Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario
                            Legge  sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario  (LTORF)  1  (del 16 ottobre 2006)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di percepire la tassa
Art. 1
                            1  Gli uffici del registro fondiario sono tenuti a compiere le operazioni di loro competenza  solo contro pagamento delle tasse previste dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli uffici sono autorizzati a chiedere l’anticipo sulle tasse dovute al momento in cui una richiesta è  presentata  per  l’iscrizione  e  a  respingere  la  richiesta  se  l’anticipo  non  è  versato  entro  il  termine  assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Debitore del pagamento della tassa
Art. 2
                            Al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido col richiedente, coloro nel cui interesse  è stata fatta la richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Genere della tassa
Art. 3
                            1  Le tasse per le operazioni nel registro fondiario sono proporzionali e fisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tassa   proporzionale   si   applica   a   tutte   le   operazioni   portanti   somme   determinate   o  determinabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme determinate o determinabili, salvo le  eccezioni previste dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo della tassa
a. In generale
Art. 4
                            Nella  determinazione  della  tassa  proporzionale  si  calcola  la  somma  capitale  per  la  quale l’operazione è compiuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                b. Tassa proporzionale
Art. 5
                            1  La  tassa  proporzionale  è  calcolata  in  base  al  valore  della  contrattazione  di  cui  è  chiesta l’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  iscrizioni  di  trapasso  a  titolo  oneroso,  di  successione,  di  legato  o  di  donazione,  il  valore tassabile non è mai inferiore al valore ufficiale di stima degli immobili trasferiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se al momento della domanda d’iscrizione è pendente un’istanza di revisione del valore ufficiale  di  stima,  fa  stato  il  valore  che  è  fissato  nella  decisione  su  detta  istanza.  In  questo  caso,  l’istante  tenuto  a  versare  quanto  richiesto  dall’ufficio,  riservata  la  rifusione  dell’eventuale  differenza  risultante dal giudizio definitivo sulla stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla tassa proporzionale sono pure soggetti gli accessori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progressività
Art. 6
                            L’iscrizione  di  negozi  giuridici  giusta  gli  art.  11,  23  e  25  tra  gli  stessi  contraenti  e  gravanti  gli  stessi  immobili  o  immobili  costituenti  un  solo  complesso,  sono  considerati  come  un  unico negozio giuridico e tassati per il loro valore complessivo quando:  -  o  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione della tassa
Art. 7
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio del registro fondiario procede alla determinazione del valore dell’operazione e  della tassa imponibile subito dopo aver accertato l’ammissibilità dell’iscrizione e ne dà immediata  comunicazione agli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   valore   dell’operazione   è   di   regola   quello   risultante   dall’atto   notarile   o   dal   documento  giustificativo per il trasferimento della proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio  dei  registri può  stabilire  d’ufficio  il  valore  dell’operazione  quando  il  valore  indicato  dalle  parti  sia  inferiore  al  valore  reale;  il  valore  reale  corrisponde  al  valore  commerciale  del  fondo  sul  mercato immobiliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contratti di appalto
Art. 8
                            Nel  caso  di  un  contratto  di  vendita,  o  di  altro  negozio  giuridico  economicamente  equivalente,  riferita  a  edifici  e  a  quote  di  PPP  il  cui  prezzo  è  pagato  con  il  sistema  «chiavi  in  mano»,  oppure  di  fondi  da  edificare  mediante  un  contratto  di  appalto,  la  tassa  -  in  caso  di  connessità tra contratti - è calcolata sulla somma corrispondente al valore del terreno sommato al  valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risoluzione o rescissione del contratto
per effetto di condizione risolutiva
Art. 9
                            Non  vi  è  restituzione  di  tassa  in  caso  di  risoluzione  o  di  rescissione  del  contratto  per  effetto di una condizione risolutiva alla quale il contratto è vincolato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicazione per analogia
Art. 10
                            Gli  atti  soggetti  ad  iscrizione  che  non  sono  esplicitamente  contemplati  negli  articoli  seguenti sono tassati con le norme previste per i casi affini.  Capitolo II  Tasse per iscrizioni di trapassi, servitù, annotazioni e menzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Trapassi a titolo oneroso e permute
1. In generale
Art. 11
                            1  Per  l’iscrizione  di  un  trapasso  di  immobili  a  titolo  oneroso,  fatte  salve  le  eccezioni  previste dalla presente legge, sono applicate le seguenti aliquote:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per l’iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati sono assizionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Casi particolari
a) Tassa ridotta
Art. 12
                            4  La tassa è quella dell’art. 11, ridotta a un ottavo, nei seguenti casi:  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Tassa proporzionale
