Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui servizi di Pronto Socc... (811.716)
CH - TI

Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui servizi di Pronto Soccorso (categoria B)

Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui servizi di Pronto Soccorso (categoria B) (del 4 giugno 2007) IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - - d e c r e t a :
1
1.1 Direzione, gestione, organizzazione del servizio di Pronto Soccorso (PS)
1 dell’ospedale o della clinica delega: reparto infermieristico del servizio di PS.
1.2 Organigramma
1.3 Mansionario del medico responsabile e suo sostituto convalidato per iscritto dalla direzione.
1.4 Picchetto e guardia medica guardia e picchetto.
1.5 Piano catastrofe
2
2.1 Accessibilità al servizio di PS.
2.1.1 Parcheggio per pazienti/accompagnatori
2.2 Locali sanitari
2.2.1 Locali indispensabili paziente in base alla(e) specialità autorizzata(e);

1

Ove non specificato diversamente, per Direzione s’intende la direzione amministrativa e la direzione

sanitaria in azione congiunta.

2.2.2 Locale d’attesa ed accompagnatori.
2.2.3 Locali di supporto
2.2.4 Farmacia di reparto deposito protetto e sicuro per i farmaci e gli stupefacenti.
2.3 Attrezzature e dotazioni quanto specificato nell’Ordinanza federale sui dispositivi medici (Odmed). presenti nel servizio o nelle immediate vicinanze: defibrillatore);
2.4 Telecomunicazioni
3
3.1 Personale medico - -
3.2 Personale curante
3.2.1 Personale infermieristico funzione dell’orario d’apertura autorizzato. alla tipologia dei pazienti e alle attività svolte, secondo criteri locali espliciti.
3.2.2 Personale ausiliario e in formazione esplicitamente evidenziati nel singolo istituto di cura. ecc.) secondo le possibilità locali.
3.3 Personale amministrativo
4
4.1 Perfezionamento e aggiornamento dei medici
4.2 Perfezionamento ed aggiornamento del personale curante all’anno, di cui una (1) su temi specifici alla gestione dell’urgenza nella(e) disciplina(e) autorizzata(e).
5
5.1 Reperibilità aggiornata dei nomi e della reperibilità del personale medico.
5.2 Posti letto disponibili in casa
5.3 Farmaci e materiale sanitario di consumo
5.4 Informazioni da fornire a terzi su pazienti di PS ammessi dal servizio di PS, in conformità con le disposizioni legali. relazione col inviante i pazienti (tempi e modalità della documentazione/informazioni da fornire);
5.5 Convenzioni con strutture e servizi esterni
5.6 Introduzione di nuovo personale
5.7 Manuale d’igiene ospedaliera
5.8 Sistema di triage dei pazienti e al triage in base al livello di gravità della patologia e delle risorse disponibili.
5.9 Trasferimento pazienti regolarmente aggiornato, convalidato dalla direzione.
protocolli definiti dalla direzione e regolarmente aggiornati.
5.10 Reclami
5.11 Attrezzature medico-tecniche dotazione;
5.12 Archivio cartelle cliniche documentazione inerente la cura di un paziente), così come quelle che definiscono l’accesso agli archivi, sono stabilite dalla direzione, in conformità alle disposizioni di legge e tenendo conto dell’art. 6.1 delle presenti direttive.
6
6.1 Documentazione paziente certificati d’incapacità lavorativa, breve rapporto medico...);
6.1.1 Referto di radiologia corrispondente referto d’interpretazione, firmato dal medico radiologo.
6.2 Sistema informativo dei pazienti sanitaria.
7
8
8.1 Applicazione della normativa in vigore
8.2 Assistenza ai minori
8.3 Materiale informativo per il pubblico
9 mantenimento dell’autorizzazione, siano correttamente applicate. l’esplicita indicazione dei termini di esecuzione. Medico cantonale può emanare prescrizioni particolari.
10 Autorizzazione per l’esercizio dei servizi di PS
10.1 Rilascio dell’autorizzazione dell’istituto di cura all’Ufficio di sanità. La domanda deve essere segnatamente corredata da: domicilio, formazione e titoli professionali, funzione e percentuale d’impiego; e, se adempiuti i requisiti, rilascia l’autorizzazione all’istituto di cura che gestisce il servizio di PS. nominativo del medico responsabile; Medico cantonale;
11 Entrata in vigore
2 Pubblicata nel BU 2007 , 495.
2 Entrata in vigore: 22 giugno 2007 - BU 2007, 495.
Markierungen
Leseansicht