Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino (del 26 febbraio 2003) TITOLO I Generalità
Basi legali Art. 1 L’Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT) è una corporazione di diritto pubblico, istituita a norma dell’art. 30 cpv. 2 lett. a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e dell’art. 59 CCS.
Rapporti con la FMH Art. 2 1 L’OMCT è riconosciuto come società regionale di medicina e organizzazione di base (società medica cantonale) conformemente allo statuto della Federazione dei medici svizzeri (FMH).
2 Le disposizioni della FMH sono vincolanti per l’OMCT e i suoi membri, riservate le norme del diritto pubblico cantonale.
Durata e sede Art. 3
1 L’OMCT è costituito per durata indeterminata.
2 L’OMCT ha sede presso il suo segretariato. TITOLO II Scopi e compiti
Scopi generali Art. 4 1 L’OMCT collabora, in particolare con lo Stato, nella tutela della salute della popolazione e nell’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione sanitaria o che gli sono delegati. Esso organizza il servizio di picchetto, segnatamente notturno e festivo.
2 L’OMCT tutela e rappresenta gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei suoi membri nell’esercizio della professione nel Cantone Ticino; e promuove l’adozione di condizioni quadro adeguate per l’esercizio della professione.
3 L’OMCT può aderire ad altre organizzazioni attive nel settore sanitario nella Confederazione o nel Cantone come pure a istituti internazionali di carattere medico e culturale.
Compiti specifici Art. 5 L’OMCT in particolare: a) la collegialità fra i suoi membri; b) il mantenimento del rapporto di fiducia fra il corpo medico e i pazienti; c) come interlocutore qualificato nei rapporti con le autorità e le istituzioni pubbliche e del settore sanitario e verso la popolazione; d) servizi di consulenza professionale, economica e legale ai suoi membri; e) manifestazioni informative e di studio su temi sanitari; f) sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori e con altri operatori del settore g) sul rispetto delle norme deontologiche; h) la formazione e l’aggiornamento dei medici e il controllo della qualità delle cure. TITOLO III Membri
Adesioni, dimissioni Art. 6 1 La domanda di adesione è presentata per iscritto al segretariato dell’OMCT, il quale ne dà conferma al richiedente dopo verifica dei documenti.
2 Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al segretariato dell’OMCT. Esse hanno effetto dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state comunicate.
3 Il segretariato dell’OMCT aggiorna tempestivamente l’albo dei membri e ne cura la pubblicazione.
Membri ordinari
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1 equivalente che svolgono o hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.
2 I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi risultanti dalla qualità di affiliato all’OMCT.
Membri straordinari Art. 8
1 Possono essere membri straordinari, se ne fanno domanda: a) già membri ordinari, che rinunciano alla professione per anzianità o per altri b) che esercitano solo parzialmente la professione nel Cantone e sono già membri di un’altra società medica cantonale; c) con autorizzazione d’esercizio limitata nel Cantone; d) in perfezionamento.
2 I membri straordinari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee con diritto di voto ma non sono eleggibili come organi.
Membri onorari Art. 9 1 L’assemblea può nominare come membri onorari persone che si sono distinte nel campo della medicina e della salute pubblica o che hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell’OMCT.
2 I membri onorari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto né di eleggibilità; e non devono pagare la quota sociale. TITOLO IV Organizzazione
Organi
Art. 10 Gli organi dell’OMCT sono: a) generale; b) direttivo (CD); c) di gestione (CDG); d) regionali; e) di revisione; f) deontologica.
A. L’assemblea generale. Principi Art. 11
1 L’assemblea generale è l’organo superiore dell’OMCT.
2 L’assemblea è un’occasione d’incontro, di discussione e d’informazione alla quale sono invitati tutti i membri dell’OMCT.
3 L’assemblea generale esercita tutte le competenze che la legge e questo statuto le attribuiscono.
Convocazione
Art. 12 1 L’assemblea è convocata dal CD, mediante invito scritto ai membri e, di regola, pubblicazione sulla Tribuna Medica Ticinese, con un preavviso di almeno 15 giorni e l’elenco degli oggetti da trattare.
2 L’assemblea ordinaria primaverile ha luogo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’assemblea ordinaria autunnale ha luogo nel quarto trimestre dell’esercizio.
3 Il CD deve inoltre convocare l’assemblea, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se almeno 1/10 dei membri aventi diritto di voto oppure 3 circoli regionali lo richiedono per iscritto indicandone lo scopo e gli oggetti.
Funzionamento
Art. 13 1 Le assemblee regolarmente convocate sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.
2 L’assemblea è diretta dal presidente dell’OMCT o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente. L’assemblea può tuttavia nominare un presidente del giorno.
