Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare
5.1.8.4.4 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuo le universitarie per i docenti e le do centi del livello prescolastico e del livello elementare (del 10 giugno 1999) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 2, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005
1 , d e c r e t a : I. Disposizioni generali
Principio
Art. 1 I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e/o del livello elementare, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.
Campo di applicazione Art. 2 Il presente regolamento si applica a diplomi d’insegnamento che
a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola univer sitaria,
b. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare sia nel livello prescolastico, sia nel livello elementare, o in entrambi i livelli, e
c. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare tutte le materie (generalisti) o una parte importante di esse (semigeneralisti). II. Condizioni di riconoscimento
Scopo
2 Art. 3 1 Le formazioni permettono di acquisire le competenze cognitive e pratiche per l’educazione e la formazione delle bambine e dei bambini al livello presco lastico e/o al livello elementare.
2 Le formazioni permettono, in particolare, alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di
a. adempiere globalmente il proprio mandato formativo ed educativo in funzione delle predisposizioni particolari di ogni bambi na o bambino,
b. valutare lo stadio di sviluppo delle bambine e dei bambini, nonché il loro comportamento nei confronti dell’apprendimento e di sostenerli nel loro sviluppo con misure appropriate,
c. favorire la socializzazione delle bambine e dei bambini,
d. collaborare con gli altri docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le autorità,
e. collaborare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e
f. valutare il proprio lavoro e pianificare il proprio perfezionamento pr ofessionale e la propria formazione complementare.
3 La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti con un diploma per il livello prescolastico
a. di pianificare le misure di sostegno allo sviluppo e all’educazione delle bambine e dei bambini e di applicarle in una prospettiva interdisciplinare, e
b. di facilitare il passaggio armonioso delle bambine e dei bambini alla scuola elementare.
4 La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti con un diploma per il livello elementare
a. di pianifi care il loro insegnamento in base ai piani di formazione in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdisciplinare, e
b. di valutare le capacità e le prestazioni scolastiche delle bambine e dei bambini.
1
Revisione totale dello Statu to della CDPE del 3 marzo 2005.
Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui sono
designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole
pedagogiche.
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Modifica del 21.6.2012; entrata in vigore il 1.8.2012.
Struttura della formazione Art. 3 bis
1 La formazione che porta al diploma d’insegnamento per il livello prescolastico e/o elementare può essere proposta sotto forma di:
a. ciclo a tempo pieno o parziale con dei moduli di formazione pratica (ciclo di formazione regolare) oppure
b. formazione ai sen si del capoverso 4, cioè destinata alle persone provenienti da altri settori che desiderano accedere all’insegnamento (riconversione all’insegnamento) e che soddisfano inoltre le seguenti condizioni: ba. età minima 30 anni, e bb. esperienza professionale a ttestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni.
3
2 La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.
3 La formazione si bas a sul piano di formazione emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare le seguenti discipline: le scienze dell’educazione (compresi aspetti della pedagogia specializzata e della pedagogia interculturale), la didattica pro pria al livello d’insegnamento e la didattica delle discipline, la formazione nelle materie d’insegnamento, nonché la formazione pratica.
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4 Le persone secondo il capoverso 1 lettera b (riconversione all’insegnamento), possono svolgere la formazione:
a. sot to forma di una formazione combinata con un’attività d’insegnamento accompagnata, esercitata a tempo parziale al livello d’insegnamento mirato, dopo aver superato un ciclo di formazione corrispondente a 60 crediti ECTS (formation par l’emploi), oppure
b. n el quadro di un ciclo di formazione regolare, ridotto in base alla validazione delle competenze acquisite, in modo non formale e/o informale, rilevanti per l’esercizio di un’attività d’insegnamento (validat ion des acquis de l’expérience).
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5 Le persone amme sse su dossier ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera c, sono autorizzate a seguire una formazione ai sensi del capoverso 4 lettera a (formation par l’emploi). Non possono però essere validate le competenze acquisite in modo non formale e/o informale ai sensi del capoverso 4 lettera b (validation des acquis de l’expérience).
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6 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione può emanare delle direttive per il riconoscimento di abilitazioni all’insegnamento per singole materie e classi del livello prescolastico ed elementare, queste abilitazioni possono essere ottenute a supplemento del diploma d’insegnamento per il livello prescolastico ed elementare riconosciuto.
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Volume della formazione
Art. 4 1 La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).
8 In cas o di una formazione a tempo pieno, 180 crediti corrispondono a tre anni di formazione.
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36 – 54 crediti sono dedicati alla formazione pratica.
