Legge sulla statistica cantonale
Legge sulla statistica cantonale (LStaC) 1 (del 22 settembre 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali
Scopi
Art. 1
Questa legge ha lo scopo di: a) b) c) d) e)
Campo di applicazione
Art. 2
1 La legge si applica alle attività statistiche: a) b) c)
2 Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge applicabile, integralmente o in parte, alle attività statistiche di altre corporazioni e di altri istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato, se questi: a) b) c)
3 Le attività statistiche realizzate dai Comuni e dai Consorzi sono in ogni caso rette dagli articoli 4,
5 e da 14 a 17 di questa legge.
4 Il Consiglio di Stato rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l’autonomia degli organismi che sottopone a questa legge conformemente al cpv. 2.
Compiti della statistica cantonale
Art. 3
1 La statistica cantonale fornisce alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti informazioni pertinenti, corrette e imparziali in particolare sulla popolazione, l’economia, la vita sociale, l’ambiente e l’uso del territorio.
2 Essa raccoglie, tratta, archivia, analizza e diffonde dati statistici, rispettivamente informazioni statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.
3 Nell’ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, i consorzi e gli altri organismi regionali, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli organismi statistici, e contribuisce allo sviluppo della statistica pubblica svizzera ed internazionale.
4 Le informazioni della statistica cantonale servono a: a) b)
1 Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
c) d)
Principi fondamentali
Art. 4
1 L’informazione statistica è un bene a destinazione pubblica.
2 Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei dati, alle definizioni e al campo di validità.
3 La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in particolare la qualità e l’imparzialità delle informazioni statistiche.
4 La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.
Principi di rilevazione dei dati
Art. 5
1 Per fornire le informazioni statistiche di cui all’art. 3 cpv. 1, la statistica cantonale: a) b) c)
2 Per ogni rilevazione diretta, effettuata in applicazione di questa legge, l’autorità competente precisa, tramite regolamento, l’oggetto della rilevazione, lo scopo, le persone interrogate, l’organismo responsabile, l’obbligo di informare e il costo della rilevazione. Capitolo secondo Competenze e partecipazione
Competenza di ordinare rilevazioni
Art. 6
1 Il Consiglio di Stato ordina le rilevazioni statistiche necessarie e ne regola le modalità.
2 Esso può delegare questa competenza ad un’unità amministrativa del Cantone, o ad un organismo di diritto pubblico: a) b) c)
3 Gli istituti per la promozione della ricerca e i centri di ricerca sottoposti a questa legge possono ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.
4 Altri organismi sottoposti a questa legge possono ordinare autonomamente: a) b) c)
Obblighi delle persone interrogate
Art. 7
1 Le unità amministrative del Cantone e gli organismi cantonali di diritto pubblico sottostanno all’obbligo di informazione.
2 Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti, nonché i Comuni, all’obbligo di informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono.
3 Le persone sottoposte all’obbligo di informazione devono fornire le informazioni in modo completo, secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.
4 Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità. Il Consiglio di Stato può prevedere un indennizzo per informazioni rilasciate volontariamente che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.
Partecipazione dei Comuni e di altri organismi
1 gli altri organismi che sottostanno a questa legge partecipano all’esecuzione.
2 Esso può ordinare l’assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici.
3 Il Consiglio di Stato può accordare ai Comuni e agli altri organismi partecipanti un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite volontariamente, purché siano di interesse generale per il Cantone.
4 Gli istituti per la promozione della ricerca, i centri di ricerca e altri organismi competenti, se vi consentono, possono essere chiamati a partecipare all’esecuzione di rilevazioni o ad altri lavori statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo. Capitolo terzo Organizzazione della statistica cantonale
Autorità cantonale competente
Art. 9
1 L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino è l’autorità cantonale competente; esso funge nel contempo da servizio statistico centrale e da coordinatore della statistica cantonale.