del 5‰
                            5  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  l’iscrizione  di  un  trapasso  di  eredità  ad  una  comunione  ereditaria,  di  valore  superiore a fr. 20’000.--, è applicata una tassa del 5‰ del valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Tassa proporzionale dell’1,1%  7  Art. 14  8  Nel  caso  di  iscrizione  di  una  donazione,  inclusa  la  costituzione  di  una  fondazione,  è  prelevata una tassa dell’1.1% del valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Ristrutturazioni
                            Art. 14a  9  1  Il trapasso a seguito di ristrutturazioni ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e 3quater  della  Legge  federale  sull’armonizzazione  delle  imposte  dirette  dei  Cantoni  e  dei  Comuni  del  14  dicembre 1990 (LAID), è imposto con l’aliquota ridotta a 1/8, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un  massimo  di  fr.  3’000.--  per  ogni  singolo  trapasso  ma  non  oltre  fr.  20’000.--  per  tutti  i  trapassi  oggetto della medesima operazione di ristrutturazione nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  nei  cinque  anni  seguenti  la  ristrutturazione  si  verifichino  le  condizioni  degli  art.  8  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  e  24  cpv.  3ter  e  3quinquies  della  LAID,  la  tassa  del  trapasso,  compreso  l’interesse  del  5%  annuo,  viene  recuperata,  dedotta  la  tassa  già  pagata.  L’autorità  fiscale  assicura  l’informazione  al  competente Ufficio del registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costituzione e modifica PPP
Art. 15
                            10  1  La costituzione di una PPP è soggetta a una tassa di fr. 100.– per ogni foglio di PPP  intavolato, ritenuta una tassa minima di fr. 500.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modifica di un foglio di PPP è soggetta a una tassa di fr. 30.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Tassa fissa di fr. 100.--
Art. 16
                            È soggetta ad una tassa di fr. 100.--:  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                e) Tassa fissa di fr. 50.--
Art. 17
                            La  modifica  dell’intestazione  di  una  comunione  ereditaria  a  seguito  di  rinuncia  od  estromissione di un erede è soggetta ad una tassa di fr. 50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f) Tassa minima di fr. 30.--  11  Art. 18  12  Sono soggette ad una tassa di fr. 30.–:  –  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Nota marginale modificata dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. introdotto dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 138.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione transitoria all’art. 14a
I trapassi iscritti dopo l’entrata in vigore della presente modifica riferiti ad operazioni effettuate
antecedentemente, sottostanno alla nuova legge.
                            10     Art.  modificato  dalla  L  17.12.2014;  in  vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  36;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 75.
                            11    Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  modificato  dalla  L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 75.
                            –
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Iscrizione dei diritti reali limitati
Art. 19
                            1  È applicata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- in caso di iscrizione di servitù.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iscrizione di un onere fondiario è sottoposta ad una tassa del 5‰ sul valore dell’onere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  costituzione  di  diritti  di  superficie  per  sé  stanti  e  permanenti  a  favore  di  terze  persone,  e  il  rispettivo trasferimento, sono sottoposti ad una tassa dell’11‰ sul valore.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di fissazione di un canone periodico, l’imposizione avviene sulla base della somma delle  prestazioni effettuate nel corso dei primi venti anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Capitolo III  Pegni immobiliari
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
                            a) Tassa minima di fr. 30.--  15  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  La tassa è di fr. 30.- in caso di:  –  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Aumento del pegno immobiliare (estensione)
Art. 21
                            L’aumento  del  pegno  immobiliare  soggiace  alla  tassa  dell’1‰  calcolato  sul  valore  nominale dell’iscrizione nel registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Trasformazione di ipoteca in cartella o viceversa
Art. 22
                            18  La tassa per la trasformazione in un’altra forma di pegno immobiliare (ipoteca, cartella  ipotecaria documentale, cartella ipotecaria registrale), è di fr. 100.- per ogni operazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Ipoteche
                            a) Tassa per le ipoteche  19  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Per  le  ipoteche,  la  tassa  d’iscrizione  nel  registro  è  pari  al  5‰  del  valore;  la  tassa  per  l’iscrizione di un’ipoteca legale del CC è dell’1‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Ipoteche legali di diritto pubblico
Art. 24
                            21  La  tassa  per  l’annotazione  e  l’iscrizione  di  un’ipoteca  legale  di  diritto  pubblico  è  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.–, escluse aliquote mitigate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16     Art.  modificato  dalla  L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 75.
