pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 5
                            1  Le  autorità  informano  la  popolazione  sulle  loro  attività  ove  sussista  un  interesse  generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’informazione dev’essere adeguata, chiara e rapida.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità  di trattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  informazioni  di  interesse  generale  o  ritenute  importanti  vengono  diffuse  tramite  le  pagine  Internet degli organi e delle autorità previsti dall’art. 2 cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità giudiziarie
Art. 6
                            1  Riservate  le  leggi  speciali,  le  autorità  giudiziarie  possono  dare  informazioni  sui  procedimenti in corso soltanto se l’interesse pubblico lo esige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  devono  salvaguardare  in  ogni  caso  le  esigenze  dell’istruttoria  e  rispettare  gli  interessi  legittimi delle parti e di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  pubblicazione  delle  decisioni  cresciute  in  giudicato  è  garantita  secondo  le  modalità  stabilite  dalla legge sull’organizzazione giudiziaria e dalla legge di procedura per le cause amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabile dell’informazione
Art. 7
                            1  Le  autorità  e  gli  organi  di  altri  enti,  corporazioni,  società  o  organismi  di  cui  all’art.  2  cpv. 1 designano un responsabile dell’informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti  dei media.  TITOLO III  Accesso ai documenti ufficiali  Capitolo primo  Principi della trasparenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Nozione di documento ufficiale
Art. 8
                            1  Sono  considerati  documenti  ufficiali  tutte  le  informazioni  in  possesso  dell’autorità  che  le ha elaborate o alla quale sono state comunicate (in seguito autorità responsabile), concernenti  l’adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati  a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tipologia dei documenti ufficiali è precisata in modo non esaustivo dalle disposizioni esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di accesso
Art. 9
                            1  Ogni  persona  ha  il  diritto  di  consultare  i  documenti  ufficiali  e  di  ottenere  informazioni  sul loro contenuto da parte delle autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può  consultare  i  documenti  ufficiali  sul  posto  oppure  ottenerne  copia;  un  diritto  all’invio  di  copie è riconosciuto se l’onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne  assume i costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  un  documento  è  pubblicato  in  un  organo  ufficiale  o  su  una  pagina  Internet  del  Cantone  o  di  altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione  di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni al diritto di accesso
Art. 10
                            1  Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un  interesse pubblico o privato preponderante se può:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso  a  un  documento  ufficiale  può  essere  negato  soltanto  se  la  domanda  non  può  essere  obiettivamente  decisa  nei  termini  prorogati  secondo  l’art.  15  cpv.  2  senza  pregiudicare  il  corretto  adempimento dell’attività amministrativa ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso limitato, differito o condizionato
Art. 11
                            1  La  limitazione  al  diritto  di  accesso  si  applica  unicamente  alle  parti  di  un  documento  ufficiale  la  cui  diffusione  può  compromettere  gli  interessi  pubblici  o  privati  previsti  dall’art.  10;  in  questi  casi,  l’autorità  può  nondimeno  rifiutare  l’accesso  all’intero  documento  ove  lo  stralcio  delle  parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso  a  un  documento  ufficiale  può  essere  differito  quando  i  motivi  che  giustificano  l’inaccessibilità sono temporanei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accesso  a  un  documento  ufficiale  può  in  ogni  caso  essere  vincolato  a  condizioni  od  oneri  a  tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall’art. 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione dei dati personali
Art. 12
                            1  I  documenti  ufficiali  che  contengono  dati  personali  devono,  se  possibile,  essere  resi  anonimi prima di essere consultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si  applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di  accesso è retta dalla presente legge.  Capitolo secondo  Procedura di accesso
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda di accesso
Art. 13
                            1  La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata all’autorità che ha  stilato  il  documento  o  che  lo  ha  ricevuto  quale  destinataria  principale  da  parte  di  soggetti  non  sottoposti alla legge.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa   non   dev’essere   motivata;   deve   comunque   fornire   indicazioni   sufficienti   affinché   il  documento possa essere facilmente reperito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella misura del possibile, l’autorità presta al richiedente la propria assistenza per consentire una  rapida identificazione del documento richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  autorità  e  gli  organi  previsti  dall’art.  2  cpv.  1  possono  designare  uno  o  più  servizi  centrali  preposti alla gestione e all’evasione delle domande di accesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di essere consultati
Art. 14
                            1  Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali,  l’autorità,  qualora  preveda  di  accordare  l’accesso,  consulta  la  persona  interessata,  se  reperibile  senza  oneri  amministrativi  eccessivi,  e  le  dà  la  possibilità  di  presentare  le  proprie  osservazioni  entro 10 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presa di posizione dell’autorità
Art. 15