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3 Se nel livello secondario II è stata svolta, oltre alla formazione liceale, una formazione rilevante per l’otten imento del diploma della durata di almeno un anno, il volume della formazione può essere ridotto di 60 crediti al massimo.
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4 La formazione formale, rilevante per l’ottenimento del diploma, seguita in passato, in particolare una formazione di docente per un altro livello, è presa in co nsiderazione in modo adeguato.
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5 Le persone ammesse alla formazione secondo l’articolo 3 bis capoverso 1 lettera b (riconversione all’insegnamento) e che la svolgono secondo l’articolo 3 bis capoverso 4 lettera b (validation des
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 28 ottobre 2010; entrata immediatamente in vigore.
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Determinanti sono le Direttive per l’applicazione della dichiarazione di Bologna nelle s cuole universitarie
professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie
professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento
nelle università svizzere nell’ ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla
Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
acquis de l’expérience) possono far validare le competenze che hanno acquisito in modo informale e/o non formale nel quadro di una procedura documentata dall’istituto di formazione; queste competenze possono essere va lidate al massimo con 60 crediti ECTS. Con riserva dell’articolo
3 bis capoverso 5.
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6 Le persone ammesse alla formazione secondo l’articolo 3 bis capoverso 1 lettera b (riconversione all’insegnamento) e che la svolgono secondo l’articolo 3 bis capoverso 4 let tera a (formation par l’emploi) non possono, di regola, far validare le competenze che hanno acquisito in modo informale e/o non formale.
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Condizioni di ammissione Art. 5
1 L’ammissione alla formazione richiede un certificato di maturità liceale, un diplom a d’insegnamento riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l’esame complementare definito nel Regolamento Passerella
15 sono ammesse come le persone co n una maturità liceale.
2 Possono essere ammesse alla formazione anche
a. le persone titolari di una maturità specializzata riconosciuta con orientamento alla pedagogia, e
b. le persone titolari di un certificato rilasciato da una Scuola specializzata per l e professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, di un diploma di una Scuola di diploma (SDD) riconosciuta, ottenuto dopo una formazione della durata di tre anni, o di un diploma di una Scuola superiore di commercio (SSC) riconosciuta, oltre che le persone che hanno una maturità professionale o un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita d’una esperienza professionale di diversi anni. Queste persone prima dell’inizio della formazione devono provare, mediante un esame complementare, che il loro livello di conoscenze è equivalente a quello acquisito nell’ambito della maturità specializzata, con orientamento alla pedagogia.
c. Le persone che non soddisfano le condizioni d’ammissione fissate al capoverso 1 e al capoverso 2 lettere a, b possono essere ammesse agli studi quando la loro attitudine alla formazione superiore sarà stata verificata e confermata nel quadro di una procedura d’ammissione documentata dall’istituto di formazione (ammissione su dossie r). Le condizioni per essere ammessi alla procedura d’ammissione sono: ca. età minima 30 anni, cb. tre anni di formazione nel livello secondario II conclusa con successo, e cc. esperienza professionale svolta dopo la formazione di tre anni, attestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni. Con la procedura d’ammissione può essere previsto un esame d’idoneità professionale.
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3 Se la formazione porta un icamente ad un diploma d’insegnamento del livello prescolastico possono essere ammessi alla formazione anche i titolari e le titolari di un diploma di una Scuola di diploma (SDD) riconosciuta, o di un diploma di una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, diploma ottenuto dopo una formazione di tre anni.
4 Le persone che desiderano svolgere la formazione come previsto all’articolo 3 bis capoverso 4 lettera a (formation par l’emploi) oltre a soddisfare le condizioni fi ssate dall’articolo 3 bis capoverso
1 lettera b (riconversione all’insegnamento) devono superare una procedura di verifica della loro idoneità professionale.
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Qualifiche dei docenti e delle docenti
Art. 6
1 I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella o nelle discipline d’insegnamento, qualifiche didattiche per le scuole universitarie e, di regola, un diploma d’insegnamento nonché un’esperienza d’insegnamento.
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2 In casi specifici, in particolare per quel che concerne la didat tica propria al livello d’insegnamento e la didattica delle discipline, si può derogare all’obbligo di possedere un titolo di una scuola universitaria, se l’attitudine professionale del docente e della docente è comprovata in altro modo.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Regolamento concernente il riconoscimento dell’a ttestato di maturità professionale per l’ammissione
alle scuole universitarie (Regolamento Passerella), del 4 marzo 2004.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 20 12.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
Qualifiche dei responsabili e delle
responsabili della formazione pratica Art. 7 I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma d’insegnamento del livello prescolastico e/o del livello elementare e hanno insegnato diversi anni.
