Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare
                            5.1.8.4.4  Regolamento  concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuo  le universitarie  per i docenti  e le do  centi del livello prescolastico  e del livello elementare  (del 10 giugno 1999)  La Conferenza  svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  visti  gli articoli 2, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici  e  professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto  della CDPE  del 3 marzo 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  d e c r e t a :  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1  I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e/o  del  livello  elementare,  rilasciati  o  riconosciuti  da  uno  o  più  cantoni,  vengono  riconosciuti  dalla  CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  2  Il presente regolamento si applica a diplomi d’insegnamento che
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola univer  sitaria,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare sia nel livello prescolastico,  sia nel livello elementare, o in entrambi i livelli, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare tutte le materie (generalisti)  o una parte importante di esse (semigeneralisti).  II. Condizioni di riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            2  Art.  3  1  Le   formazioni   permettono   di   acquisire   le   competenze   cognitive   e   pratiche   per  l’educazione  e  la  formazione  delle  bambine  e  dei bambini al livello presco  lastico  e/o  al  livello  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le formazioni permettono, in particolare, alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  adempiere   globalmente   il   proprio   mandato   formativo   ed   educativo   in   funzione   delle  predisposizioni particolari di ogni bambi  na o bambino,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  valutare lo stadio di sviluppo delle bambine e dei bambini, nonché il loro comportamento nei  confronti dell’apprendimento e di sostenerli nel loro sviluppo con misure appropriate,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  favorire la socializzazione delle bambine e dei bambini,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  collaborare con gli altri docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le autorità,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  collaborare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  valutare  il  proprio  lavoro  e  pianificare  il  proprio  perfezionamento  pr  ofessionale  e  la  propria  formazione complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La formazione permette inoltre ai  docenti e alle docenti con un diploma per il livello prescolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  di pianificare le misure di sostegno allo sviluppo e all’educazione delle bambine e dei bambini  e di  applicarle in una prospettiva interdisciplinare, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  di facilitare il passaggio armonioso delle bambine e dei bambini alla scuola elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti con un diploma per il livello elementare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  di pianifi  care il loro insegnamento in base ai piani di formazione in vigore e di organizzarlo in  una prospettiva interdisciplinare, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  di valutare le capacità e le prestazioni scolastiche delle bambine e dei bambini.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Revisione totale dello Statu  to della CDPE del 3 marzo 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui sono
                            designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie  professionali, ivi incluse le alte scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                pedagogiche.
2
                            Modifica del 21.6.2012; entrata in vigore il 1.8.2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Struttura  della  formazione  Art.  3  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione  che  porta  al  diploma  d’insegnamento  per  il  livello  prescolastico  e/o  elementare può essere proposta sotto forma di:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ciclo  a  tempo  pieno  o  parziale  con  dei  moduli  di  formazione  pratica  (ciclo  di  formazione  regolare) oppure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  formazione ai sen  si del capoverso 4, cioè destinata alle persone provenienti da altri settori che  desiderano  accedere  all’insegnamento  (riconversione  all’insegnamento)  e  che  soddisfano  inoltre le seguenti condizioni:  ba.  età minima 30 anni, e  bb.  esperienza professionale a  ttestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere  distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La formazione si bas  a sul piano di formazione emanato o approvato dal cantone o da più cantoni.  Essa comprende in particolare le seguenti discipline: le scienze dell’educazione (compresi aspetti  della  pedagogia  specializzata  e  della  pedagogia  interculturale),  la  didattica  pro  pria  al  livello  d’insegnamento e la didattica delle discipline, la formazione nelle materie d’insegnamento, nonché  la formazione pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le persone secondo il capoverso 1 lettera b (riconversione all’insegnamento), possono svolgere  la formazione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  sot  to  forma  di  una  formazione  combinata  con  un’attività  d’insegnamento  accompagnata,  esercitata a tempo parziale al livello d’insegnamento mirato, dopo aver superato un ciclo di  formazione corrispondente a 60 crediti ECTS (formation par l’emploi), oppure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  n  el quadro di un ciclo di formazione regolare, ridotto in base alla validazione delle competenze  acquisite,  in  modo  non  formale  e/o  informale,  rilevanti  per  l’esercizio  di  un’attività  d’insegnamento (validat  ion des acquis de l’expérience).