                            1  L’autorità  si  pronuncia  il  più  presto  possibile,  ma  al  più  tardi  entro  15  giorni  dalla  ricezione della domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questo termine può essere prorogato:  a)  b)  In questi casi, l’autorità ne informa il richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’accesso  viene  accordato  senza  restrizioni  e  con  il  consenso  delle  persone  che  sono  state  richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se l’accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle  persone  consultate,  la  presa  di  posizione  dell’autorità  dev’essere  motivata  e  comunicata  per  iscritto alle persone che hanno richiesto l’accesso e a quelle che sono state consultate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’opposizione delle persone consultate secondo l’art. 14 sospende l’accesso al documento fino a  quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l’accesso sia  sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi dell’accesso ai documenti
Art. 16
                            1  La consultazione di documenti ufficiali è gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Viene  riscossa  una  tassa  a  carico  dei  richiedenti  se  vengono  rilasciate  copie,  se  l’accesso  a  un  documento  comporta  oneri  amministrativi  di  una  certa  importanza  o  se  vengono  forniti  rapporti,  opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato.  Capitolo terzo  Mediazione e ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di mediazione
Art. 17
                            2  1  Allo   scopo   di   promuovere   e   facilitare   la   risoluzione   alternativa   e   rapida   delle  controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione si compone di un presidente, due membri e tre supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  della  Commissione  di  mediazione  hanno  accesso  ai  documenti  ufficiali  soggetti  al  segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano  i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Commissione  adotta  un  proprio  regolamento  interno  che  disciplina  l’organizzazione  ed  il  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di mediazione
Art. 18
                            1  La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può presentare una domanda di mediazione ogni persona:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  domanda  dev’essere  presentata  per  iscritto  alla  Commissione  di  mediazione  entro  15  giorni  dalla  ricezione  della  presa  di  posizione  dell’autorità  responsabile  o  dalla  scadenza  del  termine  di  cui l’autorità dispone per prendere posizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l’avvenuta conclusione della  procedura di mediazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Se   la   mediazione   non   ha   successo,   la   Commissione   emana   una   comunicazione   scritta  all’attenzione  dei  partecipanti,  indicandone  i  motivi,  entro  10  giorni  dalla  conclusione  della  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 19
                            1  Se  la  mediazione  non  è  domandata  o  non  ha  successo,  il  richiedente  o  le  persone  consultate  secondo  l’art.  14  della  presente  legge  possono  chiedere  all’autorità  responsabile  l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  richiesta  di  decisione  dev’essere  presentata  entro  15  giorni  dalla  ricezione  della  presa  di  posizione  dell’autorità  responsabile  o  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  l’autorità  dispone  per  prendere  posizione,  rispettivamente  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  della  Commissione  di  mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 20
                            4  1  Contro   la   decisione   dell’autorità   responsabile   è   dato   ricorso   alla   Commissione  cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  decisioni  della  Commissione  cantonale  per  la  protezione  dei  dati  e  la  trasparenza  sono  impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  autorità  di  ricorso  hanno  accesso  ai  documenti  ufficiali  sottoposti  al  segreto  d’ufficio  e  sottostanno  a  questo  segreto  nella  stessa  misura  delle  autorità  di  cui  consultano  i  documenti  ufficiali o da cui ottengono informazioni.  TITOLO IV  Classificazione e gestione dei documenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Classificazione
Art. 21
                            Le  autorità  vigilano  affinché  la  classificazione  dei  documenti  ufficiali  permetta  il  loro  accesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione
Art. 22
                            Le autorità, gli enti, le corporazioni, le società e gli altri organismi ai sensi dell’art. 2 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  disciplinano  la  gestione  dei  loro  documenti  ufficiali  conformemente  ai  principi  della  presente  legge.  TITOLO V  Consulenza per la trasparenza e valutazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza
Art. 23
                            Il cancelliere dello Stato promuove la trasparenza ed in modo particolare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione
Art. 24
                            1  Il   cancelliere   dello   Stato   valuta   l’applicazione,   gli   effetti   e   i   costi   provocati  dall’esecuzione  della  presente  legge  e  redige  annualmente  un  rapporto  all’attenzione  del  Gran  Consiglio e del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  primo  rapporto  di  valutazione  dev’essere  sottoposto  al  Consiglio  di  Stato  entro  due  anni  dall’entrata in vigore della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commissione  di  mediazione  nonché  le  autorità  e  gli  organi  previsti  dall’art.  2  cpv.  1  della  presente legge devono prestare alla Cancelleria dello Stato la necessaria collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I rapporti del cancelliere dello Stato sono pubblicati.  TITOLO VI  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 25
                            Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica di altre leggi
Art. 26
                            La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 27
                            6  I documenti ufficiali confezionati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono  accessibili secondo le modalità stabilite dagli art. 9 e seguenti, allo stato in cui essi si trovano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 8.11.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 428.
                        
                        
                    
                    
                    
                Referendum ed entrata in vigore
                            1  allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  7  Pubblicata nel BU  2012  , 421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Entrata in vigore: 1° gennaio 2013 - BU 2012, 428.