Legge sulla protezione della popolazione --> 1.5.4.2 / 500.100
                            1.5.4.5  (del 26 febbraio 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  -            vista  la  legge  federale  sulla  protezione  della  popolazione  e  sulla  protezione  civile  del  4  ottobre 2002 (LPPC);  -      visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5785 del Consiglio di Stato,  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
                            Art.  2  La  protezione  della  popolazione  è  un  sistema  integrato  con  il  compito  di  coordinare  l’intervento  delle  organizzazioni  civili  di  aiuto  e  di  salvataggio  in  caso  di  eventi  maggiori o di catastrofe.  Essa  ha  altresì  lo  scopo  di  garantire,  in  caso  di  stato  di  necessità,  l’attività  governativa  e  amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili a livello cantonale e locale.  Il  Consiglio  di  Stato  può  definire  il  sistema  di  comunicazione  (rete  radio)  compatibile  e  destinato a tutte le organizzazioni di sicurezza.  [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantone
                            Art.  3  determina l’organizzazione.  Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione delle leggi federali e cantonali concernenti la  protezione  della  popolazione,  emana  le  norme  di  esecuzione  e  designa  il  Dipartimento  competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone  dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
Art. 4
                            I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni  partner  nello  svolgimento  dei  compiti  di  protezione  della  popolazione  e  designano  all’interno  dell’amministrazione una persona di riferimento.  Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazioni partner e loro compiti
Art. 5
                            Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni  civili di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale.  Nella  protezione  della  popolazione  sono  chiamate  a  collaborare  in  particolare  le  seguenti  organizzazioni partner:  a)    la polizia, responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza;  b)    i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;  c)        i  servizi  del  sistema  sanitario,  compreso  il  soccorso  d’urgenza,  incaricati  di  fornire  le  prestazioni medico-sanitarie alla popolazione;  d)    i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell’infrastruttura tecnica, in particolare  dell’approvvigionamento  di  elettricità,  acqua  e  gas,  dello  smaltimento  dei  rifiuti  e  della  disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica;  e)    la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca  di  protezione,  proteggere  i  beni  culturali,  sostenere  gli  organi  di  condotta  e  le  altre  organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.  Le organizzazioni partner collaborano tra loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intervento di altri enti o organizzazioni
Art. 6
                            Quando i mezzi civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono, su
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo  di protezione della popolazione.  Organizzazioni di condotta e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 7
                            Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per:  a)    assicurare la condotta, l’intervento e il coordinamento delle organizzazioni partner;  b)    assicurare l’istruzione e la formazione, anche degli organi di condotta locali;  c)        promuovere  l’aiuto  intercomunale,  così  come  la  cooperazione  intercantonale  e  transfrontaliera;  d)    esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi di condotta
Art. 8
                            condotta.  Il  Consiglio  di  Stato  definisce  la  composizione  e  la  direzione  degli  organi  di  condotta  e  ne  precisa le competenze.  Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell’organizzazione degli Stati maggiori di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione degli Stati maggiori di condotta
Art. 9
                            L’organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di:  a)    coordinare e predisporre l’organizzazione cantonale di condotta;  b)    coordinare e assicurare l’istruzione e la formazione;  c)    pianificare, verificare e promuovere l’aggiornamento costante dei preparativi;  d)    favorire lo scambio di informazione tra i partner.  L’OSMC si fonda sulle seguenti strutture:  a)    Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC);  b)    Nucleo operativo catastrofi (NOC);  c)    Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI).
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC)
Art. 10
                            Lo SMCC è l’organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce  la composizione, l’organizzazione e il funzionamento.  Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione  e coordinamento ed esegue le sue decisioni.  La  sua  attivazione  è  decisa  dal  Consiglio  di  Stato  o,  in  caso  di  impedimento  di  questo  e  in  successione, dal suo Presidente, da uno dei suoi membri o dal capo del NOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nucleo operativo catastrofi (NOC)
                            Art.  11  Il  NOC  è  un  organo  interno  allo  SMCC,  subordinato  al  Consiglio  di  Stato  per  il  tramite del Dipartimento competente.  Esso  è  competente  quando  le  circostanze  lo  esigono,  per  predisporre  e  coordinare,  in  collaborazione  con  le  autorità  locali,  le  necessarie  misure  d’urgenza  e  di  assistenza  e  condurne  l’attuazione;  tali  misure,  qualora  non  abbiano  potuto  essere  preventivamente  sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)
Art. 12
                            servizi sanitari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi coordinati
Art. 13
                            Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’applicazione al diritto federale volte  ad  assicurare  in  settori  tecnico-specialistici  l’impiego  efficace  del  personale,  del  materiale,  delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione  della popolazione.  Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e  l’organizzazione.  Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Installazioni
                            Art.  14              Per  assicurare  l’attività  dell’organizzazione  di  condotta  l’ente  competente  mantiene in uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Istruzione
                            Art.  15  Il  Dipartimento  predispone  l’istruzione  e  l’esercitazione  nell’ambito  della  protezione della popolazione.  Scopo della stessa è il coordinamento delle organizzazioni partner nell’ambito della condotta  mediante  una  formazione  teorica  e  esercitazioni  pratiche,  costantemente  aggiornate  e  indirizzate alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi.  Di  principio,  ogni  organizzazione  partner  cura  la  formazione  di  base  e  l’aggiornamento  tecnico dei propri quadri e del proprio personale di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di prestare servizio
