Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I
5.1.8.4.5 Regolamento concernent e il riconoscimento dei diplomi delle scuole universit arie per i docenti e le docenti del livello secondario I (del 26 agosto 1999) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 2, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005,
1 d e c r e t a : I. Disposizioni generali A rt. 1 I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento . pplicazione
2 Art. 2 Il presente regolamento si applica ai diplomi d ’ insegnamento che
a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria, e
b. permettono ai loro titolari e alle loro titolari d’insegnare nel livello secondario I. I I. Condizioni di riconoscimento
1. Formazione Art. 3
1 La formazione permette di acquisire le competenze cognitive e pratiche per l’educazione e la formazione delle allieve e degli allievi del livello secondario I nelle materie d’insegnamento menzion ate nell’allegato al presente regolamento.
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2 La formazione prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di
a. pianificare il loro insegnamento nel quadro dei piani di studio in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdisciplinare,
b. sostenere le allieve e gli allievi nella scelta del loro orientamento scolastico e professionale e di prepararli al passaggio alla formazione professionale o alla scuola postobbligatoria,
c. valutare le capacità e le prestazioni scola stiche degli allievi,
d. collaborare con gli altri docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le autorità,
e. collaborare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e
f. procedere ad una valutazione del proprio lavoro e di pianificare il proprio perfezionamento professionale e la propria formazione complementare. Art. 4
1 L’ammissione alla formazione richiede una maturità liceale, un diploma d’insegnamento per il livello elementare riconosciuto da lla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l’esame complementare definito nel Regolamento Passerella sono ammesse come le persone con una maturità liceale. Con riser va dell’articolo 6 capoverso 6.
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2 Le persone titolari di una maturità specializzata, di un certificato rilasciato da una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, di una maturità
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Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005.
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Modifica del 28 ottobre 2005 .
Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui vengono
designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte
scuole pedagogiche.
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Modifica del 28 o ttobre 2005.
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Modifica del 28 ottobre 2010; entrata immediatamente in vigore.
professionale, o di un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita da un’esperienza professionale di diversi anni, possono essere ammesse alla formazione. Queste persone, però, prima dell’inizio della formazione devono provare, mediante u n esame complementare, che il loro livello di conoscenze generali è equivalente a quello acquisito nell’ambito della maturità liceale. La lista delle materie e il livello di questo esame corrispondono a quello della passerella tra la maturità professionale e l’università.
3 Le persone senza certificato formale d’ammissione secondo il capoverso 1 e 2 possono essere ammesse agli studi quando la loro attitudine all o studio sarà stata verificata e confermata nel quadro di una procedura d ’ ammissione documentata d all ’ istituto di formazione (ammissione su dossier). Le condizioni per essere ammessi alla procedura d ’ ammissione sono:
a. età minima 30 anni,
b. tre anni di formazione nel livello secondario II conclusa con successo, e
c. esperienza professionale svolta d opo la formazione attestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni. Con la procedura d’ammissione può essere previsto un esame d’idoneità professio na l e.
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4 Le persone che desiderano svolgere la formazione come previsto all ’ articolo 5 capoverso 5 lettera a (formation par l ’ emploi) o ltre a soddisfare le condizioni fissate dall ’ articolo 5 capoverso 1 lettera b (riconversione all ’ insegnamento) devono supe rare una procedura di verifica della loro idoneità professionale .
6 Art. 5 1 La formazione che porta al diploma d’insegnamento per il livello secondario I può essere proposta sotto forma di:
a. ciclo a tempo pieno o parziale con dei moduli di formazione pratica (ciclo di formazione regolare) oppure
b. formazione ai sensi del capoverso 5, cioè destinata alle persone provenienti da altri settori che desiderano accedere all’insegnamento (riconversione all’insegnamento) e che sod disfano inoltre le seguenti condizioni: ba. età minima 30 anni, e bb. esperienza professionale attestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni .
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2 La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.
3 La formazione si basa su un piano di studi approvato o emanato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare una formazione scientifica o specifica e una formazione in di dattica delle disci pline, una form azione nel settore delle scien ze del l’educazio ne (compresi g li aspetti della pedagogia specializzata e della pe dagogia interculturale ), così come una formazione professionale pratica.
