Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui servizi di Pronto Soccorso (categoria B)
                            Direttiva  del Dipartimento della sanità e della socialità  sui servizi di Pronto Soccorso  (categoria B)  (del 4 giugno 2007)  IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Direzione, gestione, organizzazione del servizio di Pronto Soccorso (PS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   dell’ospedale o della clinica delega:  reparto infermieristico del servizio di PS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Organigramma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Mansionario del medico responsabile e suo sostituto  convalidato per iscritto dalla direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  Picchetto e guardia medica  guardia e picchetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5  Piano catastrofe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Accessibilità  al servizio di PS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.1  Parcheggio per pazienti/accompagnatori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  Locali sanitari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.1  Locali indispensabili  paziente in base alla(e) specialità autorizzata(e);
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ove  non  specificato  diversamente,  per   Direzione   s’intende  la  direzione  amministrativa  e  la  direzione
                        
                        
                    
                    
                    
                sanitaria in azione congiunta.
                            2.2.2  Locale d’attesa  ed accompagnatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.3  Locali di supporto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.4  Farmacia di reparto  deposito protetto e sicuro per i farmaci e gli stupefacenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3  Attrezzature e dotazioni  quanto specificato nell’Ordinanza federale sui dispositivi medici (Odmed).  presenti nel servizio o nelle immediate vicinanze:  defibrillatore);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4  Telecomunicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1  Personale medico  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2  Personale curante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2.1  Personale infermieristico  funzione dell’orario d’apertura autorizzato.  alla tipologia dei pazienti e alle attività svolte, secondo criteri locali espliciti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2.2  Personale ausiliario e in formazione  esplicitamente evidenziati nel singolo istituto di cura.  ecc.) secondo le possibilità locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3  Personale amministrativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1  Perfezionamento e aggiornamento dei medici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2  Perfezionamento ed aggiornamento del personale curante  all’anno,  di  cui  una  (1)  su  temi  specifici  alla  gestione  dell’urgenza  nella(e)  disciplina(e)  autorizzata(e).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1  Reperibilità  aggiornata dei nomi e della reperibilità del personale medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2  Posti letto disponibili in casa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3  Farmaci e materiale sanitario di consumo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.4  Informazioni da fornire a terzi su pazienti di PS  ammessi dal servizio di PS, in conformità con le disposizioni legali.  relazione  col  inviante  i  pazienti  (tempi  e  modalità  della  documentazione/informazioni da fornire);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5  Convenzioni con strutture e servizi esterni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.6  Introduzione di nuovo personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.7  Manuale d’igiene ospedaliera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.8  Sistema di triage dei pazienti  e al triage in base al livello di gravità della patologia e delle risorse disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.9  Trasferimento pazienti  regolarmente aggiornato, convalidato dalla direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            protocolli definiti dalla direzione e regolarmente aggiornati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.10 Reclami
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.11 Attrezzature medico-tecniche  dotazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.12 Archivio cartelle cliniche  documentazione  inerente  la  cura  di  un  paziente),  così  come  quelle  che  definiscono  l’accesso agli archivi, sono stabilite dalla direzione, in conformità alle disposizioni di legge  e tenendo conto dell’art. 6.1 delle presenti direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1  Documentazione paziente  certificati d’incapacità lavorativa, breve rapporto medico...);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1.1  Referto di radiologia  corrispondente referto d’interpretazione, firmato dal medico radiologo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.2  Sistema informativo dei pazienti  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  Applicazione della normativa in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.2  Assistenza ai minori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3  Materiale informativo per il pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  mantenimento dell’autorizzazione, siano correttamente applicate.  l’esplicita indicazione dei termini di esecuzione.  Medico cantonale può emanare prescrizioni particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10   Autorizzazione per l’esercizio dei servizi di PS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.1 Rilascio dell’autorizzazione  dell’istituto  di  cura  all’Ufficio  di  sanità.  La  domanda  deve  essere  segnatamente  corredata  da:  domicilio, formazione e titoli professionali, funzione e percentuale d’impiego;  e, se adempiuti i requisiti, rilascia l’autorizzazione all’istituto di cura che gestisce il servizio  di PS.  nominativo del medico responsabile;  Medico cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11   Entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pubblicata nel BU  2007  , 495.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 22 giugno 2007 - BU 2007, 495.