Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario
Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF) 1 (del 16 ottobre 2006) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali
Obbligo di percepire la tassa
Art. 1
1 Gli uffici del registro fondiario sono tenuti a compiere le operazioni di loro competenza solo contro pagamento delle tasse previste dalla presente legge.
2 Gli uffici sono autorizzati a chiedere l’anticipo sulle tasse dovute al momento in cui una richiesta è presentata per l’iscrizione e a respingere la richiesta se l’anticipo non è versato entro il termine assegnato.
Debitore del pagamento della tassa
Art. 2
Al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido col richiedente, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta.
Genere della tassa
Art. 3
1 Le tasse per le operazioni nel registro fondiario sono proporzionali e fisse.
2 La tassa proporzionale si applica a tutte le operazioni portanti somme determinate o determinabili.
3 La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme determinate o determinabili, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.
Calcolo della tassa
a. In generale
Art. 4
Nella determinazione della tassa proporzionale si calcola la somma capitale per la quale l’operazione è compiuta.
b. Tassa proporzionale
Art. 5
1 La tassa proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è chiesta l’iscrizione.
2 Nel caso di iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di donazione, il valore tassabile non è mai inferiore al valore ufficiale di stima degli immobili trasferiti.
3 Se al momento della domanda d’iscrizione è pendente un’istanza di revisione del valore ufficiale di stima, fa stato il valore che è fissato nella decisione su detta istanza. In questo caso, l’istante tenuto a versare quanto richiesto dall’ufficio, riservata la rifusione dell’eventuale differenza risultante dal giudizio definitivo sulla stima.
4 Alla tassa proporzionale sono pure soggetti gli accessori.
Progressività
Art. 6
L’iscrizione di negozi giuridici giusta gli art. 11, 23 e 25 tra gli stessi contraenti e gravanti gli stessi immobili o immobili costituenti un solo complesso, sono considerati come un unico negozio giuridico e tassati per il loro valore complessivo quando: - o -
1 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
Determinazione della tassa
Art. 7
2
1 L’Ufficio del registro fondiario procede alla determinazione del valore dell’operazione e della tassa imponibile subito dopo aver accertato l’ammissibilità dell’iscrizione e ne dà immediata comunicazione agli interessati.
2 Il valore dell’operazione è di regola quello risultante dall’atto notarile o dal documento giustificativo per il trasferimento della proprietà.
3 L’Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.
4 L’Ufficio dei registri può stabilire d’ufficio il valore dell’operazione quando il valore indicato dalle parti sia inferiore al valore reale; il valore reale corrisponde al valore commerciale del fondo sul mercato immobiliare.
Contratti di appalto
Art. 8
Nel caso di un contratto di vendita, o di altro negozio giuridico economicamente equivalente, riferita a edifici e a quote di PPP il cui prezzo è pagato con il sistema «chiavi in mano», oppure di fondi da edificare mediante un contratto di appalto, la tassa - in caso di connessità tra contratti - è calcolata sulla somma corrispondente al valore del terreno sommato al valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.
Risoluzione o rescissione del contratto
per effetto di condizione risolutiva
Art. 9
Non vi è restituzione di tassa in caso di risoluzione o di rescissione del contratto per effetto di una condizione risolutiva alla quale il contratto è vincolato.
Applicazione per analogia
Art. 10
Gli atti soggetti ad iscrizione che non sono esplicitamente contemplati negli articoli seguenti sono tassati con le norme previste per i casi affini. Capitolo II Tasse per iscrizioni di trapassi, servitù, annotazioni e menzioni
I. Trapassi a titolo oneroso e permute
1. In generale
Art. 11
1 Per l’iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge, sono applicate le seguenti aliquote: a) b)
3
2 Per l’iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati sono assizionati.
2. Casi particolari
a) Tassa ridotta
Art. 12
4 La tassa è quella dell’art. 11, ridotta a un ottavo, nei seguenti casi: – – – – – –
2 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
3
Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 447.
4 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
b) Tassa proporzionale
del 5‰
5 Art. 13
6 Per l’iscrizione di un trapasso di eredità ad una comunione ereditaria, di valore superiore a fr. 20’000.--, è applicata una tassa del 5‰ del valore.
c) Tassa proporzionale dell’1,1% 7 Art. 14 8 Nel caso di iscrizione di una donazione, inclusa la costituzione di una fondazione, è prelevata una tassa dell’1.1% del valore.
d) Ristrutturazioni
Art. 14a 9 1 Il trapasso a seguito di ristrutturazioni ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e 3quater della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), è imposto con l’aliquota ridotta a 1/8, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 3’000.-- per ogni singolo trapasso ma non oltre fr. 20’000.-- per tutti i trapassi oggetto della medesima operazione di ristrutturazione nel Cantone.
2 Qualora nei cinque anni seguenti la ristrutturazione si verifichino le condizioni degli art. 8 cpv.
3bis e 24 cpv. 3ter e 3quinquies della LAID, la tassa del trapasso, compreso l’interesse del 5% annuo, viene recuperata, dedotta la tassa già pagata. L’autorità fiscale assicura l’informazione al competente Ufficio del registro fondiario.