4 La formazione può essere proposta in modo integrato o consecutivo.
5 Le persone secondo il capoverso 1 lettera b (riconversione all ’ insegnamento), possono svolgere la formazione:
a. sotto forma di una formazione combinata con un’attività d’insegnamento accompagnata, esercitata a te mpo parziale al livello d’insegnamento mirato, dopo aver superato un ciclo di formazione corrispondente a 60 crediti ECTS (formation par l’emploi), oppure
b. nel quadro di un ciclo di formazione regolare, ridotto in base alla validazione delle competenze a cquisite, in modo non formale e/o informale, rilevanti per l’esercizio di un’attività d’insegnamento (validation des acquis de l’expérience) .
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6 Le persone ammesse su dossier , ai sensi dell ’ articolo 4 capoverso 3 , sono autorizzate a seguire una formazione a i sensi del capoverso 5 lettera a (formation par l ’ emploi). Non possono però essere validate le competenze acquisite in modo non formale e/o informale ai sensi del capoverso
5 lettera b (validation des acquis de l ’ expérience).
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7 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione può emanare delle direttive per il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento per le materie acquisite a supplemento di un diploma d’insegnamento secondario I riconosciuto.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrat a in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2010; entrata immediatamente in vigore.
Art . 6 1 La formazione comprende 270 – 300 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).
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2 Il volume della formazione nelle singole materie è di:
a. almeno 120 crediti per la formazione scientifica o specifica e la formazione in didattica delle discipline,
b. almeno 36 crediti per la formazione in scienze dell’educazione, e
c. almeno 48 crediti per la formazione professionale pratica.
3 La formazione scientifica o specifica e la formazione in didattica delle disciplin e comprende almeno 30 crediti per ogni materia, 40 crediti per una materia integrativa. La formazione in didattica è di almeno 10 crediti per ogni disciplina.
4 Nel caso di un diploma d’insegnante combinato (livello secondario I e scuole di maturità) la for mazione in didattica delle discipline, scienze educative e la formazione pratica corrispondono alla durata definita al capoverso 2 e 3. La formazione scientifica deve soddisfare le esigenze del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegn amento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998.
5 La formazione formale e rilevante per l’ottenimento del diploma effettuata in precedenza, in particolare una formazione di docente in un altro livello, è presa in considerazione in modo adeguato.
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6 La Co nferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione può emanare delle direttive per il riconoscimento di un ciclo master per l ’ insegnamento secondario I destinato ai titolari e alle titolari di un diploma d ’ insegnamento prescolastico ed ele mentare o d ’ insegnamento elementare con un certificato bachelor , oppure ai titolari e alle titolari di un diploma d’insegnamento elementare conforme ai vecchi regolamenti con un’esperienza d’insegnamento elementare e/o secondario I.
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7 Le persone ammesse al la formazione secondo l ’ articolo 5 capoverso 1 lettera b (riconversione all ’ insegnamento) e che la svolgono secondo l ’ articolo 5 capoverso 5 lettera b (validation des acquis de l ’ expérience) possono far validare le competenze che hanno acquisito in modo in formale e/o non formale nel quadro di una procedura documentata dall ’ istituto di formazione; queste competenze possono essere validate al massimo nella misura di un quarto del volume della formazione. Con riserva dell ’ articolo 5 capoverso 6.
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8 Le persone ammesse alla formazione secondo l ’ articolo 5 capoverso 1 lettera b (riconversione all ’ insegnamento) e che la svolgono secondo l ’ articolo 5 capoverso 5 lettera a (formation par l ’ emploi) non possono far validare le competenze che hanno acquisito in modo inf ormale e/o non formale.
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16 Art. 7
1 I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella o nelle discipline d’insegnamento e le qualifiche didattiche adeguate per le scuole universitarie.
2 Inol tre i docenti e le docenti in didattica delle discipline sono o titolari di un dottorato in didattica delle discipline o titolari di un diploma d’insegnamento combinato con un’esperienza d’insegnamento. ifiche dei responsabilie delle responsabili a formazione pratica Art. 8 I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un di ploma d’insegnamento per il livello seconda rio I e hanno insegnato diversi anni, con successo, a questo livello.
2. Diploma
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Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole
universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole
universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il ri nnovamento coordinato
dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna)
emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 201 2.