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le persone amme  sse su dossier ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera c, sono autorizzate a  seguire una formazione ai sensi del capoverso 4 lettera a (formation par l’emploi). Non possono  però  essere  validate  le  competenze  acquisite  in  modo  non  formale  e/o  informale  ai  sensi  del  capoverso 4 lettera b (validation des acquis de l’expérience).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  può  emanare  delle  direttive per il riconoscimento di abilitazioni all’insegnamento per singole materie e classi del livello  prescolastico  ed  elementare,  queste  abilitazioni  possono  essere  ottenute  a  supplemento  del  diploma d’insegnamento per il livello prescolastico ed elementare riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Volume della formazione
                            Art.  4  1  La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e  trasferimento   dei   crediti   (ECTS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  In   cas  o   di   una   formazione   a   tempo   pieno,   180   crediti  corrispondono a tre anni di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  –  54 crediti sono dedicati alla formazione pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  nel  livello  secondario  II  è  stata  svolta,  oltre  alla  formazione  liceale,  una  formazione  rilevante  per  l’otten  imento  del  diploma  della  durata  di  almeno  un  anno,  il  volume  della  formazione  può  essere ridotto di 60 crediti al massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La formazione formale, rilevante per l’ottenimento del diploma, seguita in passato, in particolare  una formazione di docente per un  altro livello, è presa in co  nsiderazione in modo adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le persone ammesse alla formazione secondo l’articolo 3  bis  capoverso 1 lettera b (riconversione  all’insegnamento) e che la svolgono secondo l’articolo 3  bis  capoverso  4  lettera  b  (validation  des
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Modifica del 28 ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata  in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Modifica del 28 ottobre 2010; entrata immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle s  cuole universitarie
                        
                        
                    
                    
                    
                professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie
professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento
                            nelle  università  svizzere  nell’  ambito   del   processo   di   Bologna   (Direttive   Bologna)   emanate   dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
9
                            Modifica del 28 ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Modifica del 28 ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            acquis de l’expérience) possono far validare le competenze che hanno acquisito in modo informale  e/o  non  formale  nel  quadro  di  una  procedura  documentata  dall’istituto  di  formazione;  queste  competenze  possono  essere  va  lidate al massimo con 60 crediti ECTS. Con riserva dell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  bis  capoverso 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le persone ammesse alla formazione secondo l’articolo 3  bis  capoverso 1 lettera b (riconversione  all’insegnamento) e che la svolgono secondo l’articolo 3  bis  capoverso  4  let  tera  a  (formation  par  l’emploi) non possono, di regola, far validare le competenze che hanno acquisito in modo informale  e/o non formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di ammissione  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammissione alla formazione richiede un certificato di maturità liceale, un diplom  a  d’insegnamento riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le  persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l’esame complementare definito  nel Regolamento Passerella
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  sono ammesse come le persone co  n una maturità liceale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono essere ammesse alla formazione anche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le persone titolari di una maturità specializzata riconosciuta con orientamento alla pedagogia,  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le  persone  titolari  di  un  certificato  rilasciato  da  una  Scuola  specializzata  per  l  e  professioni  sanitarie  e  sociali  (SSPSS)  riconosciuta,  di  un  diploma  di  una  Scuola  di  diploma  (SDD)  riconosciuta,  ottenuto  dopo  una  formazione  della  durata  di  tre  anni,  o  di  un  diploma  di  una  Scuola  superiore  di  commercio  (SSC)  riconosciuta,  oltre  che  le  persone  che  hanno  una  maturità professionale o un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta  di almeno tre anni e seguita d’una esperienza professionale di diversi anni. Queste persone  prima dell’inizio della formazione devono provare,  mediante un esame complementare, che il  loro  livello  di  conoscenze  è  equivalente  a  quello  acquisito  nell’ambito  della  maturità  specializzata, con orientamento alla pedagogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Le  persone  che  non  soddisfano  le  condizioni  d’ammissione  fissate  al  capoverso  1  e  al  capoverso  2  lettere  a,  b  possono  essere  ammesse  agli  studi  quando  la  loro  attitudine  alla  formazione  superiore  sarà  stata  verificata  e  confermata  nel  quadro  di  una  procedura  d’ammissione documentata dall’istituto di formazione (ammissione su dossie  r). Le condizioni  per essere ammessi alla procedura d’ammissione sono:  ca.  età minima 30 anni,  cb.  tre anni di formazione nel livello secondario II conclusa con successo, e  cc.  esperienza  professionale  svolta  dopo  la  formazione  di  tre  anni,  attestata  e  del  volume  di  almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in  un periodo di tempo massimo di 7 anni.  