Legge sui cani
Legge sui cani (del 19 febbraio 2008) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali
Scopi
Art. 1
La presente legge ha lo scopo di assicurare l’identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.
Identificazione e registrazione
a) procedura
Art. 2
1 I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizoozie.
2 ... 1
3 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.
b) controllo
Art. 3
1 I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.
2 Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all’articolo 2.
3 Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.
Tassa
Art. 4
2
1 I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.
2 Tale tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane tra un importo minimo di fr. 50.-- ed un importo massimo di fr. 100.--; per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all’anagrafe canina secondo l’Ordinanza federale sulle epizoozie.
3 Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone fr. 25.-- della stessa.
4 Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.
Responsabilità civile
Art. 5
Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un’assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l’importo minimo.
Gestione dei cani
a) requisiti posti al detentore
1
Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
2 Art. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 21.3.2014 - BU 2014, 160.
Art. 6
1 Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell’animale.
2 Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.
b) obblighi del detentore
Art. 7
1 Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.
2 Il detentore è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
3 La fuga di un cane dev’essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.
4 In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.
c) obblighi del proprietario
Art. 8
In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.
d) prevenzione e informazione
Art. 9
1 La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l’informazione, l’istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l’emanazione di adeguate normative comunali.
2 Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l’informazione ad altri enti o a privati.
Strutture igienico-sanitarie
Art. 10
1 I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.
2 I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.
Normative comunali
Art. 11
1 I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione alla presente legge e alle disposizioni di polizia locale della Legge organica comunale.
2 Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.
3 All’interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali. Capitolo II Corsi
Corsi di istruzione per cani,
proprietari e detentori
a) modalità
Art. 12
1 I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L’idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza dev’essere certificata da un attestato di capacità.
2 Il costo dell’istruzione è a carico del proprietario.
3 Il Consiglio di Stato: a) b) c) d)
b) mancato superamento del corso
Art. 13
1 Chi non ottiene l’attestato di capacità può essere tenuto: a) b)
2 Il costo dell’accertamento è a carico del proprietario.
3 Il Consiglio di Stato disciplina la procedura. Capitolo III Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi
Razze vietabili
Autorizzazione di detenzione
Art. 14
Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto: - - -
Cani pericolosi
Art. 15
1 Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.
2 I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.
Notifiche, controlli e accertamenti
Art. 16
1 I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all’Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all’art. 15. L’Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.
2 I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l’art. 15 e ne danno notifica all’Ufficio del veterinario cantonale.
Perizie
Art. 17
1 L’Ufficio del veterinario cantonale ordina una perizia quando occorre valutare la pericolosità dell’animale e le attitudini del proprietario o del detentore al fine di adottare le relative misure.
2 I costi della perizia sono a carico del proprietario.
3 Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.
Misure di polizia
Art. 18
1 L’Ufficio del veterinario cantonale può stabilire nei confronti dei proprietari di cani pericolosi: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
2 I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.
3 Salvo casi urgenti, prima di prendere una decisione, l’Ufficio del veterinario cantonale sente il proprietario dell’animale.
Collaborazione
Art. 19
1 Per la messa in atto delle misure di cui all’art. 18 l’Ufficio del veterinario cantonale può avvalersi della collaborazione dei Municipi.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale e i Municipi possono inoltre avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari ufficiali e delle Società per la protezione degli animali ufficialmente riconosciute in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali.
Capitolo IV Disposizioni varie
Finanziamento
Art. 20
1 Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all’art. 4.
2 Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.
Infrazioni
Art. 21
1 Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20’000.-.
2 Le infrazioni agli art. 2, 7 cpv. 2, 3 e 4, 10 cpv. 2 e 11 della presente legge sono perseguite dal Municipio.
3 Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 3
4 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.
Rimedi giuridici
Art. 22
4 Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo V Norme abrogative e finali
Norme abrogative
Art. 23
La legge concernente l’imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 24
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.
5 Pubblicata nel BU 2009 , 121.
3 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
4
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478.
5 Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2009, 120.
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