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Modifica del 28 ottobre 2010; entrata immediatamente in vigore.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
di diploma Art. 9 Ogni scuola universitaria dispone d i un regolamento emanato o ap provato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in partico lare le modalità per il conferime nto del diploma e indica i mez zi di ricorso. Art. 10 Il diploma è conferito sulla base di una valutazione globale del le qualifiche e delle pre sta zioni delle studentesse e degli stu denti. La valutazione si estende in partico lare alle se guenti discipline:
a. formazione scientifica o specifica e formazione in d idattica delle discipline,
b. formazione nelle scienze dell’educazione
c. formazione professionale pratica. di diploma Art. 11
1 L’attestato di diploma reca:
a. la denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che rilascian o o riconoscono il diploma,
b. i dati personali della diplomata o del diplomato,
c. la menzione «Diploma d’insegnamento per il livello secondario I», rispettivamente «Diploma d’insegnamento per il livello secondario I e le scuole di maturità»,
d. l’indicaz ione delle discipline che la diplomata o il diplomato sono abilitati ad insegnare,
e. la firma dell’istanza competente, nonché
f. il luogo e la data.
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2 Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva «Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)».
18 Art. 12 1 Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo di «docente diplomata per il livello seco ndario I (CDPE)» o di «docente diplomato per il livello secondario I (CDPE)», rispettivamente di «docente diplomata per il livello secondario I e le scuole di maturità (CDPE)» o di «docente diplomato per il livello secondario I e le scuole di maturità (CDP E)».
2 La denominazione dei titoli nell’ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE.
19 III. Procedura di riconoscimento Art. 13
1 Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.
2 La commissione si compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.
3 Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
4 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento. riconoscimento Art. 14
1 Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.
2 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.
3 I membri della commissione possono domandare una documentazione supplementare. isione
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Regolamento concernente la denominazione, nell’ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei
master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento
co ncernente i titoli) del 28 ottobre 2005.
Art. 15
1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.
2 In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.
3 Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile della scuola universitaria ne è informata.
20 Art. 15 bis
1 Le condizioni fissate per il riconoscimento dei cicli di formazione sono verificate periodica mente.
2 Qualsiasi cambiamento a un ciclo di formazione riconosciuto deve essere comunicato alla commissione di riconoscimento. Le modifiche importanti, in particolare quelle in merito alle condizioni d ’ ammissione, alla validazione delle competenze già acquisite o alla struttura della formazione, portano a una verifica dell ’ adempimento delle condizioni di riconoscimento secondo la procedura prevista nell ’ articolo 1 4 . Art. 16 La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti. IV
./ Art. 17
21 V. R imedi di diritto Art. 18 Le decisioni dell’autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (articolo 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).
22 VI. Disposizioni finali
1. Disposizioni transitorie cantonali Art. 19 1 I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, che sono stati rilasciati prima del riconoscimento ai sensi del presente regolamento, sono pure riconosciuti dopo il r iconoscimento dei primi diplomi secondo il presente regolamento, quando:
a. soddisfano le condizioni all’articolo 2 lettera b, e
b. attestano una formazione a tempo pieno di una durata di almeno sei semestri .
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2 I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni, che sono stati rilasciati prima dell’attribuzione del riconoscimento ai sensi del presente regolamento, ma che non soddisfano le esigenze postulate al capoverso 1, sono riconosciuti se i loro titolari comprovano che hanno esercitato un’attività di insegnam ento al livello secondario I per cinque anni.
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3 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 o del capoverso 2 sono abilitati a portare il titolo corrispondente menzionato all ’ articolo 12 capoverso 1.
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4 Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento. Art. 20
26
2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005 Art. 21
27 Art. 22
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
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Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigor e.
23
Modifica del 23/24 ottobre 2003.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
riconoscimento
29 Art. 23
1 I cicli di studio, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti att uati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.
2 Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di studio soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di c onfermare la decisione di riconoscimento. Se l’esame mostra al contrario che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.
3. Entrata in vigore Art. 24
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2 Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
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3 Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all’Accordo sul riconoscimento dei diplomi. mento autorizzate – Tedesco – Francese – Inglese – Italiano – Romancio – S pagnolo – Latino – Matematica – Informatica – Biologia – Chimica – Fisica – Storia – Geografia – Arte visiva/Disegno e/o disegno tecnico – Musica – Insegnamento religioso/Teologia – Sport – Economia domestica – Lavoro manuale/Lavoro manuale tessile – Disciplina integrativa nel campo delle scienze sperimentali («scienze naturali», «natura e tecnica», «scienze sperimentali»), comprendente al massimo tre delle discipline menzionate sopra (biologia, chimica, fisica) . Questa lista può essere completata dalla commissione di riconoscimento, se un’istituzione può provare che in questo elenco manca la base disciplinare richiesta per una di sciplina insegnata secondo i piani di studio cantonali. Pubblicato nel BU 2012 , 378.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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