                            17    Frase introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20     Art.  modificato  dalla  L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 75.
21
                            Art.  modificato  dalla  L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 75.
3. Cartelle ipotecarie
a) Tassa per le cartelle ipotecarie
                            22  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Per le cartelle ipotecarie di qualsiasi tipo la tassa d’iscrizione nel registro è pari al 7‰  del valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Iscrizione di modifiche di rapporti
giuridici nella cartella ipotecaria
Art. 26
                            24  La  tassa  per  l’iscrizione  di  ogni  modificazione  dei  rapporti  giuridici  (pagamento  in  acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno, ecc.) e per la cancellazione del titolo è di  fr. 30.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Trasporto di pegni
                            Art. 26a  25  Il  trasporto  di  pegni  immobiliari  conseguente  alla  costituzione  di  PPP  come  pure  al  frazionamento di un fondo, è soggetto ad una tassa da fr. 100.– a fr. 1’000.–.  Capitolo IV  Altre operazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione provvisoria
(art. 961 CCS) e iscrizione definitiva
Art. 27
                            1  Per l’iscrizione provvisoria la tassa è di fr. 50.--.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  l’iscrizione  provvisoria  è  dichiarata  definitiva  per  accordo  delle  parti  o  per  sentenza  giudiziaria,  viene  applicata  la  tassa  ordinaria  prevista  per  l’operazione;  rimangono  riservate  le  disposizioni di cui agli art. 23 e 24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                Espropriazione
Art. 28
                            L’iscrizione  di  un  trapasso  a  seguito  di  espropriazione  totale  o  parziale  è  soggetto  ad  una tassa da fr. 50.-- a fr. 200.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riunione o divisione di fondi
                            28  Art. 29  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La tassa per la riunione e la divisione di fondi, compresi i fogli di PPP, se l’operazione  non è connessa con un’altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 150.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  divisione  è  dovuta  anche  una  tassa  aggiuntiva  di  fr.  100.–  per  ogni  nuovo  fondo  intavolato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio di estratti
Art. 30
                            1  Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo è soggetto ad  una tassa di fr. 20.--.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  estratti  del  libro  mutazioni,  servitù  e  diritti  di  pegno  immobiliare  del  registro  fondiario  provvisorio sono soggetti ad una tassa da fr. 20.-- a fr. 50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È riservata una divergente regolamentazione riguardante le tasse per il rilascio di estratti in forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso banca dati registro fondiario informatizzato
                            Art. 30a  31  Per  la  consultazione  e  l’accesso  alla  banca  dati  del  registro  fondiario  informatizzato  è  prelevata una tassa annua fissata dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23     Art.  modificato  dalla  L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 75.
                            24    Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25     Art.  modificato  dalla  L  17.12.2014;  in  vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  36;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2012, 470.
                            26    Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29     Art.  modificato  dalla  L  17.12.2014;  in  vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  36;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 75.