Costituzione e modifica PPP
Art. 15
10 1 La costituzione di una PPP è soggetta a una tassa di fr. 100.– per ogni foglio di PPP intavolato, ritenuta una tassa minima di fr. 500.–.
2 La modifica di un foglio di PPP è soggetta a una tassa di fr. 30.–.
d) Tassa fissa di fr. 100.--
Art. 16
È soggetta ad una tassa di fr. 100.--: - -
e) Tassa fissa di fr. 50.--
Art. 17
La modifica dell’intestazione di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione di un erede è soggetta ad una tassa di fr. 50.--.
f) Tassa minima di fr. 30.-- 11 Art. 18 12 Sono soggette ad una tassa di fr. 30.–: – – – – – – –
5 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
6 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
7 Nota marginale modificata dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 447.
8 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 447.
9 Art. introdotto dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 138.
Disposizione transitoria all’art. 14a
I trapassi iscritti dopo l’entrata in vigore della presente modifica riferiti ad operazioni effettuate
antecedentemente, sottostanno alla nuova legge.
10 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36; precedente modifica: BU
2009, 75.
11 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
12
Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470; precedente modifica: BU
2009, 75.
–
II. Iscrizione dei diritti reali limitati
Art. 19
1 È applicata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- in caso di iscrizione di servitù.
2 L’iscrizione di un onere fondiario è sottoposta ad una tassa del 5‰ sul valore dell’onere.
3 La costituzione di diritti di superficie per sé stanti e permanenti a favore di terze persone, e il rispettivo trasferimento, sono sottoposti ad una tassa dell’11‰ sul valore. 13
4 In caso di fissazione di un canone periodico, l’imposizione avviene sulla base della somma delle prestazioni effettuate nel corso dei primi venti anni.
14 Capitolo III Pegni immobiliari
1. In generale
a) Tassa minima di fr. 30.-- 15 Art. 20
16 La tassa è di fr. 30.- in caso di: – – – – – – –
17
b) Aumento del pegno immobiliare (estensione)
Art. 21
L’aumento del pegno immobiliare soggiace alla tassa dell’1‰ calcolato sul valore nominale dell’iscrizione nel registro fondiario.
c) Trasformazione di ipoteca in cartella o viceversa
Art. 22
18 La tassa per la trasformazione in un’altra forma di pegno immobiliare (ipoteca, cartella ipotecaria documentale, cartella ipotecaria registrale), è di fr. 100.- per ogni operazione.
2. Ipoteche
a) Tassa per le ipoteche 19 Art. 23
20 Per le ipoteche, la tassa d’iscrizione nel registro è pari al 5‰ del valore; la tassa per l’iscrizione di un’ipoteca legale del CC è dell’1‰.
b) Ipoteche legali di diritto pubblico
Art. 24
21 La tassa per l’annotazione e l’iscrizione di un’ipoteca legale di diritto pubblico è di fr.
20.–, escluse aliquote mitigate.
13 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
14 Cpv. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
15 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
16 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470; precedente modifica: BU
2009, 75.
17 Frase introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
18 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
19 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
20 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470; precedente modifica: BU
2009, 75.
21
Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470; precedente modifica: BU
2009, 75.
3. Cartelle ipotecarie
a) Tassa per le cartelle ipotecarie
22 Art. 25
23 Per le cartelle ipotecarie di qualsiasi tipo la tassa d’iscrizione nel registro è pari al 7‰ del valore.
b) Iscrizione di modifiche di rapporti
giuridici nella cartella ipotecaria
Art. 26
24 La tassa per l’iscrizione di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno, ecc.) e per la cancellazione del titolo è di fr. 30.--.
4. Trasporto di pegni
Art. 26a 25 Il trasporto di pegni immobiliari conseguente alla costituzione di PPP come pure al frazionamento di un fondo, è soggetto ad una tassa da fr. 100.– a fr. 1’000.–. Capitolo IV Altre operazioni
Iscrizione provvisoria
(art. 961 CCS) e iscrizione definitiva
Art. 27
1 Per l’iscrizione provvisoria la tassa è di fr. 50.--. 26
2 Quando l’iscrizione provvisoria è dichiarata definitiva per accordo delle parti o per sentenza giudiziaria, viene applicata la tassa ordinaria prevista per l’operazione; rimangono riservate le disposizioni di cui agli art. 23 e 24.
27
Espropriazione
Art. 28
L’iscrizione di un trapasso a seguito di espropriazione totale o parziale è soggetto ad una tassa da fr. 50.-- a fr. 200.--.
Riunione o divisione di fondi
28 Art. 29 29
1 La tassa per la riunione e la divisione di fondi, compresi i fogli di PPP, se l’operazione non è connessa con un’altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 150.–.