3 L’assemblea prende le sue deliberazioni e fa le nomine a maggioranza semplice. In caso di parità, il presidente non ha voto preponderante.
4 Per la revoca del CD e la modifica di precedenti decisioni assembleari è richiesta la maggioranza di 2/3 dei votanti.
5 Il voto è espresso per alzata di mano, tranne nel caso in cui ¼ dei presenti domandi lo scrutinio
6 Il CD provvede alla tenuta del verbale che sarà firmato dal presidente dell’assemblea e dal segretario.
7 La partecipazione all’assemblea è riservata ai membri dell’OMCT. Il CD può eccezionalmente invitare ad assistervi terze persone.
Competenze
Art. 14 1 L’assemblea ha segnatamente le seguenti competenze: a) e la modificazione dello statuto; b) del presidente dell’OMCT per la durata di 4 anni. Di regola il presidente resta in carica massimo per 8 anni consecutivi; c) dei membri del CD, per la durata di 2 anni. Di regola il membro resta in carica al per 12 anni consecutivi; 1 d) dei delegati alla Camera Medica della FMH; e) del candidato dell’OMCT al Comitato Centrale della FMH; f) del preventivo dell’OMCT e la fissazione delle quote sociali annuali differenziate autunnale); g) del rapporto annuale e dei conti annuali (consuntivo) (assemblea primaverile); h) sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori nel settore delle assicurazioni
2 L’assemblea inoltre: a) nomine di sua competenza; b) su proposta scritta e motivata di un membro o del CD, l’istituzione, il mandato e la delle sue commissioni speciali.
B. Il consiglio direttivo. Composizione Art. 15 1 Il consiglio direttivo (CD) è composto: a) presidente dell’OMCT nominato dall’assemblea; b) presidenti dei circoli regionali; c) 15 membri ripartiti proporzionalmente fra le circoscrizioni di provenienza, corrispondenti al dei circoli regionali. Fa stato il numero dei membri OMCT esercitanti l’attività nella al 1. gennaio di ogni anno dispari. Ogni circoscrizione ha diritto ad almeno un
2 I membri dovranno assicurare una congrua rappresentanza delle categorie mediche (medici di base; specialisti; ospedalieri; dipendenti).
3 Il medico cantonale e il rappresentante dell’OMCT nel CC della FMH partecipano alle sedute, con voce consultiva.
4 Il rappresentante della ASMACT partecipa alle sedute, con voce consultiva.
5 Alle sedute possono inoltre essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni mediche riconosciute.
Competenze
Art. 16 1 Il CD è l’organo esecutivo dell’OMCT.
2 Sono di competenza del CD tutti gli oggetti che la legge o questo statuto non attribuiscono o delegano a un altro organo.
3 Il CD ha segnatamente le seguenti competenze: a) gli interessi dell’OMCT e dei suoi membri, in base allo statuto e agli obiettivi a breve, media lunga scadenza fissati dal CD stesso e dall’assemblea; e adotta i provvedimenti idonei; b) l’organizzazione puntuale dell’OMCT, con regolamenti e direttive; c) la contabilità, la gestione delle finanze e il controllo; d) i rapporti con i circoli, le società di specialità, i partner sociali e le autorità pubbliche; e) l’informazione ai membri dell’OMCT e al pubblico; f) sul rispetto delle disposizioni legali e statutarie; g) il segretario generale; h) sulla partecipazione dell’OMCT in altre associazioni o società; i) l’istituzione, il mandato e la composizione delle sue commissioni speciali; l) i rappresentanti e i delegati dell’OMCT, ad eccezione di quelli di nomina assembleare;
1
Lett. modificata dall’Assemblea generale ordinaria del 14.12.2018 e approvato dal CdS con ris. gov. n.
2746 del 5.6.2019 - BU 2019, 210.
m) i preavvisi all’attenzione di enti pubblici e privati; n) annualmente le indennità per i suoi membri; per i membri del CDG compresi i consulenti e per i membri delle commissioni permanenti e speciali; o) il rendiconto annuale di gestione; p) le proposte da sottoporre all’assemblea generale; q) lo statuto dei circoli regionali; r) e disciplina il servizio di picchetto notturno e festivo; s) la commissione di redazione della Tribuna Medica Ticinese.
Delega
Art. 17 1 Il CD può delegare, in parte o integralmente, le sue competenze esecutive al CDG.
2 La delega al CDG è presunta per i compiti dell’art. 16 cpv. 3 lettere a, c, d, e, f, m.
3 Il CD esercita il controllo sulle funzioni delegate al CDG e le può revocare o limitare con effetto immediato.
4 I membri del CDG sono nominati annualmente, entro 20 giorni dalla assemblea generale primaverile. Essi sono sempre rieleggibili.