2 Essa svolge, secondo i principi fondamentali di cui all’articolo 4 di questa legge e nell’ambito del programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato, i seguenti compiti principali: a) b) c) d) e)
3 Essa coordina la statistica cantonale, prepara, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale della statistica cantonale e assicura il coordinamento a livello federale, regionale e internazionale, intrattenendo le necessarie relazioni.
Coordinamento e collaborazione
Art. 10
1 Al fine di garantire il coordinamento della statistica cantonale, l’Ufficio di statistica: a) b) c)
2 Per facilitare il coordinamento, l’Ufficio di statistica viene consultato dalle unità amministrative del Cantone, dai Comuni e dagli altri organismi che sottostanno a questa legge in merito ad ogni progetto che abbia significativa valenza statistica; si tratti di una rilevazione, di una revisione di nomenclature, metodo, procedure di trattamento, caratteristiche o identificatori, di uno studio, di una pubblicazione o di uno sfruttamento di dati amministrativi utilizzabili anche a scopi statistici.
3 L’Ufficio di statistica viene consultato in occasione dell’elaborazione di nuove disposizioni legislative che prevedono la raccolta o lo sfruttamento di dati utilizzabili anche a scopi statistici.
4 Per facilitare e promuovere la rilevazione e l’utilizzo di dati amministrativi, l’Ufficio di statistica viene consultato in occasione di progetti di creazione e modifica di sistemi informativi, basi dati e registri rilevanti per la statistica pubblica.
Registri
Art. 11
1 L’Ufficio di statistica può creare, o partecipare alla costituzione, e gestire registri a scopi statistici, qualora sia espressamente autorizzato da leggi che disciplinano almeno lo scopo, il contenuto, i diritti di accesso e le responsabilità della tenuta. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
2 Le informazioni derivanti dalla tenuta di registri non possono essere utilizzate per altri fini, salvo che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia acconsentito per scritto.
Programma pluriennale
1 statistica cantonale, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge, con il contributo della Commissione della statistica cantonale e coordinandolo con la statistica federale.
2 Il Consiglio di Stato approva il programma pluriennale e lo sottopone, per discussione, al Gran Consiglio.
3 Il programma pluriennale informa in merito a: a) b) c) d)
Commissione scientifica della statistica cantonale
Art. 13
1 Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva denominata Commissione scientifica della statistica cantonale e ne definisce l’organizzazione, la composizione e il funzionamento.
2 La Commissione è nominata per un periodo di quattro anni, tenendo conto di un’equa rappresentanza delle principali cerchie interessate.
3 La Commissione svolge i seguenti compiti: a) b) c) d) e) f) Capitolo quarto Protezione e sicurezza dei dati
Segreto statistico e protezione dei dati
Art. 14
1 I dati rilevati o trasmessi per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia acconsentito per scritto.
2 I dati rilevati a fini statistici sono trattati confidenzialmente.
3 Tutte le persone incaricate di attività statistiche nell’ambito di questa legge sono tenute a mantenere il segreto sui dati personali, di cui sono venute a conoscenza nel loro lavoro; questo obbligo vale in particolare anche per le persone che, nel Cantone, nei Comuni e negli altri organismi, hanno partecipato alle rilevazioni, come pure per le persone che ricevono dati o che vi hanno accesso.
Collegamento dei dati
Art. 15
1 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio di statistica può collegare dati tra loro se questi vengono in seguito resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una protezione particolare o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
2 In questo ambito l’Ufficio di statistica può utilizzare il nuovo numero di assicurato ai sensi dell’art.
50e della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i supersiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).
3 Per adempiere i loro compiti statistici, gli altri servizi cantonali e comunali possono collegare dati della statistica cantonale tra loro, unicamente previa approvazione scritta da parte dei proprietari di questi dati e in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli stessi e alle condizioni enunciate al cpv.
1.
Rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati
Art. 16
1 Per la protezione dei dati, in tutte le attività statistiche sono applicabili, oltre alle disposizioni di questa legge, le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati
personali. Gli organismi che eseguono una rilevazione statistica federale, o vi partecipano, osservano le disposizioni federali.