2 Nel caso di divisione è dovuta anche una tassa aggiuntiva di fr. 100.– per ogni nuovo fondo intavolato.
Rilascio di estratti
Art. 30
1 Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo è soggetto ad una tassa di fr. 20.--. 30
2 Gli estratti del libro mutazioni, servitù e diritti di pegno immobiliare del registro fondiario provvisorio sono soggetti ad una tassa da fr. 20.-- a fr. 50.--.
3 È riservata una divergente regolamentazione riguardante le tasse per il rilascio di estratti in forma elettronica.
Accesso banca dati registro fondiario informatizzato
Art. 30a 31 Per la consultazione e l’accesso alla banca dati del registro fondiario informatizzato è prelevata una tassa annua fissata dal Consiglio di Stato.
22 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
23 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470; precedente modifica: BU
2009, 75.
24 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
25 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36; precedente modifica: BU
2012, 470.
26 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
27 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
28 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
29 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36; precedente modifica: BU
2009, 75.
30
Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
31 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
Comunicazioni ufficiali
32
1 Il relativo importo è dovuto dall’interessato.
2 Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una tassa equivalente alla copertura dei costi.
Consulenze, pareri e certificazioni firme
Art. 32
33 Sono prelevate le seguenti tasse: - - -
Rigetti di richieste d’iscrizione
Art. 33
34 Per il rifiuto di un’iscrizione, motivato per iscritto e con l’indicazione dei termini di ricorso, da fr. 50.– a fr. 500.–.
Ispezione di fogli del registro
Art. 34
35 L’ispezione di uno o più fogli del registro fondiario provvisorio o definitivo è soggetta ad una tassa di fr. 20.--, più fr. 20.-- per ogni ora supplementare necessaria.
Iscrizioni nell’esclusivo interesse di enti di
diritto pubblico del Cantone
Art. 35
Le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse di Comuni, di patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone sono soggette alla tassa secondo gli art. 11, 14, 23 e 25, ridotta a un ottavo; fatto salvo quanto disciplinato in caso di espropriazione e le esenzioni dell’art. 36. Capitolo IVa 36 Spese
Costi di cancelleria
Art. 35a 37 1 I costi di cancelleria connessi con le operazioni richieste devono essere rimborsati dal debitore del pagamento della tassa.
2 L’Ufficio del registro fondiario è incaricato della riscossione di questi costi.
3 L’autorità di vigilanza può emanare un regolamento sui costi di cancelleria.
4 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni precedenti. Capitolo V Esenzioni
Casi di esenzione
Art. 36
38 Sono esenti da tasse: – – – – Capitolo VI Mezzi di ricorso e incasso delle tasse
32 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
33 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
34 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
35 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 75.
36 Capitolo introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
37
Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 36.
38 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
Incasso delle tasse
1 alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione ed il fallimento.
2 L’incasso delle tasse per le operazioni nel registro fondiario è curato dagli Uffici del registro fondiario.
3 Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dall’intimazione della bolletta, riservato il diritto di chiedere gli anticipi. Sulla tassa rimasta impagata decorre dal termine di legge per il pagamento un interesse del 5% annuo. L’interesse è dovuto anche in caso di pagamenti dilazionati o rateali, di reclamo o di ricorso.
4 L’ufficio competente è autorizzato a concedere su richiesta eventuali rateazioni.
Prezzo simulato
Art. 38
1 Se il prezzo dichiarato o figurante in una contrattazione risulta inferiore a quello effettivamente pattuito, le parti contraenti oltre che a dovere il recupero della tassa saranno solidalmente passibili di una multa fino a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata sottratta.
2 La multa è applicata dal Dipartimento competente; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello, il cui giudizio è definitivo; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.
3 L’azione per le contravvenzioni previste dal presente articolo si prescrive nel termine di 5 anni dal momento dell’iscrizione del trapasso nel registro fondiario. La pena si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la decisione acquista forza di cosa giudicata.
4 La prescrizione è interrotta da ogni atto documentato d’inchiesta e da ogni decisione penale o d’accertamento da parte delle competenti Autorità ed è sospesa per un periodo massimo di 10 anni, quando le persone responsabili non hanno domicilio in Svizzera.
Informazioni
Art. 38a
39
1 Le autorità amministrative e i funzionari notificano all’istanza competente, d’ufficio o su richiesta, le informazioni in loro possesso occorrenti per l’applicazione della presente legge.
2 Le autorità penali comunicano d’ufficio l’apertura di un’azione penale suscettibile di implicare il perseguimento ai sensi dell’art. 38.
Reclamo
Art. 39
1 Contro la valutazione dell’Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest’ultimo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 40
2 La procedura di reclamo è per principio gratuita.
Ricorso
Art. 40
41 1 Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Dipartimento; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d’ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.
2 Quando il ricorso è infondato, il Dipartimento può accollare ai ricorrenti le spese e una tassa di giudizio fino a fr. 1’000.--.
3 Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria. Capitolo VII Disposizioni finali
Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 41
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. 42
3 Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966, è abrogato. Pubblicata nel BU 2006 , 564.
39 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470.
40 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
41
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
42 Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 569.
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