Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (569.200)
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Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (15 novembre 2007) La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia approva il seguente testo del Concordato: Capitolo 1 Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

I Cantoni adottano, in collaborazione con la Confederazione, le misure preventive di polizia ai sensi del presente Concordato, per impedire un comportamento violento nonché per individuare e combattere tempestivamente la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Definizione di comportamento violento

Art. 2

1 Un comportamento violento è considerato tale segnatamente se una persona, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha commesso o incitato a commettere:
a.
1 ;
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
2 È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno.

Prova del comportamento violento

Art. 3

1 Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell’articolo 2:
a.
b.
c.
d.
2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per iscritto e firmate. Capitolo 2 Obbligo di autorizzazione e condizioni

Obbligo di autorizzazione

Art. 3a
1 Gli incontri di calcio e hockey su ghiaccio di club delle categorie superiori sono soggetti all’obbligo di autorizzazione. Gli incontri tra club delle categorie inferiori o di altri tipi di sport possono essere dichiarati soggetti all’obbligo di autorizzazione qualora, contestualmente all’incontro stesso, si temano minacce per la sicurezza pubblica.
2 Per evitare il verificarsi di comportamenti violenti ai sensi dell’articolo 2, le autorità competenti possono subordinare l’autorizzazione a determinate condizioni. Esse possono comprendere, ad esempio, misure tecniche ed edilizie, l’impiego di determinato personale o altri mezzi da parte dell’organizzatore, l’imposizione di regole per la vendita dei biglietti d’ingresso e delle bevande
1 RS 311.0
alcoliche, lo svolgimento dei controlli all’ingresso. Le autorità competenti possono, in particolare, disporre lo svolgimento del viaggio di andata e di ritorno dei sostenitori della squadra ospite e le condizioni alle quali consentire loro l’accesso allo stadio.
3 Le autorità competenti possono ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi o alle strutture sportive, le spettatrici e gli spettatori debbano esibire un documento d’identità e che venga accertato, mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste dal presente Concordato.
4 In caso di violazione delle condizioni possono essere applicate misure adeguate, tra cui la revoca dell’autorizzazione, il rifiuto dell’autorizzazione per gli incontri successivi oppure il rilascio di successive autorizzazioni corredate da condizioni supplementari. Ai titolari dell’autorizzazione può essere richiesto il risarcimento di eventuali danni dovuti a una violazione delle condizioni. Capitolo 3 Misure di polizia

Perquisizioni

Art. 3b
1 Nell’ambito dei controlli d’ingresso alle manifestazioni sportive o d’accesso ai trasporti speciali per tifosi, in presenza di un sospetto concreto, la polizia è autorizzata a far perquisire da persone dello stesso sesso le spettatrici e gli spettatori, anche sotto i vestiti e su tutto il corpo, alla ricerca di eventuali oggetti vietati. Le perquisizioni devono svolgersi in locali non esposti alla pubblica vista. Le perquisizioni delle parti intime devono essere effettuate dal personale medico.
2 Le autorità competenti possono autorizzare gli appartenenti a società private di sicurezza, incaricati dagli organizzatori dei controlli all’ingresso degli stadi e d’accesso ai trasporti speciali per tifosi, di perquisire sopra i vestiti e su tutto il corpo, indipendentemente da un sospetto concreto, persone del proprio sesso, alla ricerca di eventuali oggetti vietati.
3 Gli organizzatori sono tenuti a informare le spettatrici e gli spettatori partecipanti alla manifestazione sportiva della possibilità di essere perquisiti.

Aree vietate

Art. 4

1 Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L’autorità competente definisce i confini delle singole aree vietate.
2 Il divieto è pronunciato per una durata fino a tre anni e può riguardare aree sull’intero territorio svizzero.
2
3 Il divieto può essere pronunciato dalle seguenti autorità:
a.
b.
c. In caso di conflitti di competenza, va seguito l’ordine prioritario indicato nell’elenco in questo capoverso.
4 Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) possono presentare la relativa richiesta.

Decisione di divieto di accedere

a un’area determinata

Art. 5

1 La decisione di divieto di accedere a un’area determinata stabilisce la durata del divieto e l’area vietata. La decisione è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto.
2 L’autorità che dispone il divieto informa senza indugio le altre autorità citate nell’articolo capoversi
3 e 4.
3 Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l’articolo 3 del presente Concordato.

Obbligo di presentarsi

Art. 6

1 Una persona può essere obbligata, per un periodo fino a tre anni, a presentarsi in determinati orari presso un ufficio pubblico indicatole dalle autorità competenti se:
2 Cpv. modificato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.
a.
b.
c.
d.
3 ed essa abbia violato nuovamente l’articolo 2 del presente
e.
f.
2 La persona interessata deve presentarsi negli orari indicati all’ufficio pubblico designato nella decisione. Quest’ultimo, se possibile, deve trovarsi nel luogo di residenza della persona interessata. Nel designare luogo e orari, l’autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.
3 L’obbligo di presentarsi è imposto con decisione formale dall’autorità competente per il luogo di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale e l’Ufficio federale di polizia possono presentare la relativa richiesta.