2 Il materiale di rilevazione che contiene, oltre ai dati richiesti, nomi, indirizzi o numeri di identificazione delle persone interessate, può essere elaborato solo dagli organismi responsabili della rilevazione.
3 I produttori di statistiche della statistica cantonale possono trasmettere i dati personali raccolti a servizi statistici e istituzioni per la promozione della ricerca o a centri di ricerca cantonali e federali nonché a terzi, per scopi esclusivamente statistici, se: a) 2 b) c) d)
Sicurezza e conservazione dei dati
Art. 17
1 Gli organismi che elaborano dati personali a scopi statistici devono proteggerli contro la perdita, il furto e ogni elaborazione illecita mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi.
2 I dati personali devono essere conservati in modo tale da non essere consultati, modificati o distrutti da parte di persone non autorizzate.
3 Gli organismi responsabili di rilevazioni possono conservare gli elenchi di nomi, gli indirizzi, i numeri di identificazione delle persone interessate e il materiale di rilevazione, elaborati per la preparazione, l’esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono strettamente necessari all’attività statistica, dopo di che vanno distrutti. Capitolo quinto Diffusione dell’informazione statistica e altre prestazioni
Diffusione dell’informazione statistica
Art. 18
1 I principali risultati dell’attività della statistica cantonale, comprendenti dati, metadati e analisi, sono pubblicati in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. Ciò che non viene pubblicato è, nel limite del possibile e del rispetto del segreto statistico e nella misura in cui ciò non contrasti con interessi superiori, reso accessibile in modo adeguato.
2 A questo scopo, nel limite del possibile l’Ufficio di statistica mette a disposizione degli altri organismi cantonali e comunali produttori di statistiche le attrezzature necessarie per la diffusione dei loro risultati.
3 Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già resi noti al pubblico dalle persone interessate devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento a persone specifiche.
Altre prestazioni
Art. 19
1 L’Ufficio di statistica offre consulenza statistica di base alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.
2 A condizione che il mandante ne assuma i costi, l’Ufficio di statistica e gli altri servizi statistici degli organismi che sottostanno a questa legge possono eseguire altre prestazioni statistiche, quali elaborazioni statistiche, analisi, ricerche e perizie, per le unità amministrative del Cantone, per i Comuni, per gli altri organismi che sottostanno a questa legge e per terzi.
Utilizzazione da parte di terzi
Art. 20
1 I risultati statistici pubblicati, resi accessibili o elaborati a partire da dati o da informazioni statistiche della statistica pubblica possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione, purché rechino l’indicazione della fonte.
2 Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni, se la loro utilizzazione è a scopo di lucro.
Emolumenti
Art. 21
Il Consiglio di Stato fissa in un regolamento le tariffe per le pubblicazioni, le prestazioni e le autorizzazioni dell’Ufficio di statistica.
2 Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
Capitolo sesto Sanzioni amministrative
Violazione dell’obbligo di informazione
Art. 22
Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a questa legge, e dopo essere stato avvertito delle conseguenze penali: a) b)
Violazione del segreto statistico
Art. 23
1 Chiunque viola le disposizioni sulla protezione dei dati o sul segreto statistico, comunicando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una multa fino a fr. 20’000.–.
2 Se la violazione è commessa per negligenza la multa non può superare fr. 3’000.–.
Azione penale
Art. 24
1 Il Dipartimento competente promuove il procedimento per contravvenzione.
2 L’azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni. Capitolo settimo Disposizioni finali
Abrogazione e modificazione di atti legislativi
Art. 25
Sono abrogati i seguenti atti legislativi: - - -
Disposizione transitoria
Art. 26
Per le attività statistiche in corso, il termine di adeguamento a questa Legge è di 2 anni dalla sua entrata in vigore.
Referendum ed entrata in vigore
Art. 27
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 2010 , 85.
3 Entrata in vigore: 10 marzo 2010 - BU 2010, 85.
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