Funzionamento
Art. 18 1 Il CD è convocato dal presidente ogni volta che la conduzione dell’ordine lo richiede, di regola una volta per trimestre; nonché su domanda scritta della maggioranza dei suoi membri.
2 L’avviso di convocazione, con l’elenco delle trattande, deve pervenire ai membri almeno 5 giorni prima della seduta.
3 Le sedute sono valide se almeno la metà dei membri è presente.
4 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il presidente ha voto predominante.
5 Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che ¼ dei presenti non chieda lo scrutinio segreto.
C. Il consiglio di gestione. Composizione Art. 19 1 Il consiglio di gestione (CDG) è composto dal presidente dell’OMCT e da 4 a 6 persone nominate dal CD fra i suoi membri.
2 Il CDG nomina annualmente al suo interno un vice-presidente e un segretario-cassiere.
3 Il CDG può avvalersi della collaborazione: a) segretario generale; b) o più consulenti, designati dal CD fra i membri dell’OMCT, con mandato puntuale; c) consulenti esterni, designati dal CDG.
Competenze
Art. 20 1 Il CDG esercita le competenze esecutive delegategli.
2 In particolare esso è il primo responsabile della gestione corrente dell’OMCT della quale esso rende regolarmente e tempestivamente conto al CD.
Diritto di firma Art. 21 1 Il presidente. il vice-presidente e il segretario-cassiere impegnano validamente l’OMCT di fronte a terzi con firma collettiva a due.
2 Il Regolamento di funzionamento determina il potere di rappresentanza del segretario generale.
Funzionamento
Art. 22
1 Il CDG si organizza autonomamente, nei limiti fissati da questo statuto e dalle decisioni del CD.
2 Il CDG può validamente deliberare in presenza di almeno la metà dei suoi membri.
3 Il CDG delibera con la maggioranza dei suoi membri.
D. I circoli regionali. Riconoscimento Art. 23 1 I circoli regionali sono retti da statuti che devono essere approvati dal CD.
2 I circoli fungono da portavoce dei colleghi della regione e si occupano dei temi sanitari regionali.
3 L’autonomia dei circoli è garantita nel rispetto di questo statuto e delle decisioni assembleari.
4 I circoli regionali riconosciuti sono quelli di Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio, Tre Valli.
Affiliazione
Art. 24 1 I membri dell’OMCT sono soci del circolo della regione nella quale esercitano la loro
2 Ogni membro può tuttavia affiliarsi al circolo della regione nella quale egli ha il proprio domicilio.
E. L’ufficio di revisione. Nomina Art. 25
1 L’assemblea ordinaria primaverile designa, ogni volta per un biennio, un ufficio di revisione composto da almeno due persone che non sono membri dell’OMCT.
2 Come ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o cooperative.
Compiti
Art. 26 L’ufficio di revisione esamina i conti annuali di esercizio e presenta il suo rapporto all’assemblea.
F. La commissione deontologica. Compiti Art. 27 1 La commissione deontologica è l’organo particolare istituito ai sensi dell’art. 43 Codice Deontologico FMH.
2 La commissione deontologica vigila, d’ufficio o su segnalazione, sull’applicazione delle norme deontologiche da parte dei membri e giudica i casi di violazione.
3 La commissione deontologica assume inoltre il compito di esaminare in via conciliativa le vertenze di carattere tariffale che le sono sottoposte e di fornire consulenza in materia tariffale («Commissione Blu»).
Autonomia
Art. 28
1 Nei limiti fissati dal Codice Deontologico FMH la commissione deontologica beneficia di completa autonomia nei confronti di tutti gli organi dell’OMCT.
2 Essa ha il proprio recapito presso la sede dell’OMCT e può far capo ai servizi di segreteria e di consulenza dell’OMCT.
3 La commissione deontologica informa regolarmente e per iscritto il CD sulla propria attività.
4 La commissione deontologica adotta i regolamenti di funzionamento e di procedura e li sottopone per ratifica al CD.
Composizione
Art. 29 1 La commissione deontologica è composta da 5 membri da 5 supplenti, nominati dall’assemblea per la durata di 4 anni.
2 Membri e supplenti sono sempre rieleggibili.
3 La commissione può avvalersi della consulenza specialistica di altri medici.
4 La commissione nomina annualmente fra i suoi membri il presidente, il vice-presidente e il segretario. TITOLO V Le commissioni speciali e i delegati
Commissioni speciali Art. 30
1 Il CD, di propria iniziativa o su proposta del CDG, decide la costituzione di commissioni speciali, con durata determinata o indeterminata, per l’esame di temi particolari o con scopo di consulenza.