Regolamento di diploma Art. 8 La scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.
Conferi mento del diploma Art. 9 Il diploma è conferito sulla base di prove orali, scritte e pratiche fornite durante e/o al termine della formazione. La valutazione si estende in particolare alle seguenti discipline:
a. scienze dell’educazione,
b. didattica propr ia al livello d’insegnamento e didattica delle discipline,
c. formazione nelle discipline d’insegnamento,
d. formazione pratica, e
e. lavoro di diploma.
Attestato di diploma Art. 10
1 L’attestato di diploma reca:
a. la denominazione della scuola universita ria e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
c. la menzione «Diploma d’insegnamento per il livello prescolastico» o «Diploma d’insegnamento per il livello elementare» o «Diplo ma d’insegnamento per il livello prescolastico ed elementare»,
d. gli anni di scuola per i quali il diploma è valido,
e. per i semigeneralisti inoltre; le materie che il diplomato o la diplomata è legittimato/a ad insegnare,
f. la firma dell’istanza compet ente, nonché
g. il luogo e la data.
2 Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva «II diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)».
Titolo
Art. 11
1 Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo:
a. di «docente diplomata per il livello prescolastico (CDPE)» o di «docente diplomato per il livello prescolastico (CDPE)», nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello prescolastico,
b. di «docente diplomata per il livello elementare (CDPE)» di «docente diplomato per il livello elementare (CDPE)», nella misura in cui essi po ssono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello elementare, o
c. di «docente diplomata per il livello prescolastico ed elementare (CDPE)» o di «docente diplomato per il livello prescolastico ed element are (CDPE)», nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello prescolastico ed elementare.
2 Nella misura in cui il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto possono at testare una formazione di docente semigeneralista, sono legittimati a portare il titolo di «docente diplomata semigeneralista per il livello ... (CDPE)» o di «docente diplomato semigeneralista per il livello ... (CDPE)».
3 La denominazione dei titoli come p revista nell’ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE.
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Conferimento del diploma
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Regolamento concernente la denominazione, nell’ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei
master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento
concernente i ti toli) del 28 ottobre 2005.
III. Procedura di riconoscimento
Commissione di riconoscimento
Art. 12 1 Una commissione di riconoscimento è incaricata di valuta re le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.
2 La commissione si compone di undici membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.
3 Il Comi tato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
4 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.
Domanda di riconoscimento Art. 13
1 Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.
2 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.
3 Essa può assistere alle lezioni e agli esami e richiedere una documentazione supplementare.
Decisione
Art. 14 1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.
2 In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.
3 Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento poste dal presente regolamento, il Comitato del la CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile della scuola universitaria ne è informata.
Verifica dei cicli di formazione riconosciuti
20 Art. 14 bis
1 Le condizioni fissate per il riconoscimento dei cicli di formazione sono verificate periodicamente.
2 Qualsiasi cambiamento a un ciclo di formazione riconosciuto deve essere comunicato alla commissione di riconoscimento. Le modifiche importanti, in particolare quelle in merito alle con dizioni d’ammissione, alla validazione delle competenze già acquisite o alla struttura della formazione, portano a una verifica dell’adempimento delle condizioni di riconoscimento secondo la procedura prevista nell’articolo 13.
Registro
Art. 15 La CDPE ti ene un registro dei diplomi riconosciuti. IV./Art. 16
21 V. Rimedi di diritto Art. 17 Le decisioni dell’autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale fed erale (articolo 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).
22 VI. Disposizioni finali
1. Disposizioni transitorie
Diplomi cantonali Art. 18
1 I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni
a. che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, o
b. che sono rilasciati durante un periodo transitorio di dieci anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d’insegnamento ai sensi del presente regolamento.
2 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo corrispondente menzionato all’articolo 11 capoverso 1 e 2.
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Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
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Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigore.
3 Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su ri chiesta, un attestato di riconoscimento. Art. 19
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2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005 Art. 20
25 Art. 21
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Revisione delle decisioni di
riconoscimento
27 Art. 22
1 I cicli di formazione, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall’entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.
2 Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di formazione soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l’esame mostra, invece, che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.
3. Entrata in vigore
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° agosto 1999.
2 Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
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3 Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all’Accordo sul riconoscimento dei diplomi. Pubblicato nel BU 2012 , 371.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 2012.
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Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1° agosto 201 2.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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Modifica del 28 ottobre 2005.
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