Applicazione dell’obbligo di presentarsi

Art. 7

1 Si deve presumere che misure diverse dall’obbligo di presentarsi all’autorità non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art.
6 cpv. 1 lett. c), segnatamente se:
a.
b.
2 Se la persona soggetta all’obbligo di presentarsi all’autorità, per motivi importanti e giustificabili non è in grado di presentarsi presso l’ufficio pubblico competente conformemente all’articolo 6 capoverso 2, lo comunica senza indugio a quest’ultimo informandolo sul suo luogo di dimora. L’autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo di dimora indicato dalla persona interessata sono esatti.
3 L’ufficio pubblico designato informa senza indugio l’autorità che ha pronunciato l’obbligo di presentarsi se le persone interessate si sono presentate o meno.
4 ...
4

Fermo preventivo di polizia

Art. 8

1 Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:
a.
b.
2 Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.
3 La persona interessata deve presentarsi all’ora indicata al posto di polizia del suo domicilio o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.
4 Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.
5 Su richiesta della persona interessata, la legalità della privazione della libertà può essere esaminata dall’autorità giudiziaria competente.
6 Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la priorità.

3

RS 120
4 Cpv. annullato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.

Applicazione del fermo preventivo di polizia

1 lettera a, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a cui partecipano società che fanno parte di tali organizzazioni.
2 Sono considerati gravi atti violenti ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a segnatamente i reati di cui agli articoli 111-113, 122, 123 cifra 2, 129, 144 capoverso 3, 221, 223 o 224 CP
5
.
3 L’autorità competente del domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui essa deve presentarsi e determina l’inizio e la durata del fermo preventivo.
4 I Cantoni designano l’autorità giudiziaria competente per l’esame della legalità del fermo preventivo di polizia.
5 Nella decisione si informa la persona interessata del suo diritto di far verificare per il tramite della competente autorità giudiziaria la legalità della privazione della libertà (art. 8 cpv. 5).
6 Il posto di polizia designato per l’esecuzione del fermo preventivo informa l’autorità di decisione dell’esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l’informazione avviene senza indugio.

Raccomandazione di divieto di accedere agli stadi

Art. 10

L’autorità competente per le misure secondo gli articoli 4-9, il Servizio centrale e l’Ufficio federale di polizia possono raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi verso coloro che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di manifestazioni sportive. La raccomandazione viene rilasciata indicando i dati necessari giusta l’articolo 24a capoverso 3 LMSI.

Età minima

Art. 11

Le misure secondo gli articoli 4–7 sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo gli articoli 8–9 è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i 15 anni. Capitolo 4 Disposizioni procedurali

Effetto sospensivo

Art. 12

1 I ricorsi contro le misure disposte dalle autorità competenti in applicazione dell’articolo
3a non hanno effetto sospensivo. Su richiesta del ricorrente, l’autorità di ricorso può accordare l’effetto sospensivo.
2 Il ricorso contro le misure secondo gli articoli 4-9 ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Competenza e procedura

Art. 13

1 I Cantoni designano l’autorità competente per le autorizzazioni secondo l’articolo 3a capoverso 1 e le misure secondo gli articoli 3a capoverso 2-4, 3b e 4-9.
2 Per l’esecuzione delle misure di cui al Capitolo 3, l’autorità competente avverte della comminatoria prevista nell’articolo 292 CP.
6
3 Le autorità competenti comunicano all’Ufficio federale di polizia (fedpol) in virtù dell’articolo 24a capoverso 4 LMSI 7 :
a.
b.
c. Capitolo 5 Disposizioni finali

Informazione della Confederazione

Art. 14

Il Segretariato generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) informa la Cancelleria federale sul presente Concordato. La procedura si svolge secondo l’articolo 27o OLOGA 8 .
5 RS 311.0
6 RS 311.0

7

RS 120
8 RS 172.010.1

Entrata in vigore

Art. 15

1 Il presente Concordato entra in vigore non appena vi aderiscono almeno due Cantoni, al più presto tuttavia il 1° gennaio 2010.
2 Le modifiche del 2 febbraio 2012 entrano in vigore, per i Cantoni che le approvano, a partire dalla data della rispettiva delibera di approvazione.

Rescissione

Art. 16

Un Cantone membro può rescindere il Concordato alla fine di un anno con un termine di preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono se lasciare o meno in vigore il Concordato.

Informazione al Segretariato generale della CDDGP

Art. 17

I Cantoni informano il Segretariato generale della CDDGP della loro adesione al Concordato, dell’autorità competente in virtù dell’articolo 13 capoverso 1, della loro rescissione. Il Segretariato generale della CDDGP tiene una lista aggiornata dei Cantoni membri del Concordato. Pubblicato nel BU 2010 , 22; 2013 , 266. DL di approvazione del 2.12.2008 - BU 2009 , 47 e del
15.4.2013 - BU 2013 , 266.
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