30
                            Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazioni ufficiali
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il relativo importo è dovuto dall’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una tassa equivalente alla copertura dei costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenze, pareri e certificazioni firme
Art. 32
                            33  Sono prelevate le seguenti tasse:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Rigetti di richieste d’iscrizione
Art. 33
                            34  Per  il  rifiuto  di  un’iscrizione,  motivato  per  iscritto  e  con  l’indicazione  dei  termini  di  ricorso, da fr. 50.– a fr. 500.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispezione di fogli del registro
Art. 34
                            35  L’ispezione di uno o più fogli del registro fondiario provvisorio o definitivo è soggetta ad  una tassa di fr. 20.--, più fr. 20.-- per ogni ora supplementare necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizioni nell’esclusivo interesse di enti di
diritto pubblico del Cantone
Art. 35
                            Le  iscrizioni  richieste  nell’esclusivo  interesse  di  Comuni,  di  patriziati  e  di  altri  enti  di  diritto pubblico del Cantone sono soggette alla tassa secondo gli art. 11, 14, 23 e 25, ridotta a un  ottavo; fatto salvo quanto disciplinato in caso di espropriazione e le esenzioni dell’art. 36.  Capitolo IVa  36  Spese
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi di cancelleria
                            Art. 35a  37  1  I costi di cancelleria connessi con le operazioni richieste devono essere rimborsati dal  debitore del pagamento della tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio del registro fondiario è incaricato della riscossione di questi costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità di vigilanza può emanare un regolamento sui costi di cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per il resto si applicano per analogia le disposizioni precedenti.  Capitolo V  Esenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi di esenzione
Art. 36
                            38  Sono esenti da tasse:  –  –  –  –  Capitolo VI  Mezzi di ricorso e incasso delle tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33    Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35    Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Capitolo introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38    Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incasso delle tasse
                            1  alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione ed il fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incasso  delle  tasse  per  le  operazioni  nel  registro  fondiario  è  curato  dagli  Uffici  del  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dall’intimazione della bolletta, riservato il diritto di  chiedere  gli  anticipi.  Sulla  tassa  rimasta  impagata  decorre  dal  termine  di  legge  per  il  pagamento  un interesse del 5% annuo. L’interesse è dovuto anche in caso di pagamenti dilazionati o rateali,  di reclamo o di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ufficio competente è autorizzato a concedere su richiesta eventuali rateazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prezzo simulato
Art. 38
                            1  Se  il  prezzo  dichiarato  o  figurante  in  una  contrattazione  risulta  inferiore  a  quello  effettivamente  pattuito,  le  parti  contraenti  oltre  che  a  dovere  il  recupero  della  tassa  saranno  solidalmente passibili di una multa fino a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata sottratta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La multa è applicata dal Dipartimento competente; contro la decisione è dato ricorso nel termine  di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello, il cui giudizio è definitivo; sono  applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’azione per le contravvenzioni previste dal presente articolo si prescrive nel termine di 5 anni dal  momento  dell’iscrizione  del  trapasso  nel  registro  fondiario.  La  pena  si  prescrive  nel  termine  di  cinque anni dal giorno in cui la decisione acquista forza di cosa giudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  prescrizione  è  interrotta  da  ogni  atto  documentato  d’inchiesta  e  da  ogni  decisione  penale  o  d’accertamento  da  parte  delle  competenti  Autorità  ed  è  sospesa  per  un  periodo  massimo  di  10  anni, quando le persone responsabili non hanno domicilio in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni
                            Art. 38a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le autorità amministrative e i funzionari notificano all’istanza competente, d’ufficio o su  richiesta, le informazioni in loro possesso occorrenti per l’applicazione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  autorità  penali  comunicano  d’ufficio  l’apertura  di  un’azione  penale  suscettibile  di  implicare  il  perseguimento ai sensi dell’art. 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
Art. 39
                            1  Contro   la   valutazione   dell’Ufficio   dei   registri   può   essere   presentato   reclamo   a  quest’ultimo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura di reclamo è per principio gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 40
                            41  1  Contro  la  decisione  su  reclamo  è  dato  ricorso  al  Dipartimento;  è  in  facoltà  del  Dipartimento di assumere, anche d’ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il  ricorso  è  infondato,  il  Dipartimento  può  accollare  ai  ricorrenti  le  spese  e  una  tassa  di  giudizio fino a fr. 1’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di  appello; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.  Capitolo VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 41
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Decreto  legislativo  che  stabilisce  la  tariffa  per  le  operazioni  nel  registro  fondiario  (del  9  settembre 1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966, è abrogato.  Pubblicata nel BU  2006  , 564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39    Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42    Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 569.