2 Il CD definisce la composizione della commissione, designa un coordinatore, disciplina il mandato e l’obbligo di rendiconto.
3 Delle commissioni speciali fa parte almeno un membro del CD. Il CD può disporre la partecipazione, con voto consultivo, anche di consulenti esterni.
4 Le commissioni speciali beneficiano dell’autonomia definita nel mandato di istituzione. Esse rendono tempestivamente conto del loro operato al CD, tramite il coordinatore.
Delegati
Art. 31 1 Il CD designa i delegati e i rappresentanti OMCT negli organismi, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro istituiti da terzi, enti pubblici o privati, riservate le nomine di competenza
2 Come delegati possono essere designati membri del CD, altri medici, il segretario generale o i consulenti dell’OMCT.
3 L’art. 30 cpv. 4 è applicabile per analogia a delegati e rappresentanti.
TITOLO VI Il segretariato
Organizzazione
Art. 32 1 L’OMCT si avvale di un segretariato stabile, commisurato alle sue esigenze amministrative e operative.
2 Il CDG è responsabile della conduzione del segretariato, compresa l’assunzione dei collaboratori, ad eccezione del segretario generale.
3 Il CDG allestisce il regolamento di funzionamento del segretariato e lo sottopone al CD per ratifica.
Il segretario generale Art. 33
1 Il CD, su proposta del CDG, può assumere un segretario generale amministrativo, anche in formazione non medica, a tempo pieno o parziale. L’assunzione può essere sostituita da un mandato professionale.
2 I compiti del segretario generale sono disciplinati relativo mansionario approvato dal CD.
3 Il segretario generale è direttamente subordinato al presidente e al CDG. TITOLO VII Conti e finanze
Conti annuali Art. 34 1 Il conto annuale, composto dal conto economico e dal bilancio e da eventuali conti speciali per singoli settori, viene allestito secondo i principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.
2 L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.
Mezzi
Art. 35 I mezzi dell’OMCT provengono: a) quote sociali annue; b) donazioni, legati o sovvenzioni; c) reddito del patrimonio sociale; d) utile nella gestione della Tribuna Medica Ticinese.
Quote sociali Art. 36
1 L’importo annuale delle quote sociali deve permettere, con le altre entrate dell’OMCT, la copertura dei costi preventivati dall’esercizio, l’equilibrio finanziario a medio termine e la formazione di riserve.
2 L’ammontare della quota sociale deve essere commisurato alla posizione professionale del membro, in base alla classificazione e ai criteri stabiliti dalla FMH.
3 È data facoltà all’assemblea, per fondati motivi, di derogare da quella classificazione.
Indennità
Art. 37
1 Le attività svolte dai membri dell’OMCT sono rimunerate con l’indennità forfettarie e/o di seduta e/o di mandato.
2 Il CD allestisce i criteri di rimunerazione e ne informa l’assemblea. TITOLO VIII Pubblicazioni
Organo ufficiale Art. 38 1 L’OMCT è l’editore della Tribuna Medica Ticinese (TMT), suo organo ufficiale di pubblicazione.
2 La Tribuna Medica Ticinese è diretta dal Comitato di redazione, composta da 3 o più membri, nominati dal CD. L’art. 30 è applicabile per analogia al Comitato di redazione.
3 Sulla Tribuna Medica Ticinese vengono pubblicati i comunicati dell’OMCT, il rendiconto annuale, la relazione dei revisori e i rapporti delle commissioni permanenti e di quelle assembleari. TITOLO IX Disposizioni finali
Scioglimento
Art. 39 In caso di scioglimento dell’OMCT l’assemblea decide sulla destinazione del patrimonio sociale.
Disposizione transitoria Art. 40 Entro un anno dall’entrata in vigore di questo statuto le cariche dell’OMCT (organi, commissioni, delegati, rappresentanti) dovranno essere oggetto di nuova decisione.
Abrogazioni
Art. 41
1 Con l’entrata in vigore di questo statuto sono abrogati lo statuto OMCT del 12 aprile/20 settembre 1981, il Regolamento interno dell’OMCT del 25 aprile 1982 e le Norme Deontologiche dell’OMCT del 7 novembre 1981.
2 I regolamenti emanati dall’OMCT in base alla precedente disciplina statutaria e alle decisioni assembleari rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questo statuto, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva.
Entrata in vigore Art. 42 Il presente statuto, approvato dall’assemblea generale straordinaria del 26 febbraio 2003 e dal Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lettera e) Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario con risoluzione del 18 giugno 2003, entra in vigore il 1° luglio 2003. Pubblicato nel BU 2003 , 214.
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