Con la procedura d’ammissione può essere previsto un esame d’idoneità professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  formazione  porta  un  icamente  ad  un  diploma  d’insegnamento  del  livello  prescolastico  possono essere ammessi alla formazione anche i titolari e le titolari di un diploma di una Scuola di  diploma (SDD) riconosciuta, o di un diploma di una Scuola specializzata per le professioni  sanitarie  e sociali (SSPSS) riconosciuta, diploma ottenuto dopo una formazione di tre anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le persone che desiderano svolgere la formazione come previsto all’articolo 3  bis  capoverso  4  lettera a (formation par l’emploi) oltre a soddisfare le condizioni fi  ssate dall’articolo 3  bis  capoverso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 lettera b (riconversione all’insegnamento) devono superare una procedura di verifica della loro  idoneità professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                Qualifiche dei docenti e delle docenti
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  e  le  docenti  possiedono  un  titolo  di  una  scuola  universitaria  nella  o  nelle  discipline d’insegnamento, qualifiche didattiche per le scuole universitarie e, di regola, un diploma  d’insegnamento nonché un’esperienza d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi specifici, in particolare per quel che concerne la didat  tica propria al livello d’insegnamento  e  la  didattica  delle  discipline,  si  può  derogare  all’obbligo  di  possedere  un  titolo di una scuola  universitaria, se l’attitudine professionale del docente e della docente è comprovata in altro modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Regolamento concernente il riconoscimento dell’a  ttestato di maturità professionale per l’ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                alle scuole universitarie (Regolamento Passerella), del 4 marzo 2004.
16
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 20  12.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Modifica del 28 ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualifiche dei responsabili e  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            responsabili  della formazione pratica  Art.  7  I  responsabili  e  le  responsabili  della  formazione  pratica  sono  titolari  di  un  diploma  d’insegnamento del livello prescolastico e/o del livello elementare e hanno insegnato  diversi anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  di diploma  Art.  8  La scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o  da  più  cantoni,  che  stabilisce  in  particolare  le  modalità  per  il  conferimento  del  diploma  e  indica  i  mezzi di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferi  mento del diploma  Art.  9  Il  diploma  è  conferito  sulla  base  di  prove  orali,  scritte  e  pratiche  fornite  durante  e/o  al  termine della formazione. La valutazione si estende in particolare alle seguenti discipline:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  scienze dell’educazione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  didattica propr  ia al livello d’insegnamento e didattica delle discipline,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  formazione nelle discipline d’insegnamento,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  formazione pratica, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  lavoro di diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestato  di diploma  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attestato di diploma reca:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la  denominazione  della  scuola  universita  ria  e  del  cantone  o  dei  cantoni  che  rilasciano  o  riconoscono il diploma,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  i dati personali del diplomato o della diplomata,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la menzione «Diploma d’insegnamento per il livello prescolastico» o «Diploma d’insegnamento  per   il   livello   elementare»   o   «Diplo  ma  d’insegnamento  per  il  livello  prescolastico  ed  elementare»,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  gli anni di scuola per i quali il diploma è valido,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  per  i  semigeneralisti  inoltre;  le  materie  che  il  diplomato  o  la  diplomata  è  legittimato/a  ad  insegnare,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la firma dell’istanza compet  ente, nonché
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  il luogo e la data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  diploma  riconosciuto  è  contrassegnato  dalla  menzione  aggiuntiva  «II  diploma  è  riconosciuto  a  livello   svizzero   (decisione   della   Conferenza   svizzera   dei   direttori   cantonali   della   pubblica  educazione del ...)».