a) Principio
Art. 16
                            Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell’organo di condotta cantonale e  dei servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione:  a)    le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato;  b)    i dipendenti dell’amministrazione cantonale;  c)        le  persone  particolarmente  qualificate  astrette  al  servizio  di  protezione  civile  che  sono  messe a disposizione a tale scopo.  d)    in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all’art. 17.  Nell’ambito  della  condotta  operativa  e  in  funzione  dell’organizzazione  di  condotta  e  delle  competenze, ogni partner garantisce la messa a disposizione di quadri evitando un accumulo  di funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Casi eccezionali
Art. 17
                            L’obbligo di servizio giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. d può essere imposto unicamente  in  casi  particolari  dettati  da  eminenti  interessi  generali  e  solo  nel  caso  in  cui  sia  prevedibile  che la collaborazione delle persone indicate nell’art. 16 cpv. 1 lett. a, b e c non permetterebbe  di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale  obbligo,  a  livello  di  organizzazione  cantonale  di  condotta,  vale  limitatamente  per  i  servizi  coordinati.  Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o  dopo l’età del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimunerazione
Art. 18
                            Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.  Le persone astrette giusta gli art. 16 e 17 hanno diritto a un’indennità calcolata sulla base dei  parametri stabiliti nella legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mobilitazione e intervento
Art. 19
                            La mobilitazione e l’intervento delle organizzazioni partner sono disciplinati dalle  normative che reggono la loro attività.  Il  coordinamento  e  la  condotta  delle  operazioni  è  assunto  dallo  Stato  maggiore  di  condotta  cantonale.  Capitolo III  Stato di necessità
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  20              Si  ha  stato  di  necessità  quando,  a  seguito  di  catastrofi,  conflitti  armati  o  altre  situazioni  d’emergenza  che  comportano  un  pericolo  imminente  per  lo  Stato,  le  persone  o  le  cose,  non  sia  più  possibile  garantire  con  i  mezzi  ordinari  l’attività  amministrativa  o  i  servizi  d’interesse  pubblico  e  la  protezione  e  l’assistenza  delle  persone  e  delle  cose  a  livello  cantonale, regionale o locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione e revoca dello stato di necessità
Art. 21
                            a)    dal Consiglio di Stato per l’intero territorio cantonale o per parte di esso;  b)    dal Municipio sul territorio comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
Art. 22
                            L’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i  provvedimenti necessari, in particolare a:  a)    convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell’intervento;  b)        requisire  i  mezzi  ed  i  beni  necessari;  valgono  per  analogia  le  norme  del  diritto  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire  le  procedure  ordinarie  d’approvazione,  autorizzazione,  concessione  e  aggiudicazione.  Esse  devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.  La  responsabilità  dell’esecuzione  e  del  finanziamento  delle  operazioni  incombe  all’autorità  che ha dichiarato lo stato di necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
                            Art.  23  popolazione  sulla  situazione;  informa  inoltre  il  proprio  organo  legislativo  sulle  misure  prese  non appena questo sia in grado di funzionare.  Capitolo IV  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese di preparazione
                            Art.  24  Le  spese  di  preparazione,  segnatamente  per  l’organizzazione,  l’istruzione  e  l’esercitazione  degli  organi  di  condotta  sono  a  carico  del  Cantone  e  dei  Comuni  secondo  le  rispettive competenze.  Le  spese  per  la  consulenza  e  per  la  messa  a  disposizione  degli  istruttori  e  del  personale  insegnante sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese d’intervento
Art. 25
                            Il finanziamento delle spese d’intervento è retto:  a)    dalle disposizioni speciali che regolano l’attività delle singole organizzazioni partner;  b)        dati  gli  estremi  dello  stato  di  necessità,  dall’articolo  26  della  legge  sulla  gestione  e  sul  controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e dall’articolo 165 capoverso 3 della  legge organica comunale del 10 marzo 1987.  Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il  loro finanziamento.  Sono  riservati  i  diritti  di  rivalsa  verso  terzi  e  gli  aiuti  finanziari  previsti  nella  legislazione  ordinaria.  Capitolo V  Disposizioni particolari e rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Tutela del segreto
                            Art.  26  Chiunque  agisce  in  esecuzione  della  presente  legge  è  tenuto  all’obbligo  del  segreto in relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.  Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
                            Art.  27  Contro  le  decisioni  comunali  è  dato  ricorso  in  conformità  alla  legge  organica  comunale del 10 marzo 1987.  Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le  cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge di procedura  per le cause amministrative del 19 aprile 1966.  Dichiarato  lo  stato  di  necessità,  tutte  le  decisioni  sono  immediatamente  esecutive;  i  ricorsi  non hanno effetto sospensivo.  Capitolo VI  Disposizioni penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Violazioni delle norme della presente legge
                            Art.  28  Chiunque  viola  le  prescrizioni  della  presente  legge  o  delle  sue  disposizioni  esecutive è punito con la multa fino a fr. 10’000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la  pena  detentiva  fino  a  tre  mesi.  Nei  casi  di  lieve  entità  o  se  l’autore  ha  agito  per  negligenza  l’autorità competente può rinunciare all’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 29
                            a)    dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per le  contravvenzioni del 19 dicembre 1994;  b)    dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione di legge
Art. 30
Entrata in vigore
                            Art.  31  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.  [2]  Pubblicata nel BU  2008  , 307.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.
[2]
Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 307.
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