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolo
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  di «docente diplomata per il livello prescolastico (CDPE)» o di «docente diplomato per il livello  prescolastico   (CDPE)»,   nella   misura   in   cui  essi  possono  attestare  una  formazione  di  generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello prescolastico,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  di  «docente  diplomata  per  il  livello  elementare  (CDPE)»  di  «docente  diplomato  per  il  livello  elementare (CDPE)», nella misura in cui essi po  ssono attestare una formazione di generaliste  o generalisti che permette loro di insegnare nel livello elementare, o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  di  «docente  diplomata  per  il  livello  prescolastico  ed  elementare  (CDPE)»  o  di  «docente  diplomato per il livello prescolastico ed element  are (CDPE)», nella misura in cui essi possono  attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello  prescolastico ed elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  misura  in  cui  il  titolare  o  la  titolare  di  un  diploma  riconosciuto  possono  at  testare  una  formazione  di  docente  semigeneralista,  sono  legittimati  a  portare  il  titolo  di  «docente  diplomata  semigeneralista  per  il  livello  ...  (CDPE)»  o  di  «docente  diplomato  semigeneralista  per  il  livello  ...  (CDPE)».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   denominazione   dei   titoli   come   p  revista  nell’ambito  della  riforma  di  Bologna  segue  il  Regolamento concernente i titoli della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferimento del diploma
19
                            Regolamento concernente la denominazione, nell’ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei
                        
                        
                    
                    
                    
                master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento
                            concernente i ti  toli) del 28 ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III. Procedura di riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di riconoscimento
                            Art.  12  1  Una   commissione   di   riconoscimento   è   incaricata   di   valuta  re   le   domande   di  riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commissione  si  compone  di  undici  membri  al  massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera  devono essere debitamente rappresentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Comi  tato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda di  riconoscimento  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata  della documentazione necessaria al suo esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa può assistere alle lezioni e agli  esami e richiedere una documentazione supplementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            Art.  14  1  La  decisione  di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del  Comitato della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  rifiuto  o  di  annullamento  del  riconoscimento,  la  decisione  deve  indicarne  i  motivi.  Devono  inoltre  essere  menzionate  le  misure  da  adottare,  affinché  il  diploma  possa  essere  successivamente riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora   un   diploma   non   soddisfi   più   le   condizioni   di   riconoscimento   poste   dal   presente  regolamento,  il  Comitato  del  la  CDPE  assegna  al  cantone  o  ai  cantoni  interessati  un  congruo  termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile della scuola universitaria ne è informata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica dei cicli di formazione riconosciuti
                            20  Art.  14  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  condizioni  fissate  per  il  riconoscimento  dei  cicli  di  formazione  sono  verificate  periodicamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualsiasi  cambiamento  a  un  ciclo  di  formazione  riconosciuto  deve  essere  comunicato  alla  commissione  di  riconoscimento.  Le  modifiche  importanti,  in  particolare  quelle  in  merito  alle  con  dizioni  d’ammissione,  alla  validazione  delle  competenze  già  acquisite  o  alla  struttura  della  formazione, portano a una verifica dell’adempimento delle condizioni di riconoscimento secondo la  procedura prevista nell’articolo 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro
                            Art.  15  La CDPE ti  ene un registro dei diplomi riconosciuti.  IV./Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  V. Rimedi di diritto  Art.  17  Le decisioni dell’autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di  diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale fed  erale (articolo 10  Accordo sul riconoscimento dei diplomi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  VI. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Disposizioni transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diplomi  cantonali  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore  del presente regolamento, o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  che sono rilasciati durante un periodo transitorio di dieci anni dopo l’entrata in vigore del  presente regolamento,  sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d’insegnamento ai sensi del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il  titolo corrispondente menzionato all’articolo 11 capoverso 1 e 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   segretariato   della   commissione   di   riconoscimento   rilascia,   su   ri  chiesta,   un   attestato   di  riconoscimento.  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione delle decisioni di
riconoscimento
                            27  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  cicli  di  formazione,  i  cui  diplomi  sono  stati  riconosciuti  dal  Comitato  della  CDPE  in  base  al  precedente  regime  giuridico,  devono  essere  adeguati  al  nuovo  regime  giuridico  entro  cinque  anni  dall’entrata  in  vigore  delle  modifiche  del  28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati  devono essere sottoposti alla commissione di  riconoscimento per la verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  da  questo  esame  risulta  che  le  modifiche  attuate  ai  cicli  di  formazione  soddisfano  le  nuove  disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la  decisione  di  riconoscimento.  Se  l’esame  mostra,  invece,  che  gli  adeguamenti  attuati  sono  insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente regolamento entra in vigore il  1  ° agosto 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le modifiche del 28 ottobre  2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all’Accordo sul riconoscimento dei  diplomi.  Pubblicato nel BU  2012  , 371.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Modifica  del 28 ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 201  2.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Modifica del 28 ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Modifica del 28 ottobre 2005.